Istruzioni operative per l’una tantum di Euro 200 e 150
A cura della Redazione
L’INPS con due recenti messaggi ha fornito alcune indicazioni operative per la fruizione dell’Una tantum, sia di 200 euro che di 150 euro, previste rispettivamente dal DL 50/2022 e dal DL 144/2022 a favore dei lavoratori che si trovano in particolari condizioni.
A dire il vero, per l’una tantum di 200 euro erano già uscite le indicazioni dell’INPS (circ. 73/2022) dato che doveva essere erogata con la retribuzione di luglio 2022.
La necessità di intervenire nuovamente è dipesa dal fatto che alcuni lavoratori si sono visti escludere dal bonus per il semplice motivo che, pur potendo essere destinatari dell’esonero dello 0,8% dell’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (condizione necessaria per poter beneficiare dei 200 euro), effettivamente non ne hanno goduto perché non percettori di una retribuzione ma di un’indennità erogata dall’INPS in quanto interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale nel periodo 1.1.2022 – 18.05.2022.
Ma andiamo con ordine e partiamo dalla fonte normativa che regolamenta il bonus di 200 euro di cui stiamo parlando.
Una tantum di 200 euro agli esclusi
Il DL 115/2022 (L. 142/2022) ha previsto all’articolo 22, comma 1, che l'indennità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.
Entrando nel dettaglio delle istruzioni operative sul bonus dei 200 euro, l'INPS è intervenuto con la circolare 111/2022 e con il Msg. 3805/2022 precisando da subito che gli eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022 (articolo 22, comma 1, del D.L. 115/2022, L. 142/2022.
I soggetti interessati sono i lavoratori dipendenti la cui retribuzione imponibile del mese di luglio 2022 è risultata azzerata in virtù di eventi tutelati con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'INPS nel periodo 1.1.2022 -18.5.2022 (a causa del quale non hanno beneficiato dell’esonero dello 0,80%).
L’INPS (Msg. INPS 3805/2022) individua tali eventi, a titolo di esempio, nei seguenti: sospensione del rapporto con intervento degli ammortizzatori sociali (i costanza di rapporto) quali CIGO, CISOA, CIGS, FIS, fondi bilaterali di sostegno al reddito, congedi parentali, l’aspettativa sindacale, la sospensione del rapporto nell’ambito sanitario, vale a dire l’intervenuta sospensione dall’esercizio delle professioni sanitaria in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
Si ritiene di dover prendere in considerazione anche quanto evidenziato dall’INPS con il Msg. 3806/2022 riguardante l’una tantum di 150 euro da corrispondere a Novembre (si veda più avanti), secondo cui l’una tantum non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (ad esempio, aspettativa non retribuita).
In ogni caso è bene tener conto che i citati eventi, per dare diritto all’una tantum di 200 euro devono aver determinato l’erogazione di un’indennità mensile non superiore a euro 2.692.
In sostanza il mese di pagamento, Ottobre 2022, deve intendersi di competenza (quindi mese ottobre pagato entro il 31 ottobre ovvero mese di ottobre pagato nei primi giorni di novembre).
Le somme corrisposte si recuperano attraverso l’Uniemens relativo al mese di ottobre in scadenza il 30.11.2022.
Il lavoratore, per ricevere l’indennità una tantum, deve presentare al datore di lavoro un’apposita dichiarazione.
I lavoratori interessati devono essere in forza nel mese di ottobre ma devono aver avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio, anche con altro datore di lavoro.
Come si diceva all’inizio, l’INPS è intervenuto anche con il messaggio 20 ottobre 2022 n.3805 che ha precisato che l’indennità una tantum di 200 euro spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non hanno in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. Ci si riferisce in particolare alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovuta dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, che è ridotta a zero, oppure di quella che fruisce di una specifica agevolazione pari al 95% dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
Inoltre, continua l’istituto previdenziale, se i datori di lavoro non hanno erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento
Infine, conclude l’INPS, l’invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.
Vengono fornite indicazioni operative anche per il settore agricolo. Più precisamente i datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno, diversamente, esporre, in
Al fine di agevolare i datori di lavoro, abbiamo predisposto un fac simile di dichiarazione (vedi sotto) che il lavoratore deve presentare alla propria azienda al fine di fruire dell’una tantum di 200 euro.
