Auto in uso promiscuo: in Gazzetta i valori convenzionali del benefit 2023
A cura della Redazione
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2022, le tabelle nazionali, elaborate dall’ACI, recanti i costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli ai fini dell’individuazione del reddito in natura (art. 51, c. 4, DPR 917/86, e successive modificazioni) dei veicoli aziendali (di proprietà, in leasing, a noleggio, ecc.) concessi ai dipendenti (e collaboratori coordinati) ad uso promiscuo (vale a dire concessi sia per servizio sia per uso privato). I valori annuali del finge benefit da assoggettare a tassazione e (per effetto dell’armonizzazione disposta dal D.Lgs. 314/1997) a contribuzione previdenziale e assistenziale, compresi i premi INAIL, per singolo veicolo, tenendo conto delle disposizioni (legate all’emissione di CO2 per g/km) introdotte, con decorrenza 1°.7.2020, dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) e delle relative percentuali applicabili alla percorrenza media di 15.000 chilometri, sono già stati calcolati dall’ACI e riportati nella tabella in esame (colonne “fringe benefit annuale).
Detti importi avranno valore per tutto l’anno 2023. Per i nuovi veicoli che verranno eventualmente messi in commercio nel 2023, e conseguentemente non compresi nelle tabelle sopra richiamate, l’ammontare del reddito in natura sarà determinato prendendo a riferimento, dalle citate tabelle ACI, quello che per tutte le sue caratteristiche risulti più simile (per individuare il corretto importo occorrerà comunque verificare il valore di emissione di CO2 per g/km).
L’attuale disposizione per la determinazione del reddito imponibile – L’art. 51, comma 4, lettera a), del DPR 917/1986 (TUIR), come modificato dall’art. 1, commi 632 e 633, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) recita:
- per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume come base imponibile (fiscale e, per effetto dell’armonizzazione, contributiva) il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre (tramite Agenzia delle Entrate), con effetto per tutto il periodo d’imposta successivo (Per i veicoli non compresi nella tabella ACI pubblicata dall’Agenzia delle entrate, l’importo da assoggettare a tassazione, come sopra precisato, è determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente (somma concordata all’atto dell’assegnazione o in corso di godimento del bene e da fatturare al dipendente, il cui pagamento potrà avvenire con il metodo del versamento o della trattenuta in busta paga, Min. fin., circ. n. 137/1997, n. 326/1997 e 24/2000);
- La percentuale di cui al punto precedente è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 50% a decorrere dall’anno 2021.
- Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 60% a decorrere dall’anno 2021.
|
In sintesi, il valore forfettario/convenzionale annuo imponibile è calcolato, dal 2021, moltiplicando il costo chilometrico definito dall’ACI per il numero dei chilometri di seguito riportati: - 3.750 Km (25% di 15.000 Km) per emissioni di CO2 fino a 60 g/km; - 4.500 km (30% di 15.000 Km) per emissioni CO2 superiori a 60 e fino a 160 g/km; - 7.500 Km (50% di 15.000 km) per emissioni di CO2 superiori a 160 e fino a 190 g/km; - 9.000 Km (60% di 15.000 km) per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.
Le tabelle Aci pubblicate dall’Agenzia delle entrate per ogni veicolo riportano, in 4 colonne, i valori determinati tenendo conto di quanto sopra esposto. |
Inoltre, la citata legge di bilancio ha stabilito che resta ferma l’applicazione della disciplina nel testo vigente al 31.12.2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 (vale a dire si continua ad assume come base di calcolo il costo chilometrico ACI per 4.500 Km, risultato ottenuto applicando il 30% al valore di 15.000 Km).
N.B. - In sostanza, la vigente disposizione fiscale (e contributiva) agevola i parchi macchine aziendali elettriche o con bassa emissione di CO2 per g/km (minor oneri contributivi per aziende e dipendenti e minor ritenuta fiscale per i dipendenti) mentre penalizza quelli con veicoli che emettono CO2 per g/km superiore a 160 (più contributi per azienda e dipendenti e più ritenute fiscali per il dipendente).
Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate - Si ricorda che sull’argomento, l’Agenzia delle entrate (ris. 46/2020) ha fornito, al fine di individuate il corretto valore che deve concorrere a formare reddito imponibile, le seguenti precisazioni interpretative:
- Auto immatricolata entro il 30 giugno 2020 e assegnata al dipendente entro il 30 giugno 2020: applicazione della normativa vigente al 30.6.2020 (fringe benefit 4.500 Km - 30% di 15.000 Km - per costo chilometrico ACI), nessuna incidenza l’emissione di CO2 per g/Km
- Auto immatricolata dal 1° luglio 2020 e assegnata al dipendente dal 1° luglio 2020: applicazione dei valori introdotti dalla legge 160/2019 legati all’emissione di CO2 g/Km (per il dettaglio vedere sopra):
- Auto immatricolata entro il 30 giugno e assegnata al dipendente dal 1° luglio 2020: ai fini fiscali e contributivi occorre individuare il valore del benefit per l’utilizzo privato dell’auto aziendale. A tale proposito, l’A.E. richiama con la citata ris. 46/2020 richiama la risoluzione 74 del 2017, che riguardava (e riguarda) il trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare privato per finalità aziendali. Il richiamo a detta risoluzione, come più volte da noi sostenuto, non ha attinenza con la problematica relativa all’assegnazione dell’auto in uso promiscuo. Il veicolo è di proprietà (acquistato dall’azienda) o in uso dall’azienda (contratto di leasing o noleggio), quindi in tale ipotesi non intervengono rimborsi al dipendente. Necessita, quindi, individuare il corretto criterio di valorizzazione dell’uso privato del veicolo. La risoluzione 46 recita: Il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro. A seguito della predetta definizione l’A.E. non si espone con una concreta esemplificazione.
