Decreto Aiuti-bis: sale a 600 euro il limite di esenzione dei benefit

A cura della Redazione

Sulla G.U. n. 185/2022 è stato pubblicato il DL 9 agosto 2022 n. 115, che prevede una serie di misure volte a sostenere non solo le imprese, duramente colpite dalla crisi economica ed energetica degli ultimi mesi, ma anche i lavoratori.

Welfare aziendale - La prima delle suddette misure riguarda l’innalzamento del limite di esenzione previsto dal TUIR per i fringe benefit.

Entrando più nel dettaglio la disposizione contenuta nell’art. 12 del DL 115/2022 stabilisce per l’anno 2022 l’incremento da 258,23 euro a 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’art.51, c.3, del TUIR.

In detto limite possono essere fatte ricadere anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’innalzamento del limite di esenzione dei benefit non è una novità. Infatti il legislatore (art.112 del DL 104/2022) già per il periodo d’imposta 2020 lo aveva raddoppiato da 258,23 a 516,46 euro. Tale misura agevolativa era stata confermata, anche per l’anno 2021, dall’art.6-quinquies del DL 41/2021.

La lettura della nuova disposizione, rispetto alle previgenti modifiche, fa sorgere però alcuni dubbi operativi. In primo luogo sembrerebbe rivolta esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Pertanto coloro che sono titolari di un reddito assimilato (es: Cococo) dovrebbero essere esclusi. Nei loro confronti continua ad applicarsi il limite di 258,23 euro.

Inoltre, non è chiaro se i 600 euro rappresentino sempre un limite di esenzione, superato il quale (tenendo conto anche di altri benefit ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 51, c. 3 citato) l’intero importo diventa imponibile, oppure se debba essere inteso come una franchigia con la conseguenza che solo l’importo eccedente concorre a formare reddito di lavoro dipendente.

A tal riguardo si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Cuneo fiscale – L’art. 20 del DL 115/2022 integra, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, la misura di esenzione per i rapporti di lavoro dipendente già adottata dall’art.1, c.121, della Legge di bilancio 2022.

In particolare la legge n. 234/2021 aveva previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente, pari a 0,8 per cento.

Il Decreto Aiuti-bis aumenta tale percentuale di ulteriori 1,2 punti percentuali dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, per un esonero complessivo pari al 2,0%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga.

Per fruire dell’esonero (non riconosciuto ai rapporti di lavoro domestico) è necessario che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Rivalutazione delle pensioni – L’art. 21 del DL 115/2022 dispone l’anticipo al 2022 del conguaglio di 0,2 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni in relazione al tasso di inflazione dell’anno 2021 risultato a consuntivo pari all’1,9% in luogo di 1,7%, applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2022. Ciò comporta che i ratei spettanti in relazione a tali 0,2 punti percentuali per l’intero anno 2022 vengano riconosciuti nell’anno 2022 anziché a gennaio 2023. Nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, si prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, di due punti percentuali. L’incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro.

 

Indennità 200 euro – L’art.22 del DL 115/2022 stabilisce che l’indennità di 200 euro di cui all’art. 31 del DL 50/2022, venga riconosciuta anche in favore dei soggetti che pur rispettando tutte le condizioni previste dalla norma non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8%, poiché interessati da eventi coperti integralmente e figurativamente dall’INPS. L’indennità è corrisposta nel mese di ottobre 2022 dai datori di lavoro e conguagliato nello stesso mese.

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