Dichiarazione Temporary framework da trasmettere entro giugno

A cura della Redazione

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.​


La Dichiarazione deve essere inviata entro il 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, c. 3, del DPR 322/1998. La trasmissione avviene tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento. ​


A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Dichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. ​


Il Provvedimento ha anche indicato le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.


Presentazione​

La Dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto per le quali si applica il regime del Temporary framework. ​

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti di cui sopra, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021), la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli di cui in premessa. In tale ultimo caso, va presentata la Dichiarazione riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti, nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata. ​La Dichiarazione va comunque presentata quando il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C, nonché quando il beneficiario sia tenuto a compilare il quadro D della Dichiarazione (si vedano le istruzioni al quadro D nel paragrafo "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47del DPR n. 445/200").​

 

Il contenuto

La dichiarazione è composta dalle seguenti sezioni:​


DICHIARANTE

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario degli aiuti indicati in premessa (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ente non commerciale, ecc.).​

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Nel riquadro va indicato:​

-          se il beneficiario degli aiuti è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la Dichiarazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata “Codice carica”;​

-          se il beneficiario degli aiuti è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata “Codice carica”.​

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

In questa sezione si certifica il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (trattasi degli aiuti elencati nel quadro A sezione I, per i quali è barrata la casella “Sez. 3.12”), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK

Il presente riquadro va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato elencati nella sezione I del quadro A (per i quali si applica il regime "ombrello") in misura superiore ai massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (tenendo conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dalle altre imprese con cui il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato), alla data di concessione di ogni singola misura agevolativa come individuata nella tabella Aiuti.

SOTTOSCRIZIONE

Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della Dichiarazione devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della Dichiarazione deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.

 

Gli aspetti sanzionatori​

Il modello di autodichiarazione prevede che “L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.”​.

A tal proposito, è utile ricordare che è stata presentata un'interpellanza parlamentare il 4 maggio 2022 al Ministero delle finanze, con la quale è stato chiesto, tra l’altro, di cancellare le sanzioni ove l'errore nell'indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti.  ​

Il Ministero delle finanze fa presente che tali sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni “tributarie”.  ​


Si ricorda che le sanzioni previste dal DPR 445/2000 sono le seguenti: ​

  • Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio (Art.75).
  • Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (Art. 76). ​

I nuovi limiti per gli aiuti connessi all’emergenza Covid-19

Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri, duramente colpiti dalla crisi, rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. Con la Comunicazione della Commissione "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01", gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. ​


In via generale, i regimi di aiuti nel contesto dell'attuale pandemia trovano la loro legittimazione nell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che: ​

  • Al paragrafo 2, lettera b), dispone che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e, - al paragrafo 3, lettera b), dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).​
  • Gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di Covid-19, ad esempio, quelli conseguenti dalle misure restrittive che impediscono al beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività (ad esempio, la chiusura di bar, ristoranti e negozi di prodotti non essenziali) o la cessazione in determinate zone (ad esempio, le restrizioni relative ai voli o ad altre forme di trasporto da o verso determinati punti di partenza o destinazione). ​
  • Per contro, gli altri tipi di aiuti volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19 devono essere valutati alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. ​

A tal fine, il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato, con la Comunicazione COM (2020) 1863 final Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all'economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. ​


Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione C(2020) 2215 final e ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell'8 maggio (C(2020 3156 final). ​

Con la Comunicazione del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509), la Commissione ha adottato una terza modifica con la quale ha esteso il campo di applicazione del quadro temporaneo a tutte le micro e piccole imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR), anche se al 31 dicembre 2019 erano già in difficoltà finanziarie (la nozione di impresa in difficoltà rimane quella contenuta nell'articolo 2, punto 18, del Reg. n.651/2014/UE). L'intervento ha trovato ragione nel fatto che tali imprese sono state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità causata dall'impatto economico dell'attuale pandemia. ​

La modifica ha anche aumentato le possibilità di sostenere le startup, in particolare quelle innovative, che svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell'Unione. ​


Il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Temporary Framework, che proroga le disposizioni del quadro temporaneo per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021, nonché ha esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi consentiti. ​


In data 28 gennaio 2021, la Commissione ha nuovamente esteso, con la Comunicazione C(2021) 564, final (quinta modifica), il Temporary Framework in materia di aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021 (comprese le misure di ricapitalizzazione), adeguando i massimali di aiuto di alcune misure per far fronte agli effetti economici prolungati della pandemia e modificando le condizioni relative ad alcune misure temporanee di aiuto che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). ​

