Il nuovo congedo di paternità

A cura della Redazione

Il Decreto Legislativo n. 105/2022 (GU n. 176 del 29.7.2022), con cui è stata data attuazione alla Direttiva UE 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni di cui D.Lgs. n. 151/2001 (T.U. maternità), che interessano anche la disciplina del congedo di paternità.

Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto 2022 e le disposizioni sul congedo del padre interessano anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 

Una prima modifica di interesse riguarda la distinzione, anche a livello di definizioni, tra il congedo di paternità obbligatorio e il congedo di paternità facoltativo (art. 2, co. 1, D.Lgs. 151/2001), nel dettaglio:

  • Congedo di paternità obbligatorio (nella norma rubricato come «congedo di paternità»): si tratta dell’astensione dal lavoro del lavoratore che ne fruisce in via autonoma (10 giorni resi strutturali – vedi in seguito, nuovo art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001).
  • Congedo di paternità alternativo: si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001).

 

Il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs. 151/2001)

Con l’introduzione del nuovo art. 27-bis si prevede che il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

 

Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Il congedo, inoltre:

  • è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • si applica anche al padre adottivo o affidatario;
  • è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo.

 

Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Per il congedo di cui paternità obbligatario è riconosciuta per tutto il periodo un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell'articolo 22, commi da 2 a 7, e dell'articolo 23.

Trattamento economico

Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità (100%), per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. A tale importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.

Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per 30 l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Se il lavoratore non ha svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione, si considera l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Nei confronti degli operai dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le 8 ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per 6 il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;

c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Trattamento normativo

I periodi di congedo di paternità obbligatorio devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

Gli stessi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

Inoltre, sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

Le ferie e le assenze eventualmente spettanti al lavoratore ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di congedo in esame.

Non viene cancellato dalla lista di mobilità il lavoratore che, in periodo di congedo di paternità obbligatorio, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

Il congedo di paternità alternativo

Nel caso di congedo di paternità alternativo, disciplinato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 (il padre si astiene dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre), il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.Lgs. n. 151/2001. Pertanto si applicano le disposizioni di cui in precedenza fermo restando, però, che l'indennità giornaliera è pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo.

Trattamento previdenziale congedo di paternità obbligatorio e alternativo

Per i congedi di paternità obbligatorio e alternativo il trattamento previdenziale è il seguente:

  • Non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
  • In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria IVS, i periodi corrispondenti ai congedi di paternità obbligatorio e alternativo, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.

 

Sanzioni

Il nuovo art. 31-bis del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del congedo di paternità obbligatorio sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (art. 46-bis D.Lgs. n.  198/2006), o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

 

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio del congedo di paternità alternativo è punito con l’arresto fino a sei mesi. Anche in questo caso inoltre non può essere rilasciata la certificazione della parità di genere (o analoga certificazione) se viene rilevata una violazione nei due anni precedenti.

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