Crisi economica: tutti gli ammortizzatori sociali utilizzabili nel 2022

A cura della Redazione

La cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 al 31 marzo 2022, disposto dal D.L. 24/2022, non ha fatto cessare la crisi economica che due anni di pandemia, la guerra in Ucraina e l’emergenza energetica stanno ancora provocando. ​

Allo stato, rimangono operativi solo alcuni trattamenti "speciali" a sostegno del reddito previsti dai provvedimenti anti-covid adottati dal legislatore e sono disponibili alcuni accorgimenti, in materia di ammortizzatori sociali, per far fronte al problema energetico e alla mancanza di materie prime.​

Di seguito si evidenziano dette particolarità e i possibili destinatari.

La norma​

Gli ammortizzatori sociali trovano la loro disciplina nel D.Lgs. 148/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, e successive modificazioni.

Dall'1.1.2022, sono in vigore le modifiche disposte dalla L. 234/2021 e dal D.L. 4/2022 (convertito nella L. 25/2022).​

Il Ministero del Lavoro ha emanato anche il DM 33/2022, modificativo del D.M. 94033/2016 sui criteri di concessione della CIGS e il DM 67/2022, modificativo del D.M. 95442/2016.​

Sugli ammortizzatori sociali decorrenti dal 2022 sono intervenuti, inoltre, il Ministero del Lavoro con le circolari 1/2022 e 3/2022 e l'INPS con la circolare 18/2022 e con diversi messaggi (606/2022, 637/2022, 1282/2022, 1403/2022 e 1459/2022).

Ammortizzatori sociali – “gestione ordinaria”:​

1.       Lavoratori destinatari​

·         lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato;

·         apprendisti, a prescindere dalla tipologia contrattuale (fino al 31.12.2021, solo professionalizzanti)​;

·         lavoratori a domicilio (esclusi fino al 31.12.2021)​.

NB: Continuano ad essere esclusi i dirigenti.

L'INPS, msg. 637/2022, ha precisato che i dirigenti possono essere destinatari delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi se previsto dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali.

 

2. Anzianità di servizio​

·         30 giorni di anzianità di servizio alla data di presentazione della domanda e presso l’unità produttiva nella quale viene richiesto l’intervento (non si applica per la CIG motivata eventi oggettivamente non evitabili).

3. Computo dei dipendenti​

Vanno computati, ai fini dell'applicazione della disciplina degli ammortizzatori sociali:​

·         tutti i lavoratori che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione, inclusi i dirigenti; ​

·         lavoratori a domicilio;​

·         gli apprendisti.  

Non rileva il fatto che l'attività sia svolta all'interno o all'esterno dell'azienda (es: telelavoro, smart working).

Computo dei dipendenti - Casi particolari e possibili soluzioni​

Ipotesi 1: datore di lavoro con una posizione agricola CISOA con 15 dipendenti (non rientrante quindi nella disciplina della CIGS) e una posizione rientrante nel FIS con 1 solo dipendente. È tenuto a versare la contribuzione alla CIGS?​

Si ritiene di sì: ai fini del computo dei lavoratori si tiene conto anche di quelli della posizione CISOA (pertanto il totale è di 16). Il contributo CIGS sarà versato però solo in relazione al lavoratore della posizione rientrante nel FIS.​

Ipotesi 2: datore di lavoro con una matricola CIGO, una matricola CIGO edilizia e una matricola FIS. Sommando i dipendenti delle tre matricole si supera la soglia di 15. Deve essere versata la contribuzione CIGS e per quali matricole?​

Superando i 15 dipendenti la contribuzione CIGS deve essere versata per tutte e tre le matricole. Si deve considerare che, seppure per la CIGO edilizia sono previste specifiche modalità di gestione, si tratta pur sempre di una CIGO rientrante nella gestione ordinaria.​

Ipotesi 3: cooperativa sociale con codice autorizzazione INPS 4A (Organismi cooperativi ex D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602.) che ha 5 soci lavoratori (non destinatari della CIGS) e 11 dipendenti non soci. Sommando i soci e i non soci si supera la soglia di 15. Deve essere versata la contribuzione CIGS?​

Sì, la contribuzione CIGS deve essere versata perché per il computo dei lavoratori sono considerati anche i soci, pur non essendo destinatari della CIGS. La contribuzione sarà però versata solo in relazione ai lavoratori non soci.​

 

Ipotesi 4: datore di lavoro cooperativa con una matricola edilizia e una matricola agricola che si occupa della trasformazione di prodotti. Sommando i dipendenti delle due matricole si supera la soglia di 15. Deve essere versata la contribuzione CIGS e per quali matricole?​

Sì, deve essere versata la contribuzione CIGS per i dipendenti di entrambe le matricole. Si ricorda infatti che le imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli sono soggette alla CIGS.

