1° luglio 2023: parte la Riforma del lavoro sportivo
A cura della Redazione
Il primo di luglio sarà una data storica per lo sport italiano.
Da quella data, infatti, sarà operativo il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 così come modificato dal successivo “correttivo” D.Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163 che introduce importanti e rivoluzionarie novità in ambito di rapporti di lavoro nello sport, specie nell’area del dilettantismo.
Ed infatti, chi presterà propria attività remunerata per un sodalizio sportivo dilettantistico (associazione o società sportiva dilettantistica) riconosciuto ai fini sportivi in virtù del regolare atto di affiliazione, potrà farlo solo come lavoratore subordinato, autonomo a partita IVA oppure nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ordinaria ex art. 409 c.p.c. o anche etero organizzata in deroga all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015.
Come logica conseguenza, così come richiamato dalla ratio della norma in esame e dalla stessa legge delega n. 86/2019, viene riconosciuta anche a chi opera nello sport dilettantistico tutta la parte assistenziale (contributi, maternità, malattia, ecc.) fino ad ora esclusa dalla normativa in materia.
Viene, infatti, definitivamente abrogata la disposizione di cui all’art. 67 co. 1 lett. M) del TUIR che, fino ad ora, veniva utilizzata per inquadrare ogni forma di collaborazione sportivo dilettantistica con totale esenzione contributiva e fiscale fino alla soglia di compensi per €10.000 annui in quanto “redditi diversi”.
A dire il vero ed anticipando il dettame della Riforma, già la suprema Corte di Cassazione con circa trenta sentenze ed ordinanze emesse tra dicembre e gennaio del 2022 (tra cui la n. 41419/2021; n. 41468/2021; n. 175/2022 e n. 177/2022), aveva ritenuto che la sussistenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità di prestazione ed in maniera professionale, non consentiva di includere all’interno dell’area dei redditi diversi ex art. 67 del TUIR per i compensi erogati agli sportivi dilettanti con conseguente legittimità del recupero dei contributi previdenziali non versati dal datore da parte dell’INPS.
L’art. 25 del testo di Riforma, tuttavia, circoscrive la nuova figura del “lavoratore sportivo” a sette categorie ovvero: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico ed il direttore di gara, nonché ogni tesserato (1) che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni a carattere amministrativo-gestionale.
A differenza del settore professionistico, dove il rapporto di lavoro ordinario sarà sempre di natura subordinata, in quello dilettantistico si introduce una importante presunzione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando la durata della prestazione non supera le 18 ore settimanali (2) e le prestazioni rese dal lavoratore sono svolte in osservanza dei regolamenti degli organismi affilianti tenendo in considerazione che dal computo del monte ore di cui sopra non andrà calcolato il tempo impiegato per la partecipazione a gare o manifestazioni sportive.
Pur non essendo vietato stipulare contratti di co.co.co. sportiva oltre il limite sopra indicato, è bene ricordare che, in questo caso, trattandosi di presunzione relativa, è ammessa la prova contraria con onere a carico del committente per dimostrare che il rapporto non è di natura subordinata.
- I dati del rapporto di lavoro sportivo co.co.co nell’area del dilettantismo al di sopra dei €5.000 dovranno essere comunicati al nuovo Registro che sostituirà a tutti gli effetti la comunicazione al centro impiego;
- Il L.U.L. e l’obbligo di comunicazione mensile INPS relativa ai flussi retributivi per il calcolo dei contributi delle co.co.co sportive sopra gli €5.000 sarà adempiuta in via telematica attraverso il RAS;
- Obbligo di cedolino paga solo per compensi sopra i € 15.000;
- Modello F24 ed elaborazione della Certificazione Unica generato dal medesimo Registro.
- utilizzare attrezzature di lavoro conformi;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento per prestazioni di appalto o subappato; con facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione a loro spese.
- predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi e da Interferenze con aggiornamenti;
- nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nominare gli addetti al P.S. e antincendio;
- nominare il medico competente;
- garantire la designazione del “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Con riferimento alle attività sportive svolte nei confronti di minori, saranno previste specifiche misure a tutela della loro salute e sicurezza da emanare con apposito decreto il quale prevederà anche l’obbligo da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici della nomina del “responsabile della protezione dei minori”.Sul punto, si segnala che l’iter di approvazione del nuovo decreto correttivo potrebbe prevedere le deroghe previste ai sensi del citato art. 21 del D.lgs. 81/2008 anche per i lavoratori sportivi che percepiranno compensi sotto € 5.000.La partenza della Riforma del lavoro sportivo sarà comunque soggetta ad ulteriori modifiche e correzioni i cui sviluppi dovranno garantire, anche per espressa e recente dichiarazione del Ministro dello Sport, un minore impatto economico e una maggiore sostenibilità e semplificazione per gli adempimenti relativi alla gestione dei nuovi rapporti di lavoro.
Con riferimento alle attività sportive svolte nei confronti di minori, saranno previste specifiche misure a tutela della loro salute e sicurezza da emanare con apposito decreto il quale prevederà anche l’obbligo da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici della nomina del “responsabile della protezione dei minori”.Sul punto, si segnala che l’iter di approvazione del nuovo decreto correttivo potrebbe prevedere le deroghe previste ai sensi del citato art. 21 del D.lgs. 81/2008 anche per i lavoratori sportivi che percepiranno compensi sotto € 5.000.La partenza della Riforma del lavoro sportivo sarà comunque soggetta ad ulteriori modifiche e correzioni i cui sviluppi dovranno garantire, anche per espressa e recente dichiarazione del Ministro dello Sport, un minore impatto economico e una maggiore sostenibilità e semplificazione per gli adempimenti relativi alla gestione dei nuovi rapporti di lavoro.
1. “Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva” (art. 15, comma 1 d.lgs. 36/2021).
2. Il testo del nuovo decreto correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2023 e non ancora pubblicato in G.U. aumenterebbe il limite di presunzione per la co.co.co. sportiva a 24 ore settimanali.
3. Il versamento contributivo sarà a carico del committente per 2/3 mentre per 1/3 a carico del collaboratore.
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