1° luglio 2023: parte la Riforma del lavoro sportivo

A cura della Redazione

Il primo di luglio sarà una data storica per lo sport italiano.
Da quella data, infatti, sarà operativo il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 così come modificato dal successivo “correttivo” D.Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163 che introduce importanti e rivoluzionarie novità in ambito di rapporti di lavoro nello sport, specie nell’area del dilettantismo.

Ed infatti, chi presterà propria attività remunerata per un sodalizio sportivo dilettantistico (associazione o società sportiva dilettantistica) riconosciuto ai fini sportivi in virtù del regolare atto di affiliazione, potrà farlo solo come lavoratore subordinato, autonomo a partita IVA oppure nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ordinaria ex art. 409 c.p.c. o anche etero organizzata in deroga all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015.

Come logica conseguenza, così come richiamato dalla ratio della norma in esame e dalla stessa legge delega n. 86/2019, viene riconosciuta anche a chi opera nello sport dilettantistico tutta la parte assistenziale (contributi, maternità, malattia, ecc.) fino ad ora esclusa dalla normativa in materia.

Viene, infatti, definitivamente abrogata la disposizione di cui all’art. 67 co. 1 lett. M) del TUIR che, fino ad ora, veniva utilizzata per inquadrare ogni forma di collaborazione sportivo dilettantistica con totale esenzione contributiva e fiscale fino alla soglia di compensi per €10.000 annui in quanto “redditi diversi”.

A dire il vero ed anticipando il dettame della Riforma, già la suprema Corte di Cassazione con circa trenta sentenze ed ordinanze emesse tra dicembre e gennaio del 2022 (tra cui la n. 41419/2021; n. 41468/2021; n. 175/2022 e n. 177/2022), aveva ritenuto che la sussistenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità di prestazione ed in maniera professionale, non consentiva di includere all’interno dell’area dei redditi diversi ex art. 67 del TUIR per i compensi erogati agli sportivi dilettanti con conseguente legittimità del recupero dei contributi previdenziali non versati dal datore da parte dell’INPS.

L’art. 25 del testo di Riforma, tuttavia, circoscrive la nuova figura del “lavoratore sportivo” a sette categorie ovvero: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico ed il direttore di gara, nonché ogni tesserato (1) che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni a carattere amministrativo-gestionale.

A differenza del settore professionistico, dove il rapporto di lavoro ordinario sarà sempre di natura subordinata, in quello dilettantistico si introduce una importante presunzione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando la durata della prestazione non supera le 18 ore settimanali (2) e le prestazioni rese dal lavoratore sono svolte in osservanza dei regolamenti degli organismi affilianti tenendo in considerazione che dal computo del monte ore di cui sopra non andrà calcolato il tempo impiegato per la partecipazione a gare o manifestazioni sportive.

Pur non essendo vietato stipulare contratti di co.co.co. sportiva oltre il limite sopra indicato, è bene ricordare che, in questo caso, trattandosi di presunzione relativa, è ammessa la prova contraria con onere a carico del committente per dimostrare che il rapporto non è di natura subordinata.

Per tale motivo, è suggeribile valutare di applicare a tali forme contrattuali l’istituto della “certificazione” di cui al D.Lgs. 276/2003 (c.d. “Riforma Biagi”) così come richiamato dall’art. 25 comma 3 D.Lgs. 36/2021 con lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, certificando con l’ausilio di un Ente terzo ed imparziale l’esatta qualificazione normativa del contratto e gli esatti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali che da esso ne derivano. 
 
Resta inteso che, in presenza di indici di subordinazione nell’effettivo svolgimento della prestazione quali, ad esempio, l’assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, in sede di riqualificazione giudiziale il rapporto non potrà che essere inquadrato come subordinato con tutte le conseguenze del caso.
 
La Riforma continua a contemplare anche i c.d. “lavoratori non sportivi” ossia coloro i quali svolgono in favore di ASD e SSD mansioni di carattere amministrativo-gestionale che beneficeranno delle medesime agevolazioni fiscali e contributive delle co.co.co sportive. 
 
