L’Una tantum di 200 Euro ai lavoratori dipendenti

A cura della Redazione

È stato pubblicato (GU n. 114 del 17-5-2022) il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd decreto aiuti) che all'art. 31 prevede che ai lavoratori dipendenti (anche somministrati) di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (sono quelli destinatari dell'esonero dello 0,8% sulla quota di contribuzione IVS a loro carico, esclusi i domestici, con retribuzione imponibile mensile non superiore a 2.692 euro), non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 (pensionati, percettori di indennità covid-19 ecc..) e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero predetto per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.

L’INPS ha fornito precisazioni e istruzioni operative con una serie di provvedimenti amministrativi (Msg.2397, 13.6.2022, Msg. N. 2505 del 21.6.2022, circ. 73, 24.6.2022, msg. 2559, 24.6.2022 e Msg. 2580, 27.6.2022).​

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa acquisizione della dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 (trattamenti pensionistici) e 18 (appartenere a un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza). Restano esclusi i dipendenti delle P.A. che non sono tenuti a rendere la dichiarazione (D.L. 73/2022, art. 36, c.1 – circ. 73/2022)​.

Riguardo agli operai agricoli a tempo determinato (c.d. OTD), la circolare INPS 73/2022, nel silenzio del DL 50/2022, li affianca ai dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti i quali, se in possesso dei prescritti requisiti, possono ottenere l’erogazione dell’indennità Una tantum previa domanda all’INPS. Lo stesso istituto previdenziale però precisa che se detti lavoratori risultano in forza al mese di luglio, sarà il datore di lavoro che dovrà erogare l’indennità una tantum, prescindendo dai requisiti d cui all’art. 32.

Il requisito dell’esonero dello 0,8%

Come sopra ricordato i lavoratori che possono fruire dell’una tantum sono quelli destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021, e cioè coloro che hanno avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro. La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità in trattazione.​

Il D.L. 50/2022 ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro. Al riguardo, l’INPS precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della presente circolare (23.6.2022).​

A questo punto potrebbe sorgere il dubbio se il requisito dell’esonero dello 0,8% debba sussistere anche nel mese di luglio 2022, ossia quando viene erogata l’Una tantum. Si è del parere di escludere tale supposizione perché le locuzioni contenute nell’art. 31 «abbiano avuto» e «nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento …» fanno ritenere (anche se non espressamente indicato) che non sia necessario che i dipendenti siano destinatari dell’esonero nel mese di erogazione.

L’erogazione dell’Una tantum

Secondo l’INPS (Mess. 2397/2022) l’ammontare di € 200 va riconosciuto in misura fissa e non sono quindi previsti criteri di riparametrizzazione, per esempio nei rapporti part time. ​

L’indennità deve essere erogata (circ. 73/2022), sussistendo il rapporto di lavoro sia esso a tempo determinato o indeterminato, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 anche se erogata ad agosto, con denuncia Uniemens entro il 31 agosto, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).​

L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.​

L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.​

Molteplicità di rapporti di lavoro

Se il lavoratore è titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui all’articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità (circ. 73/2022).

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione (le istruzioni operative verranno diramate con successivo messaggio). ​

L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione (circ. 73/2022).

Istruzioni INPS per uniemens: ​

I datori di lavoro, come previsto dalla circolare 73/2022, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di , , , i seguenti elementi:​

• nell’elemento dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”;​

• nell’elemento dovrà essere inserito il valore “N”;​

• nell’elemento dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;​

• nell’elemento dovrà essere indicato l’importo da recuperare.

Erogazione automatica tramite il datore di lavoro (imprenditore e non) – sintesi della norma e criticità ​

Destinatari dell’una tantum: ​dipendenti, esclusi domestici​

Alle seguenti condizioni:​ essere beneficiari dell’esonero dello 0,8%, per almeno un mese nel periodo gennaio- aprile 2022​, non essere percettori di pensione​, non far parte di un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza​, non aver diritto dell’una tantum presso altro datore di lavoro​ e non aver richiesto l’una tantum all’INPS (percettore dei trattamenti di cui all’art. 32).

 

Conclusioni​

In attesa di ulteriori chiarimenti, si ritiene di poter adottare la seguente procedura (che rispetta il dettato normativo):​

-          Ai dipendenti in forza (stipendi del mese di luglio) per i quali si è a conoscenza che hanno goduto dell’esonero 0,8% in almeno uno dei mesi da gennaio a aprile (ovvero fino al 23.6.2022), si forniscono le informazioni sulla norma e si richiede di rilasciare la dichiarazione di non essere titolare di pensione, di non appartenere a un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanze e di non aver richiesto/diritto di percepire l’una tantum da altro datore di lavoro;

-          Ricevuta la dichiarazione (cartaceo/informatica/attraverso un’APP/e-mail), si eroga/non si eroga l’una tantum;​

-          Al lavoratore che non restituisce la dichiarazione non si eroga l’una tantum;​

-          Per i casi particolari precedentemente illustrati che non hanno trovato ancora risposta, si attendono le istruzioni e poi si procederà di conseguenza.​

-        Nulla vieta, anche in assenza di specifiche istruzioni, interpretando la norma, di richiedere ai lavoratori altre informazioni finalizzate e capire se il dipendente è destinatario del beneficio, per esempio per i nuovi assunti l’informazione se beneficiari dello 0,8% almeno un mese nel periodo interessato.

 

 

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