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Indennità una tantum di € 200 ai lavoratori dipendenti che nel periodo 1/1 – 18/5/2022 sono stati interessati da eventi con indennità mensile erogata entro il limite di € 2.692/mese interessata da copertura previdenziale figurativa integrale a carico dell’INPS (articolo 22, comma 1, del D.L. 115/2022, L. 142/2022) Per avere diritto all’indennità una tantum di € 200,00, occorre rilasciare la dichiarazione di seguito riportata Il sottoscritto ………….. nato a …… il …….., residente ……………… C.F. ……………. Dichiara · Di non aver beneficiato dell’indennità una tantum di € 200, di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2021 (L. 91/2022), in qualsiasi rapporto di lavoro intrattenuto precedentemente la data della presente dichiarazione e di non aver percepito detta indennità direttamente dall’INPS ovvero di non essere destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dello stesso INPS; · Di essere stato destinatario di evento, con eventuale indennità a carico dell’INPS non superiore a € 2.692/mese e con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte del medesimo Istituto, dal 1° gennaio 2022 (anche per eventi iniziati prima) al 18.5.2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022); · Di non aver presentato medesima dichiarazione ad altro datore di lavoro; e per gli assunti dopo il mese di luglio: · Di aver avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio con altro datore di lavoro. · In fede __________________
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Un altro sostegno per i lavoratori: l’una tantum di 150 euro
L’art. 18 del D.L. 144/2022 prevede una nuova indennità una tantum per i lavoratori dipendenti pari a euro 150.
In particolare, il citato art. 18, stabilisce che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti che danno diritto al riconoscimento dell’una tantum da parte dell’INPS, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro.
Le istruzioni operative sono contenute nella circolare INPS n. 116 del 17.10.2022 e nel Msg. 3806 del 20.10.2022.
I destinatari dell’agevolazione sono i lavoratori dipendenti, esclusi i domestici e, secondo l’INPS, per il tramite del datore di lavoro, gli operai agricoli a tempo determinato.
Per fruire dell’una tantum di 150 euro è necessario che il lavoratore sia destinatario di una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre non superiore a € 1.538 anche nell’ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale, ovvero senza retribuzione ma con copertura previdenziale figurativa a carico INPS. Nella valutazione del tetto della retribuzione imponibile (che si ricorda non deve essere superiore a euro 1.538 euro) vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva riconosciuta, al sussistere dei presupposti e comunque nei limiti di 800 euro, per i premi di produttività.
Si evidenzia che l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro (flusso UniEmens, elemento
Diversamente, non può essere riconosciuta l’una tantum di 150 euro, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’INPS (ad esempio, aspettativa non retribuita).
Inoltre è necessario che il lavoratore non sia titolare di trattamenti che danno diritto di ricevere l’una tantum dall’INPS.
Come per l’una tantum di 200 euro, anche per questo nuovo sostegno il lavoratore dipendente è tenuto a presentare al datore di lavoro una dichiarazione di non essere titolare di pensione e/o di appartenere a un nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza (se ha in essere più rapporti di lavoro deve presentare la dichiarazione solo al datore che provvederà al pagamento dell'indennità).
L’INPS ha precisato che saranno fornite successivamente le istruzioni operative per il recupero in caso di erogazione indebita da parte di più datori saranno (in ogni caso l’importo da recuperare sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato, in UniEmens, la predetta indennità).
Vengono confermate le caratteristiche del bonus già note, ossia che l’importo dell’una tantum è erogato in misura fissa (anche nel caso di lavoratore con contratto part-time), non concorre a formare reddito, non cedibile, non sequestrabile e non è pignorabile.
L’indennità una tantum è erogata dal datore di lavoro (imprenditore e non), che ha acquisito la prescritta dichiarazione, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di novembre 2022 e unitamente agli altri requisiti posti in essere dalla norma in questione, con la retribuzione del mese di novembre 2022 (anche se erogata nei primi giorni di dicembre), con recupero delle somme pagate attraverso l’UniEmens relativo al citato mese di novembre (scadenza 31 dicembre 2022). A tal fine è stato istituito il nuovo
L’INPS, ha precisato che i datori di lavoro dovranno pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi come precisato gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS laddove in forza nel mese di novembre 2022.
Anche per l’indennità una tantum di 150 euro abbiamo predisposto un fac simile che può essere utilizzato dal lavoratore.
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Indennità una tantum di € 150 ai lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile ai fini contributivi nel mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538,00 euro – ai sensi dell’art. 18 del D.L. 144/2022 Per avere diritto alla citata indennità una tantum di € 150,00, occorre rilasciare la dichiarazione di seguito riportata Il sottoscritto ………….. nato a …… il …….., residente ……………… C.F. ……………. Dichiara di · non essere titolare di un trattamento economico che dà diritto di ricevere l’una tantum dall’INPS; · non essere titolare di pensione · non appartenere a un nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza · non aver presentato medesima dichiarazione ad altro datore di lavoro per gli assunti nel corso del mese di novembre · non aver percepito l’una tantum da altro datore di lavoro In fede __________________ Data, ………….
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Sul punto però va detto che l’INPS, con il messaggio 20 ottobre 2022 n. 3806, facendo seguito alla circolare n. 116/2022, ha reso disponibile sul proprio sito internet un proprio fac simile di dichiarazione che deve essere resa dal dipendente al proprio datore di lavoro al fine di ottenere l’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, prevista dall’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
Il fac simile, però ricorda l’INPS, costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante.
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