 

4. Misura​

·         Il trattamento è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, che può quindi essere superiore a 40 ore (INPS, circ. n. 197/2015). Non può, in ogni caso, superare il massimale (dal 2022, unico);

·         Il trattamento è anticipato dal datore di lavoro (con conguaglio in UniEmens) o, a determinate condizioni (difficoltà finanziarie), è a pagamento diretto da parte dell’INPS​.

5. ANF​

·         Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'ANF (dal 1°.3.2022, per i soli nuclei familiari senza figli, per effetto dell'istituzione dell'Assegno Unico Universale – D.Lgs. 230/2022).

6. Datori di lavoro​

·         Anche con un solo dipendente​.

7. Tipologia​

·         CIGO​;

·         CISOA​;

·         CIGS (con possibile accordo di ricollocazione - spettano benefici ai lavoratori e alle aziende)​;

·         Assegno integrazione salariale (FIS – Fondi bilaterali, fondi alternativi – Fondo intersettoriale Trento e Bolzano)​;

·         Contratto di espansione.

8. Contribuzione​

·         Essere destinatari degli ammortizzatori sociali vuol dire versare anche la relativa contribuzione di finanziamento e, in caso di relativo utilizzo, la contribuzione addizionale ove dovuta. Per il 2022, sono previsti esoneri contributivi riguardanti il contributo per il FIS e per la CIGS (si vedano box successivi);​

·         Per fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla crisi in Ucraina, era previsto un esonero dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 maggio 2022 per i datori di lavoro di specifici settori (siderurgia, Legno, Ceramica, Automotive, Agrindustria). La misura non è stata prorogata.

Contributo ordinario CIGO (art. 13, D.Lgs. 148/2015)

Contributo ordinario (*)

Tipologia di azienda

1,70% 

Imprese industriali fino a 50 dipendenti

2,00% 

Imprese industriali oltre 50 dipendenti

4,70% 

Operai dell'industria e artigianato edile

3,30% 

Operai industria e artigianato lapidei

1,70% 

Impiegati e quadri industria e artigianato edile e lapideo fino a 50 dipendenti

2,00% 

Impiegati e quadri industria e artigianato edile e lapideo oltre 50 dipendenti

(*) Da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali​.

 

Il limite di dipendenti viene determinato con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. 

Per le imprese costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di​ dipendenti alla fine del primo mese di attività. ​

L'impresa è tenuta a fornire all'INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventi che, modificando la forza   lavoro   in   precedenza   comunicata, influiscano ai fini del limite citato. ​

NB: sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda

Contributo ordinario CIGS (art. 23, D.Lgs. 148/2015)​

A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché le imprese del trasporto aereo e i partiti politici (indipendentemente dal numero dei dipendenti), è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% è a carico del lavoratore.

Parziale esonero contributivo per il 2022 - L'art. 1, cc. 201 e 220, L. 234/2021, ha stabilito che per il periodo di competenza del periodo di paga da gennaio a dicembre 2022, per i datori di lavoro destinatari del FIS (che, dall'1.1.2022, rientrano nel campo di applicazione della CIGS) che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, l'aliquota di finanziamento della CIGS (0,90%, art. 23, c. 1-bis, D. Lgs. 148/2015) è ridotta di 0,63 punti percentuali, quindi si attesta a 0,27% (di cui 0,09, carico dipendente).​

L'INPS (circ.18/2022) ha precisato che la riduzione dello 0,63% trova applicazione anche per:​

- imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;​

- partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali;​

- imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

 

Sgravi contributivi – Il Ministero del Lavoro, con circ. 17/2019, ha reso noto che dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno, verrà messo a disposizione per tutte le imprese interessate a fruire delle riduzioni contributive previste dal Decreto interministeriale n. 278/2019 per i contratti di solidarietà stipulati a norma del D.L. 726/1984 (L. 726/1984) e del D.Lgs. 148/2015, l'applicativo web "sgravicdsonline".

