Congedo parentale: le nuove disposizioni solo per gli eventi successivi al 13 agosto 2022

A cura della Redazione

Come si ricorderà sulla G.U. n. 176/2022 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 105/2022 che attua la Direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto 2022 e ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità), alla L. 104/1992 (assistenza disabili), alla L. n. 81/2017 (smart working e lavoro autonomo) e al D.Lgs. n. 81/2015 (cd Jobs Act).

L’INPS, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, ha fornito le prime istruzioni operative sulle novità inerenti il nuovo congedo di paternità obbligatorio e il congedo parentale.

Con il successivo messaggio n. 4025 dell’8 novembre 2022, l’istituto ha reso noto di aver completato gli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata, secondo le novità di cui al D.Lgs. n. 105/2022.

Invece con la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, l’INL ha riassunto il regime sanzionatorio applicabile al datore di lavoro che viola le disposizioni sulla concessione dei congedi e permessi.

Di seguito sintetizziamo le indicazioni che l’Istituto previdenziale ha fornito, con particolare riguardo al congedo parentale.

Viene estesa la durata del congedo parentale in caso di nuclei monoparentali che passa da 10 e 11 mesi.

In particolare, viene modificata la lett. c) del comma 1 del D.Lgs. 151/2001 prevedendo che il congedo parentale spetti per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 11 mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS.

Ai fini della fruizione del congedo parentale, lo status di “genitore solo” sussiste:

·         in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;

·         in caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;

·         in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l’affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del c.c.

 

Sono introdotte disposizioni di miglior favore in merito all’indennità del 30% riconosciuta in caso di congedo parentale. In particolare, l’art. 34 adesso prevede che per i periodi di congedo parentale, fino al 12° anno di vita del figlio (anziché solo fino al 6°), a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione. In sostanza adesso il periodo indennizzabile può arrivare a 9 mesi. Nella precedente formulazione invece l’indennizzo era riferito al periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

Anche nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale (disposizione di favore per il nucleo monoparentale che non era precedentemente prevista)

L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 del T.U. immigrazione ovvero secondo le stesse modalità previste per il congedo obbligatorio di maternità e paternità. Ne consegue che si computano anche il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e gli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

Ha formato oggetto di modifica da parte del Decreto Congedi anche l’art. 33 secondo cui per tutto il periodo di prolungamento del congedo (in caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata, durata massima 3 anni) è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30% della retribuzione (prima l’indennità era riconosciuta solo fino al 3° anno di vita e per un periodo massimo di 6 mesi complessivo per i genitori).

Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al 12° anno di vita del bambino (prima era fino all’8°), un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva (nella precedente formulazione era disposto che i periodi di congedo erano computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia). A tal proposito si attendono ancora le istruzioni operative.

Congedo parentale in caso di adozione o affidamento

Si prevede (art. 36, D.Lgs. 151/2001) che l’indennità del 30% riconosciuta per il congedo parentale, in caso di adozione nazionale e internazionale e di affidamento, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia (precedentemente era riconosciuta entro i 6 anni dall’ingresso).

 

Per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore).

Ad esempio: nel caso in cui la madre lavoratrice abbia già usufruito dei propri 3 mesi di esclusiva disponibilità, potrà usufruire degli ulteriori 3 mesi di congedo (trasferibili) anche se l’altro genitore non ha ancora usufruito, in tutto o in parte, della propria quota di congedo intrasferibile.

I tre mesi di congedo parentale trasferibili possono essere utilizzati in maniera ripartita da entrambi i genitori.

Le nuove disposizioni relative al congedo parentale trovano applicazione dal 13/8/2022 e solo per i periodi di fruizione successivi a tale data, mentre per i periodi antecedenti si applicano le precedenti disposizioni di legge.

Considerata la frazionabilità del congedo parentale, le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella nuova disposizione e in parte nella precedente saranno divise e istruite secondo le rispettive disposizioni normative. Pertanto, è possibile indennizzare, nei nuovi limiti previsti dalla normativa vigente, i periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 13 agosto 2022, ancorché successivi alla fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati antecedenti a tale data.

