La gestione dei fringe benefit 2022 con il limite di 600 euro

A cura della Redazione

L’articolo 12 del D.L. 115/2022 (c.d. decreto Aiuti-bis, convertito in L. 142/2022) ha stabilito che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00. ​

L’interpretazione della richiamata disposizione normativa, a fronte della sua formulazione, ha destato alcuni dubbi. In particolare, non era chiaro se il nuovo e temporaneo regime dei fringe benefits potesse trovare applicazione anche per i collaboratori. Inoltre, stante quanto indicato dal dossier Parlamentare, ci si chiedeva se, al superamento dei 600 euro di fringe benefit, tutto il relativo importo dovesse essere assoggettato a tassazione o se, in deroga al consueto meccanismo previsto dal TUIR, fosse stato imponibile solo l’importo eccedente la soglia.

A tali dubbi ha fornito riscontro l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022, che ha altresì esaminato il rapporto tra il nuovo limite e il bonus carburante di 200 euro previsto sempre per il periodo 2022.

Di seguito si fornisce una tabella di sintesi dei chiarimenti forniti dal Fisco.

Ambito soggettivo

I lavoratori destinatari della norma sono:

  • i titolari di redditi di lavoro dipendente;
  • i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio i collaboratori). NB: tali soggetti sono compresi tra i destinatari della norma in esame ma rimangono esclusi dalle disposizioni in materia di bonus carburante. Occorre quindi prestare particolare attenzione nella gestione dei collaboratori, distinguendo le due misure.

Modalità di assegnazione:

  • i fringe benefit in esame possano essere corrisposti anche ad personam.

Ambito oggettivo

  • Sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
  • Il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.
  • Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR (si tratta del coniuge del dipendente nonché dei suoi figli e delle altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile, indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico, di convivenza con il dipendente e di percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria).
  • Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi (cd voucher).

Utenze domestiche rimborsabili

  • Devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
  • Possono essere comprese anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) - intestate al condominio - che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino).
  • Possono essere ricomprese le spese per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa (in tal caso ovviamente il locatore, che ha avuto il rimborso da parte del conduttore, non può fruire della misura).
  • Le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.

Adempimenti del datore:

  • Deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione relativa alle spese per le utenze domestiche del lavoratore, al fine di giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR (fatture, bollette, ecc…). In alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento (se la fattura riguarda immobili locati ed è intestata al locatore, il conduttore deve dichiarare anche che è previsto il riaddebito analitico delle spese relative alle utenze).
  • Per evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore deve anche acquisire anche una dichiarazione sostitutiva con cui il lavoratore attesta la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tassazione in caso di superamento del limite

  • Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, risultino superiori al limite di 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.

Principio di cassa allargato

  • Anche con riferimento ai fringe benefit e ai rimborsi in esame, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Rapporti con il bonus carburante

  • Il regime dei fringe e quello dei buoni carburante sono autonomi. Pertanto, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
  • Se il valore del bonus carburante è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
  • Se il dipendente ha scelto di sostituire il premio di risultato con i bonus carburante e/o con i fringe benefit/rimborsi utenze (rispettivamente, euro 200 ed euro 600), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria (e non sostitutiva, come invece era stato inizialmente indicato nella circolare 27/2022 con riferimento al bonus carburante).
  • NB: come anticipato, i collaboratori non sono destinatari delle disposizioni sul bonus carburante.

 

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