CIGS e FIS: le novità nel nuovo decreto ministeriale
A cura della Redazione
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto n. 33 del 25 febbraio 2022, conil quale ha modificato il DM 94033/2016 recante “Criteri per l’approvazione deiprogrammi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del D.Lgs. n.148 del 14 settembre 2015”, al fine di adeguarne le disposizioni in virtù dellariforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Trale novità in materia di CIGS per riorganizzazione aziendale, si segnalal’introduzione, all’art. 1, c. 1, della lett. g-bis), secondo cui l’impresa cherichiede il trattamento di integrazione salariale per un intervento diriorganizzazione per realizzare processi di transizione deve presentare alMinistero del Lavoro un programma di interventi che nelle linee diprogrammazione industriale, può essere condiviso anche con le Regioniinteressate ovvero, per le imprese di rilevanti dimensioni di cui all’art. 2,c. 1, lett. a) del D.Lgs. 270/1999, con il MISE, nel quale siano esplicitamenteindicate le azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovverofunzionali a rispondere in maniera efficace all’evoluzione dei contestieconomici e produttivi. In caso di riconversione degli impianti già esistenti,devono essere indicate le azioni di riconversione, che possono esserefinalizzate anche all’efficientamento energetico oppure a un potenziamentostraordinario in tema di misure di sicurezza. Il processo di transizione puòricondursi a specifici contesti territoriali e a trasformazioni che produconoeffetti limitati a particolari settori produttivi. Nel programma, inparticolare, devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere perla realizzazione del processo di transizione, indicando specificatamente quellirelativi all’aggiornamento tecnologico e digitale, al rinnovamento e allasostenibilità ecologica ed energetica e alle straordinarie misure di sicurezza.Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale deilavoratori coinvolti dal programma e interessati dalle sospensioni o riduzionidi orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazionediretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento dellecompetenze.
AlDM 94033/2016, sono stati aggiunti anche gli articoli 1-bis, 2-bis e 4-bis, inmateria di FIS.
Conil primo (art. 1-bis), sono adottati i criteri per l’esame delle domande diassegno di integrazione salariale del FIS per la causale della riorganizzazione.In particolare:
a)il datore di lavoro richiedente deve presentare un programma volto afronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale,produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestirele inefficienze o attraverso interventi idonei alla gestione di processi ditransizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico odigitale. Il programma deve contenere indicazioni relativi agli investimentiper l’attuazione degli interventi e indicazioni relative all’eventuale attivitàdi formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori per lavalorizzazione delle risorse interne. Il programma deve essere comunquefinalizzato ad un consistente recupero occupazionale anche in termini diriqualificazione professionale e potenziamento delle competenze;
b)il datore di lavoro richiedente deve presentare un piano di sospensionicoerente con il programma di riorganizzazione;
c)il datore di lavoro deve presentare di un piano di gestione non traumaticadelle eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la eventuale programmazionedi attività di formazione e riqualificazione professionale.
Conil secondo (art. 2-bis), sono adottati i criteri per l’esame delle domande diassegno di integrazione salariale per crisi:
a)verifica della crisi dell’attività del datore di lavoro anche in considerazionedegli effetti che tale situazione critica potrà produrre immediatamente dopol’istanza. Una relazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 documentala situazione critica derivante da una contrazione dell’attività e le motivazioniche la determinano e che possono coincidere con la diminuzione degli ordini dilavoro o delle commesse, decremento delle vendite, contrazione dell’attivitàproduttiva o di prestazione di servizi o dati negativi relativi al bilancio eal fatturato con riferimento all’ annualità precedente. La relazione, oltre adattestare la situazione critica, potrà essere accompagnata da documentazionerelativa al bilancio e al fatturato o da altra documentazione attestante lanegativa situazione economico finanziaria;
b)ridimensionamento o stabilità dell’organico nel semestre precedente lapresentazione dell’istanza. Deve riscontrarsi altresì l’assenza di nuoveassunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazionicontributive e/o finanziarie. Nel caso in cui il datore di lavoro abbiaproceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo difruizione dell’assegno di integrazione salariale, deve motivare la necessitàdelle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina e lefinalità dell’assegno di integrazione salariale;
c)previsione di un piano di risanamento con azioni e interventi correttivi voltia fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale oderivanti da condizionamenti esterni e finalizzati alla continuazionedell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;
d)piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale
L’assegnodi integrazione salariale può essere autorizzato anche quando la situazione dicrisi sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno allagestione del datore di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro nella relazionedeve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapiditàcon la quale l’evento ha prodotto effetti negativi, la completa autonomiadell’evento rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro.
Glielementi previsti sia al c. 1 dell’art. 1-bis che al medesimo comma dell’art.2-bis, comprensivi dei relativi dati di natura economica ed organizzativa, sonoresi dal datore di lavoro in modalità semplificata in una relazione unica -anche sulla base di modelli standardizzati messi a disposizione dall’INPS -resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
Conil terzo (art. 4-bis), sono disciplinate le modalità di accesso all’assegno diintegrazione salariale a seguito di un contratto di solidarietà (FIS). Inparticolare, i datori di lavoro possono accedere all’assegno di integrazionesalariale a seguito di stipula di un contratto di solidarietà. La riduzioneconcordata dell’orario di lavoro deve essere articolata nel rispetto dellepercentuali di riduzioni di cui all’art. 21, c. 5, del D.Lgs. 148/2015 esecondo le modalità applicative di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 33/2022,per quanto compatibili anche in relazione alla previsione di comunicazioni daeffettuarsi soltanto all’INPS in quanto ente che autorizza le prestazioni diassegno di integrazione salariale.
Ildecreto 33/2022, infine, ha abrogato l’art. 5 (Imprese appaltatrici dei servizidi mensa e dei servizi di pulizia) e l’art. 6 (Imprese artigiane) del DM94033/2016.
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