Risulta però opportuno prendere in considerazione la risposta data dall’Agenzia delle entrate ad uno specifico quesito posto alla manifestazione telefisco 2021, in particolare:
Domanda- La legge 160/2019 ha innovato il criterio, da applicare dal 1° di luglio, per la quantificazione del valore fiscale e contributivo delle auto aziendali assegnate ai dipendenti ad uso promiscuo prevedendo 4 valori variabili in funzione del livello di emissione di CO2. Con la risoluzione 46/2020 è stato chiarito che per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno e assegnati dal 1° luglio scorso il valore del fringe benefit è costituito dal valore normale in base all’articolo 9 del TUIR al netto dei costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro. Si chiede se, a questi fini, possa essere accettato il criterio che scorpora dal valore del leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro quello delle tariffe ACI utilizzate per quantificare l’indennità chilometrica esente riconosciuta al dipendente in caso di trasferta con auto propria fuori dal comune della sede di lavoro.
Risposta - L’articolo 9, comma 3, del TUIR stabilisce che per la determinazione del valore normale del bene occorre fare riferimento, in quanto possibile, al listino o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni. Tenuto conto che l’auto assegnata al dipendente è utilizzata anche nel l’interesse del datore di lavoro si ritiene che, nel caso in cui il veicolo sia stato immatricolato entro il 30 giugno 2020 e assegnato dal 1° luglio 2020, dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro debba essere scorporata l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI moltiplicata per il numero dei chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro sia che lo spostamento sia all’interno del comune di lavoro che all’esterno.
Partecipazione alla spesa da parte del lavoratore - Dal valore determinato con i criteri sopra esposti si deduce quanto eventualmente pagato dal dipendente (importo fatturato dall’azienda al dipendente stesso (IVA compresa) per partecipazione alle spese del veicolo)
Applicazione del comma 3 dell’art, 51 del TUIR - Se il valore complessivo dei fringe benefit imponibili (compreso quindi quello convenzionale derivante dall’uso promiscuo dell’auto) riconosciuto (anche per effetto di piani welfare e/o di accordi di produttività) al dipendente e/o al collaboratore (anche da parte di altri datori di lavoro), nel corso del periodo d’imposta interessato (2023), non eccede € 258,23 (salvo modifica al valore che può essere disposta dal legislatore), questo è escluso (art. 51, c. 3, DPR 917/86) dalla base imponibile (quindi risulterà esente sia da imposte, per il dipendente, sia da contributi per il dipendente e per l’azienda).
TFR - l’art. 2120 del Codice Civile stabilisce che il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso (somme e prestazioni in natura, corrisposte a titolo non occasionale).
La Cassazione (sentenze n. 16129 del 15-11-2002, n. 19616/2003, n. 11644/2004 n. 16636 del 1°.10.2012 e n. 8086 del 21.4.2016) ha precisato che il controvalore in denaro dell’autovettura concessa contrattualmente (non a titolo oneroso) dal datore di lavoro al lavoratore (così come qualsiasi altro fringe benefit erogato a titolo non occasionale) deve essere computato nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (valore fringe benefit meno quanto addebitato al dipendente). L’esclusione dalla base di calcolo del TFR può essere disposta dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello.
L’operatività - Il compenso in natura, valorizzato come sopra indicato, deve essere rapportato al periodo dell’anno (in trecentosessantaciquesimi) durante il quale al dipendente (o collaboratore) è concesso l’uso promiscuo del veicolo.
Uso dell’auto esclusivamente per privato - Si ricorda infine che il veicolo concesso per il solo uso personale deve essere valorizzato ai fini fiscali e contributivi, utilizzando il criterio generale del “valore normale”.
ESEMPIO DI CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE PER L’ANNO 2023
Auto immatricolata l'1.7.2022 e assegnata al dipendente il 1°orrobre 2022
Autovettura (xxxxxx) ibrido Benzina (in prodizione)
Emissione CO2 133 g/Km
Reddito imponibile convenzionale da tabella ACI: 2.754,45 (15.000 x 30% x 0,6121)
Così il calcolo per il fringe benefit 2023
1. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2023 e non gli verrà effettuata alcuna trattenuta: Il reddito imponibile relativo al periodo interessato (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 2.754,45/365gg.x365 gg. = € 2.754,45 (€ 7,55 giornaliere € 229,54 mensili);
2. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2023 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di 100,00 (comprensiva di IVA 22%): Il reddito imponibile relativo al periodo interessato (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 2.754.45 /365 gg. x 365- gg. - € 1.200 = 1.544,45 (il reddito giornaliero sarà di € 4,26 mentre quello mensile sarà di € 128,70);
3. Il dipendente utilizzerà l’auto per tutto l’anno 2023 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile il cui valore (compreso IVA) risulta pari al fringe benefit: Non ci sarà reddito imponibile
4. il dipendente utilizzerà l’auto fino al 28.2.2023 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di € 150,00 (comprensiva di IVA 22%): Il reddito imponibile relativo al periodo interessato (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 2.754,45/365 gg. x 59 gg. - € 300 = 145,24 (Se il dipendente non ha altri benefit imponibili, il valore del benefit, non superando € 258,23, non concorrerà a formare reddito imponibile)
Riproduzione riservata ©