Colf e badanti: per richiedere l’una tantum 200 euro c’è tempo fino a settembre

A cura della Redazione

 

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la Legge 91/2022, di conversione del D.L. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Il provvedimento prevede, tra l’altro, l’erogazione di una somma, a titolo di indennità una tantum, di importo pari a 200 euro, in favore dei lavoratori, compresi i domestici.

Come è noto, anche i lavoratori domestici (colf, badanti e baby sitter) hanno diritto all’indennità di 200 euro varata dal Governo per contrastare il caro vita e contenuta nel c.d. Decreto Aiuti.

Però, a differenza di altre categorie di lavoratori dipendenti, l’erogazione non avviene direttamente in busta paga, perché in questo caso il datore di lavoro non è sostituto di imposta.

Il lavoratore domestico, infatti, dovrà presentare apposita domanda all’INPS.

Le istruzioni operative - L’INPS, con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, ha fornito le istruzioni per l’erogazione del contributo una tantum di 200 euro disposto dal D.L. 50/2022 (L. 91/2022).

Possono ricevere il contributo i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali sia spettato, dal 1° gennaio 2022 fino al giorno precedente la pubblicazione della circolare (23 giugno 2022), il diritto all’esonero contributivo dello 0,8%.

Il datore riconosce in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. Ove il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro part-time, deve presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus è liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA, congedi).

L’autodichiarazione non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del MEF.

Beneficiano d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione; al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro.

Tra i beneficiari del provvedimento anche quanti, nel mese di giugno, siano risultati titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni-bis. Gli appartenenti a queste categorie non devono presentare alcuna domanda: il beneficio è erogato direttamente dall’INPS.

Dovranno, invece, presentare domanda all’Istituto i lavoratori:

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;

- stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;

- iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro;

- autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall’art.2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che abbiano versato almeno un contributo mensile nel corso del 2021;

- incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18 maggio 2022, che possano far valere per il 2021 un reddito superiore a 5.000 euro derivante da tale attività.

Per queste categorie il termine di presentazione delle domande è fissato al 31.10.2022.

La misura è liquidata anche ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Lavoro domestico – Come anticipato in premessa, il beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente. Questi devono avere almeno un rapporto attivo alla data del 18 maggio 2022, un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro e non devono essere titolari – al momento della presentazione della domanda – di altra attività di lavoro dipendente o di pensione.

I contratti considerati saranno tutti quelli già in essere, o la cui instaurazione non sia stata respinta, alla data di entrata in vigore del Decreto (18.05.2022).

Con riferimento alla tipologia di lavoratori in commento, le istanze potranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2022.

In sintesi, per ottenere l’una tantum, il lavoratore domestico deve possedere i seguenti requisiti:

- Avere all’attivo uno o più rapporti di lavoro di tipo domestico alla data del 18 maggio 2022 e non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente;

- Non percepire il reddito di cittadinanza;

- Non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022, ovvero trattamenti pensionistici, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;

- Avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF – per l’anno 2021 – non superiore a € 35.000 (*) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;

(*) Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale (INPS, circolare 73/2022).

 

- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.

Per ciò che concerne, invece, le modalità di erogazione dell’indennità, si rilevano le seguenti (alternative):

1.       Accredito dell’importo sul conto corrente bancario/postale del lavoratore, se questi ha inserito l’iban nel modulo dei dati anagrafici;

2.       Accredito su libretto postale o bonifico domiciliato;

3.       Pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste.

Si ricorda, da ultimo, che l’indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né ai fini contributivi.

 

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