A novembre nuova indennità una tantum di 150 euro
A cura della Redazione
Il Consiglio dei Ministri n. 95 del 16 settembre 2022 ha approvato il D.L. 144/2022 (c.d. decreto Aiuti ter), che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR.
Si riportano, di seguito, le principali novità inerenti il mondo del lavoro.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
Merita certamente un approfondimento l’art. 18 del decreto, che prevede una nuova indennità una tantum per i lavoratori dipendenti.
In particolare, stabilisce che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti che danno diritto al riconoscimento dell’una tantum da parte dell’INPS (v. paragrafo successivo), è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamenti di pensione che danno diritto alla corresponsione dell’una tantum da parte dell’INPS ai sensi del successivo articolo 19, comma 1, e di non far parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS, analogamente a quanto disposto dal decreto Aiuti-bis in relazione all’indennità una tantum di 200 euro introdotta dal decreto Aiuti (D.L. 50/2022).
L’indennità una tantum, inoltre:
- spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;
- non è cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile;
- non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Nel mese di novembre 2022, il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell'erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia Uniemens secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.
Sono ora attese le istruzioni dell’istituto previdenziale, che dovranno chiarire anche alcuni dubbi interpretativi, tra i quali i seguenti:
- se nel mese di novembre è erogato il rateo di tredicesima e altre mensilità aggiuntive, questi contano ai fini del limite di 1.538 euro?
- se lavoratore che cessa il rapporto di lavoro a novembre e nello stesso mese viene riassunto da altro datore di lavoro, chi paga l’una tantum? I due redditi si sommano per la verifica del limite di 1.538 euro?
- oltre alla dichiarazione di non essere pensionato o parte di un nucleo famigliare beneficiario del reddito di cittadinanza, il lavoratore deve anche dichiarare che non ha percepito l’una tantum da altro datore di lavoro?
Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
Il successivo art. 19 prevede che l'INPS corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro.
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NB: dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF (20.000 euro), al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. |
Qualora i predetti soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione (analogamente a quanto avvenuto per l’indennità riconosciuta a luglio dal D.L. 50/2022). L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
L’indennità una tantum:
- non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- non è cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile;
- è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa;
- l’indennità per i pensionati e per le altre categorie (v. tabella seguente) e quella prevista per i lavoratori dipendenti non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
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Categorie particolari |
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Lavoratori domestici |
L'INPS eroga, nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro di cui all'art. 32, co. 8, del D.L. 50/2022 (L. n. 91/2022), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 23 settembre 2022, un’indennità una tantum pari a 150 euro. |
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Beneficiari di Naspi e Dis-Coll |
Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 la Naspi o la Dis-Coll è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 150 euro. |
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Percettori disoccupazione agricola |
Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. |
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Titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata |
L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. I collaboratori non devono essere titolari dei trattamenti di pensione di cui all’art. 19 del decreto (v. sopra). L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. |
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Dottorandi e agli assegnisti di ricerca iscritti alla gestione separata |
L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. Deve trattarsi di contratti attivi alla data 18 maggio 2022 e di soggetti iscritti alla Gestione separata. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di pensione di cui all’art. 19 del decreto (v. sopra). L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. |
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Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport |
Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'art. 10, cc. da 1 a 9 del D.L. 41/2021 (L. n. 69/2021), e dall'art. 42 del D.L. 73/2021 (L. n. 106/2021), l'INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. Si tratta dei destinatari delle indennità Covid previste per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (collaboratori sportivi). |
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Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti |
L'INPS, a domanda, eroga l’una tantum pari a 150 euro a tali lavoratori se hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. |
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Lavoratori dello spettacolo |
L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un’indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021. |
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Lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio |
Ai lavoratori autonomi occasionali e agli incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità una tantum di cui all'art. 32, cc. 15 e 16 del D.L. 50/2022, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro. |
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Nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza |
È corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un’indennità una tantum pari a 150 euro. L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario dell’indennità una tantum riconosciuta ai sensi dell’art. 18 ai lavoratori dipendenti. |
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NB: Le indennità di 150 euro destinate ai titolari di Naspi e Dis-Coll, ai percettori indennità disoccupazione agricola, ai co.co.co., ai dottorandi e agli assegnisti, ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che hanno percepito indennità Covid, agli stagionali, ai lavoratori dello spettacolo, agli autonomi occasionali, agli incaricati alle vendite a domicilio, saranno erogate successivamente all'invio delle denunce Uniemens dei datori di lavoro. NB: Anche per le categorie in tabella, l'indennità non concorre (così come per i dipendenti e i pensionati) alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. |
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Le modalità di corresponsione delle indennità per i pensionati e le ulteriori categorie saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A. (per i collaboratori sportivi) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 144/2022 (ovvero entro il 22 ottobre p.v.).
Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
L’indennità una tantum prevista dal D.L. 50/2022 a favore dei lavoratori autonomi è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
In proposito si ricorda che l’INPS, con un comunicato stampa del 26 settembre 2022, ha reso noto che, dalla medesima data e fino al 30 novembre p.v., è attiva online la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dal D.L. 50/2022. Possono presentare domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS in possesso dei requisiti indicati nella circolare n. 103 del 26 settembre 2022. Sono interessati i lavoratori iscritti alla gestione speciale INPS degli artigiani, alla gestione commercianti e a quella agricola, nonché i pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958 iscritti all’INPS e i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici. Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996) la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS. Ove il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.
Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro (D.L. 50/2022), i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli artt. 31 e 32 del Decreto Aiuti. Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d'imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al decreto-legge “Aiuti/Ter” l'indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.
I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre essere già iscritti alla gestione autonoma, essere titolari di partita IVA attiva e aver versato almeno un contributo nella Gestione d'iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).
Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.
Si precisa, infine, che per fruire della prestazione è necessario che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.
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