Si vedano i seguenti esempi tratti dalla circolare INPS.

Esempio 1

prima del 13 agosto 2022:

- la madre lavoratrice dipendente ha fruito di 6 mesi di congedo parentale indennizzato;

- il padre lavoratore dipendente ha fruito di 1 mese e 13 giorni di congedo parentale non indennizzato;

dal 13 agosto 2022:

- la madre non può più fruire di congedo avendo raggiunto il limite massimo di fruizione individuale (6 mesi);

- il padre può fruire ancora di 3 mesi di congedo indennizzato e 17 giorni di congedo non indennizzato (se ha reddito individuale sopra la soglia dell’articolo 34, comma 3, del T.U.).

Esempio 2

prima del 13 agosto 2022:

- il padre lavoratore dipendente ha fruito di 5 mesi di congedo parentale indennizzato e di 2 mesi di congedo parentale non indennizzato;

- la madre lavoratrice dipendente ha fruito di 1 mese di congedo indennizzato e di 2 mesi di congedo parentale non indennizzato;

dal 13 agosto 2022:

- il padre non può più fruire di congedo avendo raggiunto il limite massimo di fruizione individuale (7 mesi);

- la madre può fruire ancora di 1 mese di congedo indennizzato (arrivando così al limite di fruizione di coppia di 11 mesi di congedo).

Di seguito si propongono delle tabelle che sintetizzano le novità introdotte dal D.lgs. 105/2022 confrontandole con la disciplina previgente.

ENTRAMBI I GENITORI

 

 

Prima della riforma

Dopo la riforma

totale dei mesi di congedo spettanti

10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato

6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 

GENITORE MADRE

 

Prima della riforma

Dopo la riforma

totale mesi di congedo spettanti

6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato

6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

3 + 3 mesi (*) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

6 mesi (**) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

(*) Se la madre fruisce di congedo parentale per 6 mesi, 3 sono indennizzati perché sono i suoi non trasferibili, gli altri 3 mesi sono quelli in comune tra i due genitori. Ne consegue che il padre può fruire di massimo 5 mesi di congedo parentale, di cui solamente 3 indennizzati.

(**) Se il padre fruisce dei suoi 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di altri 2 mesi di congedo in comune tra i due genitori, la madre può fruire dei suoi 3 mesi di congedo indennizzato, di 1 mese di congedo in comune tra i genitori e di ulteriori 2 mesi di congedo indennizzati in relazione al reddito individuale sottosoglia della madre.

 

GENITORE PADRE

 

Prima della riforma

Dopo la riforma

totale mesi di congedo spettanti

6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato

6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

3 + 3 mesi (*) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

6 mesi (elevabili a 7 (**)) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

(*) Se il padre fruisce di congedo parentale per 7 mesi, 3 sono indennizzati perché sono i suoi non trasferibili, gli altri 3 mesi sono quelli in comune tra i due genitori e 1 mese non può essere indennizzato perché usufruirebbe di una parte dei 3 mesi della madre che la stessa non può trasferire. Ne consegue che la madre può fruire di massimo 4 mesi di congedo parentale, di cui solamente 3 indennizzati.

(**) Se la madre fruisce dei suoi 3 mesi di congedo parentale indennizzato e di 1 altro mese di congedo in comune tra i due genitori, il padre può fruire dei suoi 3 mesi di congedo indennizzato, di 2 mesi di congedo in comune tra i genitori e di ulteriori 2 mesi di congedo indennizzati in relazione al reddito individuale sottosoglia del padre.

 

GENITORE SOLO

Prima della riforma

Dopo la riforma

 

totale mesi di congedo spettanti

10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato

6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

9 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 

GENITORE SOLO CON REDDITO SOTTOSOGLIA

Prima della riforma

Dopo la riforma

 

totale mesi di congedo spettanti

10 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

11 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

mesi di congedo indennizzato

10 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

11 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

 

Sanzioni

Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro per congedo parentale sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582. Inoltre, se nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o analoghe certificazioni previste dalle Regioni o dalle Province autonome, vengono rilevate le citate violazioni, trova applicazione la sanzione secondo cui al datore di lavoro non verranno rilasciate le certificazioni stesse.

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