Comunicazioni obbligatorie: dal mese di aprile nuovo Unificato URG e Uni-piattaforme
A cura della Redazione
Il Ministero del lavoro ha pubblicato due decreti, nella sezione pubblicità legale del proprio sito internet, con i quali ha adottato il nuovo modello Unificato URG per le comunicazioni obbligatorie di assunzione nei casi di indisponibilità del sistema telematico e il modello UNI-piattaforme per comunicare le prestazioni che vengono attivate con le piattaforme di lavoro digitali.
Sul primo modello, il Ministero del lavoro, è intervenuto anche con la nota prot. n. 1345 del 30/03/2022, facendo seguito al Decreto Direttoriale n. 194/2022, precisando che i fax inviati dal 7 aprile 2022, a qualsiasi numero ministeriale, non saranno considerati a nessun titolo validi, così come anche l’eventuale comunicazione successiva di urgenza inviata per assolvere l’obbligo di comunicazione del rapporto di lavoro.
La nuova applicazione, disponibile dal 6 aprile 2022 e raggiungibile all’indirizzo https://couniurg.lavoro.gov.it/ sostituisce lo strumento del Fax Service, fino ad ora utilizzato per adempiere all’obbligo della comunicazione di assunzione nei casi di indisponibilità del sistema informatico abitualmente utilizzato per l’invio delle comunicazioni obbligatorie.
Più precisamente il modulo Unificato URG è quello mediante il quale tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di qualsiasi settore, a eccezione delle agenzie per il lavoro relativamente ai rapporti di somministrazione, adempiono all’obbligo di comunicazione di assunzione dei lavoratori, in casi di urgenza connessa al non corretto funzionamento del servizio informatico.
Poiché la nuova modalità è esclusivamente telematica può sorgere il dubbio di come effettuare la comunicazione, in caso di malfunzionamento del sistema di invio, dato che il servizio Fax Service verrà dismesso.
La risposta è contenuta nella citata nota ministeriale secondo cui il salvataggio del modulo, debitamente compilato, equivale ad assolvere all’obbligo della comunicazione preventiva, fatto salvo comunque che deve sempre essere effettuato l’invio della comunicazione Unilav a seguito d’urgenza nel primo giorno utile.
Il form on line da compilare, dopo aver fatto accesso con SPID, è strutturato secondo il modello Unificato URG attualmente in vigore.
Più precisamente, una volta fatto l’accesso, l’utente ha la possibilità di ricercare le comunicazioni già effettuate, se presenti, oppure di compilare il form online contenente il modulo informatico.
Il Ministero evidenzia una variazione rispetto alla previgente procedura che consentiva di selezionare nella comunicazione obbligatoria successiva all’invio del modulo Unificato URG, la tipologia “Comunicazione a seguito urgenza inviata via fax” e di salvare senza dover indicare alcun riferimento al fax trasmesso.
Dal 6 aprile 2022 questa prassi sarà consentita solo per le comunicazioni di assunzione che si riferiscono a fax inviati entro tale data.
Dalla stessa data, anche per le comunicazioni di assunzione per urgenza connesse all’indisponibilità del sistema informatico per la trasmissione delle Comunicazioni Obbligatorie occorrerà fare riferimento alla tipologia di comunicazione “Comunicazione a seguito urgenza inviata per via telematica”, così come già previsto per le assunzioni eseguite in regime di urgenza connesse a esigenze produttive.
Pertanto occorrerà indicare nel campo “codice comunicazione precedente” l’identificativo attribuito in automatico dal nuovo applicativo al salvataggio del modulo Unificato URG.
Passando ad analizzare la struttura del modulo, si nota che è sempre composto da 4 sezioni, tutte da compilare.
Nella sezione 1 si devono indicare i dati identificativi essenziali inerenti il datore di lavoro che instaura il rapporto di lavoro, mentre in quella successiva quelli riferiti al lavoratore. In quest’ultima, nel campo codice fiscale, andrà indicato anche quello rilasciato in via provvisoria.
La data di inizio del rapporto di lavoro va indicata nella sezione 3, mentre nell’ultimo quadro i dati identificativi del soggetto obbligato o abilitato che effettua la comunicazione, se diverso dal datore di lavoro, e le informazioni che caratterizzano il tipo di comunicazione, quindi anche il motivo che giustifica la comunicazione d’urgenza.
Invece il Ministero del lavoro con il decreto n. 31 del 23.02.2022, pubblicato il 30 marzo u.s., ha adottato il modello UNI-piattaforme (e i relativi allegati) che deve essere utilizzato per effettuare le comunicazioni da parte dei committenti in caso di lavoro intermediato dalle piattaforme digitali .
