Lavoratori dello sport e minori: il certificato “antipedofilia”

A cura della Redazione

In attesa di conoscere il contenuto del decreto legislativo “correttivo bis” che andrà a modificare ulteriormente alcune delle principali disposizioni in tema di lavoro sportivo apportate dalla “Riforma dello Sport” attraverso l’entrata in vigore lo scorso 1 luglio del d.lgs. 36/2021, occorre analizzare alcune pratiche conseguenze del venir meno degli effetti dell’art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR nella gestione dei rapporti di collaborazione all’interno dei sodalizi sportivi dilettantistici.

Occorre preliminarmente ricordare che il principale effetto delle Riforma è rappresentato dal nuovo inquadramento di “lavoratori sportivi” per coloro i quali esercitano attività sportiva verso un corrispettivo limitatamente alle specifiche figure indicate dall’art. 25 della novella legislativa (1*) e nella forme del lavoro subordinato, autonomo (P. IVA) e della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

Alla luce di questa importante e fondamentale novità, al mondo dello sport dovranno essere applicati alcuni dei principali istituti del lavoro ordinario che, fino a pochi giorni fa, erano stati oggetti di disapplicazione o di specifica esenzione in ragione dell’inquadramento dei compensi erogati nel settore dilettantistico come “redditi diversi” ex art. 67 TUIR (ora abrogato) e non come derivanti da un vero e proprio rapporto di lavoro. 

Tra i tanti nuovi adempimenti, occorre fare menzione dell’obbligo di acquisizione da parte del datore di lavoro (società o associazione sportiva dilettantistica) del certificato del casellario giudiziale prima di stipulare un contratto con persone da impiegare per lo svolgimento di attività organizzate che comportino il contatti diretto e regolare con i minori in forza della disposizione di natura comunitaria che è stata introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. 39/2014 che ha modificato il Testo Unico in materia (d.P.R. n. 313 del 2002) attraverso l’introduzione dell’art. 25-bis. 
Scopo del c.d. “casellario antipedofilia” è quello di verificare l’esistenza o meno di reati previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater 1, 600-quinques e 600-undecies del codice penale (prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico che riguardi minori, adescamento di minori, ecc.) nonché l’irrogazione di misure interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2021, di fatto, i sodalizi sportivi dilettantistici che non si avvalevano di personale dipendente non erano tenuti a richiedere il predetto certificato in forza dell’interpretazione fornita dalle circolari interministeriali (Ministero Giustizie e Ministero del Lavoro) e del CONI a suo tempo emanate al fine di fornire specifici chiarimenti al settore sportivo. Ed infatti, in maniera concorde, si riteneva che detto obbligo operasse solamente nei confronti degli enti sportivi che si avvalevano di rapporti di lavoro subordinato e non di puro volontariato o di collaborazioni sportive dilettantistiche ex art. 67 TUIR. 

Ad oggi, invece, ADS e SSD che si avvalgono di lavoratori sportivi (co.co.co, dipendente o autonomo) che comportano contatto diretto e continuativo con minori dovranno obbligatoriamente richiedere o acquisire prima dell’instaurazione del rapporto il certificato del casellario sopra descritto, pena sanzioni amministrative variabili tra i € 10.000 ed i € 15.000.

A parere di chi scrive, pertanto, l’obbligo non si applicherà a chi opererà con volontari o con lavoratori occasionali. Sul discrimine del concetto di “contatto diretto e continuativo” con minorenni, invece, a parere di chi scrive occorrerà effettuare preventivamente da parte del datore una valutazione quantitativa e proporzionale e prevalente del tempo impiegato dal lavoratore con tesserato sotto i 18 anni al fine di acquisire o meno la certificazione. Ovviamente, in via prudenziale, si suggerisce di ottenere sempre il casellario anche se il monte ore a contatto con i minori è di lieve entità oppure appare essere inferiore rispetto a quello operato con i maggiorenni.
In ogni caso, tali disposizioni non si applicheranno mai per i collaboratori amministrativo-gestionali in virtù delle mansioni a cui tipicamente sono adibiti.

Si ricorda che il certificato è emesso dai competenti uffici della Procura della Repubblica previo invio di modulo contenente la delega del datore scaricabile dal sito del Ministero della Giustizia oltre al versamento di diritti e marca da bollo (esenti per le ASD e SSD ex art. 27-bis allegato D del d.P.R. 642/72) ed ha validità di sei mesi dalla data di rilascio; tuttavia, sarà comunque valido fino alla naturale scadenza del rapporto di lavoro senza necessità di rinnovo semestrale.

Si precisa che la conservazione del certificato del casellario giudiziale da parte del datore del lavoro ai fini privacy necessità di uno specifico consenso per il trattamento da parte del lavoratore in quanto “dato giudiziario” e che, in attesa del rilascio potrà essere momentaneamente sostituito con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore che dichiari l’assenza di determinate condanne all’atto della stipula del contratto di lavoro sportivo.

Da ultimo, si rammenta che tutti i reati indicati nel casellario sono specificatamente indicati quali effetti di possibili sanzioni sportive in virtù di quanto stabilito dall’art. 16 comme 5 del d.lgs. 39/2021 della Riforma nonché probabilmente rientranti nelle possibili fattispecie oggetto delle future linee guida che verranno emanate dagli organismi affilianti per la redazione e predisposizione da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici dei modelli organizzativi di gestione (MOG) e dei codici di condotta per la prevenzione e contrasto di molestie, violenza di genere e di altre forme di discriminazione nello sport.


(1*) Art. 25 d.lgs. 36/2021 “è lavoratore sportivo l’atleta, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’art. 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”

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