Commercianti, imprese e professionisti: POS obbligatorio anche per i bancomat

A cura della Redazione

Sulla G.U. n. 150/2022, è stata pubblicata la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, di conversione del Decreto Legge 36/2022 che, tra le nuove disposizioni del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), prevede l’anticipo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 del termine dal quale iniziano a trovare applicazione le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici (bancomat, carta di credito e prepagate).

Novità si registrano, nel provvedimento, anche in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati. In particolare, si estende l’obbligo di fatturazione elettronica anche ad alcuni soggetti che nella previgente normativa ne erano esonerati. Si tratta, più precisamente, dei soggetti in regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5%), i soggetti forfettari ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per vedersi applicate alcune modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

L’obbligo della fatturazione elettronica si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000 e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti (ovvero per le cosiddette micro-partite IVA).

Le sanzioni in anticipo – L’introduzione delle sanzioni in caso di mancata accettazione dei pagamenti con carte (anche prepagate) e bancomat, da parte di imprese, professionisti e commercianti, deve ascriversi all’entrata in vigore del Decreto Legge 152/2021 (L. 233/2021), recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.

Il citato provvedimento, in particolare, con l’art. 19-ter, ha disposto la modifica di un altro vecchio decreto, segnatamente il D.L. 179/2012 (L. 221/2012), stabilendo, tra l’altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronico (bancomat, carta di credito e - con l’entrata in vigore della L. 79/2022 - carta prepagata), da parte di un soggetto obbligato ai sensi della medesima disposizione (soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Il termine suddetto è stato, quindi, anticipato di circa 6 mesi dal Governo che, con l’art. 18 del D.L. 36/2022 (L. 79/2022), all’art. 15, c. 4-bis, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012)1, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, ha sostituito le parole «dal 1° gennaio 2023» con le seguenti: «dal 30 giugno 2022».

1 L'art. 15 del D.L. 179/2012 (L. 221/2012) ha introdotto, a decorrere dal 30 giugno 2014 (termine così modificato dall'art. 9, c. 15-bis, del D.L. 150/2013) l’obbligo, gravante sui soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito (c.d. obbligo di POS). Successivamente, la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. In seguito, l’art. 19-ter del D.L. 152/2021, aveva modificato il richiamato art. 15 inserendo un c. 4-bis che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applicano, oltre alle sanzioni in commento, anche le norme generali sulle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell'art. 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

Viene, dunque, esclusa la possibilità, prevista in generale dalla citata L. 689/1981 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

 

Agevolazioni fiscali - Allo scopo, appare opportuno ricordare come l’introduzione della doppia sanzione rappresenti solo l’ultimo step di un percorso normativo iniziato circa 10 anni fa che, tra le novità in materia, ha previsto anche alcune agevolazioni fiscali in favore delle imprese che sono state chiamate ad utilizzare strumenti di pagamento elettronico, sebbene – è bene evidenziarlo -, soprattutto nella fase inziale, il Legislatore non avesse previsto alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di non ottemperanza alle prescrizioni di legge.

Allo stato attuale, tre sono le misure in evidenza:

1.      credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di POS collegati ai registratori di cassa;

Fino al 30 giugno 2022, agli esercenti attività di impresa, arte o professione, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, un credito di imposta nelle seguenti misure:

a) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 10% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 

2.      credito d’imposta per l’acquisto di sistemi evoluti di incasso, che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi;

Ai medesimi soggetti di cui al punto 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 127/2015, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

a) 100% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 70% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40% per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

 

3.      credito d’imposta sulle commissioni relative a pagamenti con POS.

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi e compensi relativi all’anno precedente di importo fino a 400.000 euro, spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Il credito d'imposta spetta, altresì, per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Per le commissioni maturate fino al 30 giugno 2022, il credito d'imposta in commento è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2021.

 

 

 

 

 

 

 

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