 

Contributo ordinario FIS (art. 29, D.Lgs. 148/2015) - Nuove aliquote contributive fissate con decorrenza 1/01/2022 (per il 2022, è stata prevista – L. di Bilancio 2022 - una riduzione; conseguentemente, le aliquote di seguito riportate verranno applicate concretamente dall'1.1.2023).

Datori di lavoro

Misura della contribuzione

Nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente fino a cinque dipendenti.

0,50%

Nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di cinque dipendenti. ​

0,80%

NB: i datori di lavoro che utilizzano le prestazioni sono tenuti a versare una contribuzione addizionale pari al 4% della retribuzione persa.

Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva prevista per i singoli periodi di paga, la soglia dimensionale continuerà a essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre di riferimento. Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati (INPS, circ. 76/2022).​

 

FIS - Riduzione contributiva per l’anno 2022 (art. 1, c. 207, L. 234/2021)​

Con riferimento alle retribuzioni di competenza dell’anno 2022, le suddette aliquote sono ridotte di 0,35 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti non superiore a 5, di 0,25 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti compreso tra 6 e 15, di 0,11 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti superiore a 15, di 0,56 punti per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, con un numero medio di dipendenti superiore a 50 (vedere la tabella di seguito riportata).

FIS - Contribuzione dal 1° gennaio 2025 (art. 29, D.Lgs. 148/2015)​

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, le aliquote si riducono in misura pari al 40%. ​

Secondo l'INPS, la riduzione trova applicazione solo per il contributo addizionale del 4% precisando che si attesterà al 2,4%.

FIS - Contribuzione: tabella riepilogativa ​

ANNI​​

Aziende fino a 5 dipendenti​

Aziende da 6 a 15 dipendenti​​

Aziende con oltre 15 dipendenti​​

Aziende con oltre 50 dipendenti (*)​​

Per il solo 2022​​

0,15% (**)​​

0,55% (**)​​

0,69% (**)​​

0,24% (**)​​

A regime​

0,5%​​

0,8%​​

0,8%​​

0,8%​​

(*) Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici.​​

(**) Per l’operatività della riduzione per il 2022, si attendono le istruzioni INPS. ​

NB: I datori di lavoro che utilizzano le prestazioni del FIS sono tenuti a versare anche una contribuzione addizionale pari al 4% della retribuzione persa. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non hanno presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, la contribuzione addizionale del 4% è ridotta in misura pari al 40%, attestandosi al 2,4%.​​

 

Disposizioni comuni - Contributo addizionale (art. 5, D.Lgs. 148/2015):​

Contributo addizionale

Limite settimanale

Dal 1/01/2025 (**)

9% (*)

Entro 52 settimane in un quinquennio mobile

6%

12% (*)

Da 52 a 104 settimane in un quinquennio mobile

9%

15% (*)

Oltre le 104 settimane nel quinquennio mobile

15%

(*) Della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

(**) Solo per le aziende che non hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dal termine dell'ultimo trattamento fruito (art. 1, c. 195 L. 234/2021).

NB: Restano escluse le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa.​

 

9. Procedure sindacali

  • Differenti in funzione della tipologia di ammortizzatore sociale.

10. DURC

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

 

Ammortizzatori emergenziali residuali

11. Per le aziende che hanno esaurito le settimane di CIGO e di FIS previste dal D.Lgs. 148/2015, sono previste, rispettivamente fino al 31.12.2022, ulteriori 26 settimane di CIGO e 8 settimane di FIS.  Le nuove settimane deroga solo il limite massimo di durata. Devono essere rispettate invece tutte le altre disposizioni previste dal D.Lgs. 148/2015 (procedura, consultazione sindacale, contribuzione, ecc.).​

12. Possibili ammortizzatori legati all’emergenza Ucraina e energetica

- Aziende Energivore: la causale "mancanza di materie prime o componenti" per la CIGO sussiste anche quando sia riconducibile a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. La modifica è strutturale. ​

- Altre aziende: nella causale "crisi di mercato" per la CIGO viene anche ricompresa la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa derivante dall’impossibilità di concludere accordi o scambi in ragione delle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina. La modifica vale per il solo anno 2022.

13. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti di CIGS, è riconosciuto un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31.12.2023.

14. Per l'anno 2022 sono state stanziate ulteriori risorse al fine di prorogare i trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga per completare i piani di recupero occupazionale avviati nelle aree di crisi industriale complessa.

 

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