La BCE aumenta i tassi: gli effetti sul mondo del lavoro

A cura della Redazione

La BCE, con decisione del 21 luglio 2022, ha provveduto ad elevare di 0,50 punti percentuali il Tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema (ex TUR). L’innalzamento del tasso ha avuto decorrenza dal 27 luglio u.s.

Tra gli effetti della modifica si deve annoverare, per quanto riguarda il mondo del lavoro, l’automatico aggiornamento dei tassi di interesse per dilazione e differimento contributivo nonché delle sanzioni civili per omesso o tardato pagamento dei contributi. A tal proposito, l’INAIL ha già pubblicato le istruzioni operative, come in seguito meglio specificato, mentre al momento sono ancora attese quelle dell’INPS.

Inoltre, l’aumento del tasso incide sulla formula per la valorizzazione del fringe benefit convenzionale consistente nella concessione di prestiti aziendali ai dipendenti. Incide poi anche sulla concessione di contributi in conto interessi sostenuti dai dipendenti per mutui e prestiti di cui alla risoluzione dell’A.E. 46/2010.

Da ciò derivano maggiori oneri per i datori di lavoro e, in alcuni casi, anche per i lavoratori.

Interessi e sanzioni civili

I versamenti, differiti, dilazionati o rateizzati, devono essere maggiorati di una somma pari Tasso di interesse sulle operazioni di riferimento principali dell’Eurosistema (ex TUR) più 6 punti percentuali, mentre i mancati o tardati pagamenti dei contributi, rilevabili dalle registrazioni o denunce obbligatorie, determinano l’applicazione di una sanzione civile pari all’ex TUR più 5,5 punti.

I nuovi valori, dal 27 luglio 2022, come confermato dalla circolare INAIL 29/2022, risultano quindi i seguenti:

  • Interessi di differimento e di dilazione dei contributi e premi e accessori di legge: 6,50% (6% più 0,50% ex TUR). Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni definite con l’emissione del piano di ammortamento a decorrere dal 27 luglio 2022. Diversamente, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al precedente tasso non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2022.
  • Sanzioni civili per omesso o tardato versamento dei contributi e premi e relativi oneri accessori, rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie ovvero qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti ovvero derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo (riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa): 6% (5,50% più 0,50% ex TUR), fatta salva l’applicazione delle previste riduzioni al verificarsi delle prescritte condizioni,.
  • In ogni caso l’ammontare delle sanzioni civili, di cui sopra, non può superare il 40% dei contributi non corrisposti, raggiunto detto limite, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora. Tale ultimo onere è escluso quando il mancato pagamento dei contributi è stato causato di oggettive incertezze sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo.

Per le aziende che hanno in atto procedure concorsuali, a seconda dell’inadempienza (evasione o morosità), le sanzioni civili possono essere ridotte, a norma dell’art. 116, comma 16, della L. 388/2000, ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali (attualmente 1,25%), a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le relative spese. Ai fini della predetta riduzione si fa riferimento all’ex TUR. In particolare, per l’ipotesi di evasione tale tasso è aumentato di due punti percentuali, mentre in caso di morosità si applica senza maggiorazioni.  Partanto, dal 27 luglio 2022, in tali casi, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 1,25% (interesse legale), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 3,25% (interesse legale maggiorato di 2 punti).

Prestiti agevolati

Come anticipato, un altro riflesso rilevante riguarda il fringe benefit dei prestiti agevolati. In conseguenza della modifica del tasso, i datori lavoro sostituti d’imposta dovranno procedere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla verifica dell’ammontare del predetto fringe benefit convenzionale (art. 51, c. 4 del TUIR). Infatti, nei precedenti periodi del 2022, è stato utilizzato, per la valorizzazione, il tasso ex TUR allo 0,00%, vigente al 31.12.2021.

Per gli altri lavoratori, il conguaglio verrà effettuato a fine anno utilizzando il tasso ex TUR che sarà vigente al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, durante l’anno, si continuerà a fare riferimento al tasso vigente al 31.12.2021, ovvero lo 0,00%.

Per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro dal 27.7.2022 occorrerà effettuare il conguaglio tenendo conto del tasso vigente al momento della cessazione, attualmente pari allo 0,50% (v. Min. Fin. Circ. 98/ 2000, p. 5.2.1).

Si ricorda che il fringe benefit derivante dai prestiti agevolati (e dalle situazioni assimilabili, ad esempio il contrbuto conto interessi) è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati utilizzando il tasso d’interesse individuato dalla BCE (ovvero quello aumentato dal 27.7.2022) e gli interessi effettivamente pagati dal lavoratore. Il predetto valore non determina un fringe benefit imponibile, qualora trovasse capienza nel limite di € 258,23 (art. 51, c.3, del TUIR).

 Vediamo un esempio di calcolo:

- Cessazione del rapporto 31.7.2022

- Interessi pari al 2,5% pagati dal dipendente, per il periodo gennaio – luglio 2022, pari a € 700,00

- Contributo in conto interessi (2,5%) riconosciuti al dipendente, per il periodo gennaio luglio 2022, pari a € 700,00

- Interessi calcolati al tasso BCE (0,50%), per il periodo gennaio – luglio, pari a € 140,00

- Reddito imponibile convenzionale, per il periodo gennaio - giugno 2022, pari a € 0,00 (il tasso BCE era allo 0,00%)

  

Interessi calcolati utilizzando l’ex TUR (periodo gennaio – luglio): € 140,00 (0,50%, v. comunicato BCE 21.7.2022, decorrenza tasso 27.7.2022)

- (meno)

Interessi praticati dalla banca che ha concesso il mutuo/prestito (periodo gennaio – luglio): € 700,00 (2,50%)

+ (più)

Contributo erogato dall’azienda in conto interessi (periodo gennaio – luglio): € 700,00 (2,50%)

= (uguale)

Fringe benefit: € 140,00 (0,50% - 2,50%+ 2,50%)

x (per)

50%

= (uguale)

Reddito imponibile convenzionale sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi € 70,00

- (meno)

Reddito imponibile convenzionale periodo gennaio giugno: € 0,00

= (uguale)

Conguaglio reddito imponibile (fiscale e contributivo) da inserire nel mese di luglio: € 70,00

 

Detto valore può, tuttavia, essere esentato se trova capienza nel limite di € 258,23 previsto dall’art. 51, c. 3, del TUIR

 

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