Coloro i quali, invece, continueranno a prestare la loro opera in favore di sodalizi sportivi dilettantistici a titolo gratuito saranno inquadrati  - al pari degli Enti del Terzo Settore - come “volontari” (puri) ai quali sarà riconosciuto solo un mero rimborso delle spese documentate con obbligo per il datore di assicurarli per la responsabilità civile verso terzi. In tal caso, occorrerà verificare che il tesseramento all’organismo affiliante di tali soggetti sia esteso per tale copertura oltre a quella già prevista per gli infortuni.
 
Con riferimento al regime fiscale e previdenziale, il decreto di Riforma prevede una serie di agevolazioni con trattamenti differenziati in base agli importi erogati in favore del lavoratori.
Per quanto concerne gli sportivi dipendenti, viene prevista la sola esenzione fiscale IRPEF solo al di sotto di € 15.000 annui, mentre per la parte previdenziale gli stessi, essendo soggetti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti ex Enpals, si applicherà l’aliquota del 33% versata dal datore di cui il 9,19% a carico del dipendente sull’intero importo a cui si sommano le aliquote minori.
 
Differente, invece, per i lavoratori sportivi autonomi che possono essere suddivisi in tre fasce così contraddistinte:
a) Compensi inferiori ad €5.000 annui in totale esenzione contributiva e fiscale;
b) Compensi tra €5.000 ed €15.000 annui esenti da imposta e con contribuzione a gestione separata INPS con riduzione del 50% fino al 31.12.2027;
c) Compensi sopra €15.000 annui con aliquote ordinarie Irpef solo in eccedenza della soglia di esenzione e contributi in gestione separata INPS con riduzione del 50% sino al 31.12.2027. (3)
 
Al fine di rendere gli effetti della Riforma meno impattanti ed onerosi a carico dei sodalizi sportivi dilettantistici, è stato previsto un sistema semplificato e digitalizzato per gli adempimenti di gestione dei nuovi rapporti di lavoro sportivo attraverso il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. “RAS”) gestito dal Dipartimento Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, ad oggi, il Registro non è attivato per compiere suddette funzioni sebbene, in una recente nota ministeriale dello scorso 22 giugno il sistema verrà sospeso per subire importanti interventi di aggiornamento ed implementazione al fine di adeguarsi alle novità in materia di lavoro sportivo. Ciò comporta che in assenza di operatività del RAS occorrerà procedere in via ordinaria.
 
Ad ogni buon conto, in base a quanto disciplinato dal D.Lgs. 36/2021 così come novellato dal successivo correttivo di cui al D.Lgs. 163/2022:
  • I dati del rapporto di lavoro sportivo co.co.co nell’area del dilettantismo al di sopra dei €5.000 dovranno essere comunicati al nuovo Registro che sostituirà a tutti gli effetti la comunicazione al centro impiego;
  • Il L.U.L. e l’obbligo di comunicazione mensile INPS relativa ai flussi retributivi per il calcolo dei contributi delle co.co.co sportive sopra gli €5.000 sarà adempiuta in via telematica attraverso il RAS;
  • Obbligo di cedolino paga solo per compensi sopra i € 15.000;
  • Modello F24 ed elaborazione della Certificazione Unica generato dal medesimo Registro.
Gli adempimenti per i lavoratori subordinati sportivi sono quelli ordinari.
 
La nuova qualifica di “lavoratori sportivi”, dettata dalla Riforma dello Sport, determina ulteriori conseguenze tra cui quella dell’obbligo della copertura assicurativa INAIL ex art. 5 commi 2 e 3 del D.lgs. 38/2000 che, di fatto, è prevista per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi (co.co.co) ad esclusione delle partite IVA e dei c.d. “occasionali”. 
Tuttavia, sulla determinazione del premio, al momento non è prevista alcuna soglia di riduzione, sebbene il testo di Riforma abbia previsto l’adozione di uno specifico Decreto interministeriale al fine di stabilire le retribuzioni ed i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.
 