Oltre al differimento delle misure dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, le novità di maggior rilievo contenute nella Comunicazione della Commissione europea di gennaio 2021 sono state l’innalzamento dei massimali degli aiuti di importo limitato da 100.000 a 225.000 Euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, da 120.000 a 270.000 Euro per quelle operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e da 800.000 a 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori (Sezione 3.1).  ​

Inoltre, la Commissione ha previsto che le imprese che hanno subito un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, possono beneficiare di un contributo, da parte del relativo Stato Membro, per i costi fissi non coperti dalle entrate fino a 10 milioni di Euro per impresa e non più 3 milioni come in origine (Sezione 3.12). ​


Infine, la Commissione UE, il 18 novembre 2021, ha deciso di prorogare fino al 30 giugno 2022 il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, elevando da 1,8 milioni di euro a 2,3 milioni di euro l’importo complessivo degli aiuti rientranti nella sezione 3.1. ​

La Commissione ha anche elevato i limiti di aiuto complessivi di cui possono fruire le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacultura, che passano da 270.000 a 345.000 e quelli per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che vengono elevati da 225.000 a 290.000 euro. ​

Inoltre, ha elevato da 10 milioni di euro a 12 milioni di euro il limite complessivo degli aiuti ricadenti nella sezione 3.12 del Temporary framework. Si ricorda che detti aiuti sono quelli concessi a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissione (2020, 2021 e 2022), un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019.    ​Si prevede che se un’impresa ha ottenuto gli aiuti rientranti nella sezione 3.1 oppure 3.12 e li ha rimborsati pima della concessione di nuovi aiuti, i primi non vengono presi in considerazione ai fini del rispetto dei massimali applicabili.  ​


La sesta modifica del Temporary framework prevede anche che le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e sempreché siano rispettate le condizioni previste dalle singole sezioni. Inoltre, la Commissione ha introdotto due nuovi strumenti per sostenere l’attuale ripresa dell’economia europea.​

NB: secondo la risposta all’interpellanza parlamentare del 18 novembre 2020, il riconoscimento dei benefici di cui alla sezione 3.1 è sottoposto al limite (attualmente pari a 2,3 milioni di euro) per impresa secondo la nozione di «impresa unica» sostenuta dalla Commissione Europea, ricavabile altresì dalla circolare del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio del 18 giugno 2020, che non consente di riferire la predetta alla singola impresa, dovendosi invece considerare l'unità economica consistente nel gruppo di imprese soggetto a controllo giuridico o economico.​

Alcuni benefici previsti dai vari provvedimenti anticovid adottati dal Governo incontrano limiti economici predefiniti (es: gli aiuti ricadenti nella sezione 3.1 sono concessi nel limite di 2,3 milioni di Euro per impresa) mentre altri hanno limiti percentuali o altre condizioni affinché venga rispettata la normativa europea sugli aiuti di Stato. ​

 

Benefici concessi ai sensi della sezione 3.1 – aiuti di importo limitato ​

La Commissione UE considera tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno se sono soddisfatte queste condizioni:

  • l'importo complessivo dell'aiuto non supera 2.300.000 euro per impresa (345.000 euro per il settore pesca e acquacultura e 290.000 euro per il settore agricolo);​
  • l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;​
  • l’azienda non si doveva trovare il difficoltà il 31 dicembre 2019 (salvo che per le microimprese e le piccole imprese purchè non soggette a procedure concorsuali e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione);​
  • l’aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022;​
  • gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.​

NB: se un’impresa è attiva in settori diversi per ciascuna attività deve essere rispettato il massimale pertinente e comunque non deve essere superato l’importo massimo complessivo di 2.300.000 euro.  Se un’impresa è attiva nei settori pesca e acquacultura oppure nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l’importo massimo che non deve essere superato è pari a 345.000 euro. ​

Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti (sempre a norma della presente sezione) non sono presi in considerazione ai fini del superamento del massimale. ​

Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2022. ​

 

Benefici concessi ai sensi della sezione 3.12 - Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti ​

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato che soddisfano queste condizioni: ​

  • l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 30 giugno 2022, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo ("periodo ammissibile");
  • l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019;
  • per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla presente comunicazione o sostegno da altre fonti. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti. Ai fini del presente punto, le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Gli aiuti nell'ambito della presente misura possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati; ​
  • l'importo complessivo dell'aiuto non supera 12 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; ​
  • gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili; ​
  • l’impresa non si trovava in difficoltà il 31 dicembre 2019 (salvo che per le microimprese e le piccole imprese purché non soggette a procedure concorsuali e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione).​

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