Come si ricorderà l'obbligo delle comunicazioni telematiche del lavoro mediante piattaforme digitali è stato introdotto dall’art. 27, comma 2 decies del DL 152/2021 (L. 233/2021), che ha integrato l'art. 9 bis del DL 510/1996 (L. 608/1996) relativo alle comunicazioni obbligatorie, per offrire maggiore tutela ai c.d. riders.
Con il decreto pubblicato il 30 marzo u.s., il Ministero ha definito gli standard tecnici del modello e le regole per la trasmissione.
Per inquadrare meglio l’argomento, lo stesso decreto definisce le piattaforme di lavoro digitale come i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro, mentre il lavoro intermediato da piattaforma digitale è la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.
Si tratta della c.d. gig-economy, conosciuta anche come economia delle piattaforme, ossia una forma di lavoro remota “on-demand”, che utilizza le piattaforme digitali e le app per far incontrare domanda e offerta di lavoro.
Il decreto stabilisce che la comunicazione deve avvenire, a decorrere dal 14 aprile 2022, utilizzando il modello "UNI-piattaforme" e tramite l'applicativo che il Ministero rende disponibile nel portale dei servizi digitali (servizi.lavoro.gov.it). L’accesso al portale è consentito solo con SPID o CIE.
Riguardo al termine di invio, salva la comunicazione preventiva nei casi di rapporto di lavoro subordinato e autonomo in forma coordinata e continuativa, il Ministero dispone che il committente della prestazione autonoma, ivi inclusa quella occasionale, deve effettuare l’invio entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Quindi se il rapporto di lavoro viene instaurato ad aprile, la comunicazione va inviata entro il 20 maggio.
Con le stesse modalità sono comunicati i rapporti di lavoro stipulati contestualmente con due o più lavoratori.
I dati contenuti nel modello UNI-piattaforme vengono resi disponibili all’INL, all’INPS, all’INAIL, alle Regioni e Province autonome e, nel caso di lavoratori stranieri, al Ministero dell’interno, con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione digitale.
Le comunicazioni di avvio delle prestazioni lavorative non possono essere annullate né rettificate.
I referenti aziendali e i soggetti abilitati devono, per poter inviare le comunicazioni, registrare rispettivamente le aziende o lo studio professionale o l’impresa capogruppo, secondo le regole in vigore nel portale servizi lavoro.
I soggetti abilitati ammessi all’invio delle comunicazioni UNI-Piattaforme sono, ai sensi dell’art. 1, co. 1, L. 12/79: i Consulenti del Lavoro, gli Avvocati e Procuratori Legali, i Dottori Commercialisti, i Ragionieri e i Periti Commerciali.
Possono effettuare l’invio anche le Associazioni di categoria (art. 4-bis, co. 8, d.lgs. 181/2000), le Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli (art. 9-bis, co. 6, L. 608/96), i Consorzi e Gruppi di imprese (art. 31, d.lgs. 276/2003) e i Periti agrari e agrotecnici.
Il modello si compone di 4 sezioni: Committente, lavoratore, rapporto di lavoro e dati invio.
Nella prima, vanno riportati il codice fiscale (o la partita IVA), la denominazione del committente ed il settore produttivo in cui opera, indicando il codice ATECO 2007 di cui all’allegato B del decreto ministeriale. Nella stessa sezione devono essere riportati i dati del legale rappresentante e della sede legale.
Invece nella seconda sezione si devono indicare i dati del lavoratore, del suo domicilio e, se trattasi di lavoratore extracomunitario, anche il titolo di soggiorno (scegliendo tra: Permesso, carta, in attesa di rinnovo, ecc., come da Allegato B). Il campo dedicato alla cittadinanza e quello del Comune/Stato estero di nascita deve essere compilato prendendo il codice di cui all’allegato B.
I dati del rapporto di lavoro andranno riportati nella sezione 3. Più precisamente vanno indicati: la data di inizio (che non può essere antecedente alla data di salvataggio della comunicazione) e di fine, la durata presunta della prestazione espressa in ore, la tipologia contrattuale (scegliendo nell’elenco di cui all’allegato B) e la retribuzione/compenso che si intende corrispondere al lavoratore, espressa in euro.
In questa sezione si deve indicare anche l’indirizzo della sede di lavoro.
Infine l’ultima parte del modulo è dedicata ai dati di invio, dove si dovranno indicare il codice fiscale di chi compila la comunicazione e la sua email. Non andrà invece indicato nulla nei campi data invio (marca temporale) e codice comunicazione perché sono spazi assegnati dalla procedura informatica e non modificabili.
E’ curioso evidenziare, infine, che sia ancora presente nel modulo il campo fax (del committente e della sede di lavoro), strumento di comunicazione ormai obsoleto e superato da Email o PEC.
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