Si segnala al lettore che la bozza del nuovo correttivo non ancora approvato in Gazzetta Ufficiale prevede che nella determinazione del premio INAIL si tengano in considerazione i “soli rischi non coperti” dal tesseramento sportivo nonché i differenti fattori di rischio tra le singole discipline sportive rispetto al differente grado di pericolosità.
Tale considerazione appare altresì condivisa in ragione dell’altra conseguenza derivante dalle novità introdotte dal decreto di riforma del lavoro sportivo.
Ed infatti, l’art. 33 del D.Lgs. 36/2021 impone che “ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”. Pertanto, pur restando ancora aperta ogni possibile interpretazione del dettame della norma circa il concetto di “rischio” (insito nella stessa attività sportiva e, quindi consentito ed accettato dallo stesso praticante) ed “infortunio” (talvolta normale conseguenza di uno sforzo atletico) nello sport, appare evidente che con la decadenza del vecchio regime delle collaborazioni sportive dilettantistiche ex art. 67 TUIR le esenzioni previste dall’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 potranno operare solo nei confronti dei volontari, degli occasionali e dei titolari di partita IVA, i quali saranno chiamati a:
  • utilizzare attrezzature di lavoro conformi;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento per prestazioni di appalto o subappato; con facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione a loro spese.
In tale caso, gli enti sportivi dilettantistici datoriali saranno chiamati a fornire ai predetti prestatori dettagliate informazioni sui rischi specifici insiti all’interno degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.
 
Di contro, in presenza di lavoratori sportivi dipendenti, co.co.co. sportivi e collaboratori amministrativo-gestionali “non sportivi”, si applicheranno in capo al sodalizio sportivo dilettantistico gli oneri di:
  • predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi e da Interferenze con aggiornamenti;
  • nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • nominare gli addetti al P.S. e antincendio;
  • nominare il medico competente;
  • garantire la designazione del “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Con riferimento alle attività sportive svolte nei confronti di minori, saranno previste specifiche misure a tutela della loro salute e sicurezza da emanare con apposito decreto il quale prevederà anche l’obbligo da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici della nomina del “responsabile della protezione dei minori”.Sul punto, si segnala che l’iter di approvazione del nuovo decreto correttivo potrebbe prevedere le deroghe previste ai sensi del citato art. 21 del D.lgs. 81/2008 anche per i lavoratori sportivi che percepiranno compensi sotto € 5.000.La partenza della Riforma del lavoro sportivo sarà comunque soggetta ad ulteriori modifiche e correzioni i cui sviluppi dovranno garantire, anche per espressa e recente dichiarazione del Ministro dello Sport, un minore impatto economico e una maggiore sostenibilità e semplificazione per gli adempimenti relativi alla gestione dei nuovi rapporti di lavoro.

Con riferimento alle attività sportive svolte nei confronti di minori, saranno previste specifiche misure a tutela della loro salute e sicurezza da emanare con apposito decreto il quale prevederà anche l’obbligo da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici della nomina del “responsabile della protezione dei minori”.Sul punto, si segnala che l’iter di approvazione del nuovo decreto correttivo potrebbe prevedere le deroghe previste ai sensi del citato art. 21 del D.lgs. 81/2008 anche per i lavoratori sportivi che percepiranno compensi sotto € 5.000.La partenza della Riforma del lavoro sportivo sarà comunque soggetta ad ulteriori modifiche e correzioni i cui sviluppi dovranno garantire, anche per espressa e recente dichiarazione del Ministro dello Sport, un minore impatto economico e una maggiore sostenibilità e semplificazione per gli adempimenti relativi alla gestione dei nuovi rapporti di lavoro.

 

1. “Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva” (art. 15, comma 1 d.lgs. 36/2021).

2. Il testo del nuovo decreto correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2023 e non ancora pubblicato in G.U. aumenterebbe il limite di presunzione per la co.co.co. sportiva a 24 ore settimanali.

3. Il versamento contributivo sarà a carico del committente per 2/3 mentre per 1/3 a carico del collaboratore.

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