Al via l’iter per ampliare i congedi per i genitori
A cura della Redazione
Il Governo ha avviato l’iter con cui saranno introdotti provvedimenti indirizzati ai lavoratori con figli.
Lo scopo che si intende perseguire è quello di migliorare e ampliare gli strumenti di conciliazione tra lavoro e vita privata per i genitori lavoratori e, non in secondo ordine, anche quello di fornire ai medesimi più risorse per sostenere le esigenze familiari.
Il recepimento della direttiva (UE) 2019/1158
Il primo provvedimento in materia da segnalare è lo schema di decreto legislativo, che dovrà essere approvato dalle commissioni parlamentari in via definitiva, con cui è recepita la direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.
La direttiva stabilisce i requisiti minimi per i congedi familiari e modalità di lavoro flessibili. Inoltre, punta a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a raggiungere una più equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra uomini e donne.
Il congedo obbligatorio del padre - Lo schema di decreto prevede innanzitutto un nuovo assetto del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi. Tale congedo sarà fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti al parto (o adozione o affido) ai cinque successivi. Sarà fruito sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. In caso di parto plurimo passerà a 20 giorni lavorativi. L’indennizzo previsto sarà pari all’80%.
Il lavoratore dovrà preavvisare con almeno 5 giorni di anticipo il datore di lavoro riguardo alle giornate in cui fruirà del congedo, che non dovranno essere necessariamente consecutive.
Il datore che non consentirà la fruizione del congedo potrà vedersi comminata una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro.
La direttiva prevede che il congedo non spetti solo al padre, ma anche secondo genitore equivalente.
Rimane fermo che tale congedo si sommerà a quello previsto dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 151/2001 che spetta soltanto nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Il congedo parentale (ex facoltativa) – Un ulteriore intervento riguarda il congedo parentale, che sarà elevato a 11 mesi complessivi anche per i nuclei con un solo genitore (cd monogenitoriali).
Cambierà anche la misura e l’assetto dell’indennizzo, che sarà così strutturato:
- 3 mesi per ciascun genitore indennizzati al 30% entro un massimo complessivo di 6 mesi indennizzati;
- Ulteriori 3 mesi, sempre al 30%, trasferibili da un genitore all’altro in alternativa.
In totale quindi, i mesi indennizzabili saranno 9 (e non più 6) e, altra condizione di miglior favore rispetto all’assetto attuale, potranno essere richiesti in relazione ad un figlio di età fino a 12 anni.
Inoltre, nel calcolo dell’indennità saranno compresi anche elementi retributivi sinora esclusi, come i ratei di ferie e di mensilità aggiuntive.
Smart working - I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi di lavoro in modalità agile devono dare la priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers.
Il Family Act
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022 è stata pubblicata la Legge 7 aprile 2022, n. 32, con cui sono state conferite deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. (cd Family Act).
Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l’Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per l’estensione, il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità.
In riferimento alla materia lavoro, lo scopo della riforma, per quanto riguarda la famiglia, è quello di promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile e agevolando l’armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l’equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori. Inoltre, si intende incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito e favorire con strumenti fiscali il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Nell’esercizio della delega il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene ai seguenti criteri direttivi. Per quanto riguarda il congedo parentale:
- prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un’età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;
- introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;
- stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
- prevedere misure che favoriscano l’estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
I decreti potranno prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 1, c. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l’orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado.
Ulteriori princìpi riguardano poi altri aspetti della vita genitoriale. A tal proposito, i decreti devono prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli.
Inoltre, potranno essere introdotti nuovi strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona.
Anche il periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio dovrà essere esteso ad un periodo più ampio rispetto a quello attuale di soli 10 giorni. Inoltre si dovrà favorire l’aumento dell’indennità obbligatoria per il congedo di maternità. Il diritto al congedo di paternità dovrà essere concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore e si dovranno prevedere misure che favoriscano l’estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Per le ipotesi di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, si avrà diritto ad una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore.
Alcune disposizioni riguarderanno direttamente il datore e avranno natura di esonero o incentivo. In particolare, i decreti attuativi potranno prevedere:
- incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, ai fini dell’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell’originario regime contrattuale;
- forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione ad esse destinate;
- rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno;
- incentivi per favorire l’emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore.
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