Lavoratori stranieri in Italia e flussi 2021
A cura della Redazione
Sulla G.U. n. 12/2022 è stato pubblicato il DPCM 21/12/2021 che ha fissato in 69.700 (nel 2020 erano 30.850) le quote d’ingresso in Italia, per l’anno 2021, degli stranieri per lavoro autonomo e subordinato, comprese le conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti dai cittadini non comunitari presenti sul territorio italiano e gli ingressi per motivi di lavoro stagionale.
Il Ministero dell’interno, di concerto con quello del lavoro e quello delle politiche agricole, ha emanato il 5 gennaio 2022 la consueta circolare che illustra le modalità operative per la presentazione delle istanze di richiesta del nulla osta, evidenziando che nel settore agricolo rientrano anche le istanze relative all’ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali operai florovivaisti (CCNL 19/06/2018).
La circolare interministeriale ribadisce (richiamando la circolare n. 3738/2018) che l’accesso al sistema per l’invio delle istanze avviene esclusivamente tramite SPID. Pertanto gli interessati devono registrarsi presso un ID provider tra quelli già individuati e rinvenibili sul sito dell’AGID. Se l’interessato non è ancora in possesso di un’identità SPID potrà ottenerla attraverso il sistema ALI che lo reindirizzerà al portale di registrazione http://www.spid.gov.it dove potrà scegliere l’Identity Provider tra uno dei seguenti: ARUBA; Infocert; IntesaID; NamirialID; PosteID; SpidItalia; TimID.
LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO
Gli ingressi - Per quanto riguarda gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, il contingente pari a 27.700 quote è ripartito secondo le indicazioni che seguono.
Sono previste 100 (come nel 2020) quote per i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 286/1998. La circolare interministeriale ricorda che gli Ispettorati territoriali del lavoro provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nella home page del sistema SILEN la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine. Solo se il riscontro è positivo allora verrà rilasciata la quota d’ingresso;
Confermate anche le 100 quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza (genitori, nonni e bisnonni), residenti in Venezuela. A differenza degli anni scorsi non si fa più cenno ad Argentina, Uruguay e Brasile.
Rispetto al 2020 sono triplicate le quote per gli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero.
Infatti si è passati da 6.000 a 20.000 ingressi riservati a tal fine.
Gli stranieri però devono provenire da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria così ripartiti:
- 17.000 (nel 2020 erano solo 4.500) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
- 3.000 (nel 2020 erano 1.500) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
Come gli scorsi anni è consentito anche l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo. Le quote destinate sono 500, pari quindi a quelle del 2020.
Più precisamente, secondo l’art. 5 del DPCM 21/12/2021 si tratta di: imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro; liberi professionisti che intendono esercitare professioni non regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11/05/2011 n.850; artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati in presenza dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 11/05/2011 n.850; cittadini stranieri che intendono costituire imprese start up innovative ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Le conversioni – Anche per il 2021 il DPCM sui flussi d’ingresso riserva un certo numero di quote alle conversioni.
Più precisamente sono 7.000 (erano 6.150 nel 2020) le quote che vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato o lavoro autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. Le quote sono così ripartite:
- 4.400 (4.060 nel 2020) quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 2.000 (1.500 nel 2020) quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 200 (come nel 2020) quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 370 (come nel 2020) quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- 30 (20 nel 2020) quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
La circolare interministeriale ricorda che in caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro (valida come impegno all’assunzione) utilizzando il modello ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (mod. Unilav) e dovrà rilasciarne una copia al lavoratore, che a sua volta dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.
Per quanto riguarda, invece, le conversioni di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (mod. VB), come già chiarito dal Ministero del lavoro con la circolare 16.12.2016, è necessario che il rapporto di lavoro stagionale abbia avuto almeno una durata di 3 mesi, sempreché sussistano gli altri requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. In merito al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate a giornata e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
In merito alla conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per lavoro autonomo da altro Stato membro, la circolare interministeriale ricorda che devono essere tenute in considerazione le novità previste dal D.lgs. 81/2015 sulla disciplina delle tipologie contrattuali, con particolare riguardo alle co.co.co. e al lavoro a progetto. Infatti la regolamentazione delle collaborazioni è stata completamente rivista introducendo la presunzione di subordinazione (salve alcune fattispecie tassativamente previste) quando queste si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. La presunzione trova applicazione anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate mediante piattaforme anche digitali. Mentre il lavoro a progetto è stato abrogato dal 25 giugno 2015.
La procedura - I soggetti interessati, dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2022, possono scaricare il software per la precompilazione dei moduli di domanda che devono essere trasmessi per via telematica utilizzando l’ormai nota procedura presente sul sito del Ministero dell’Interno a partire dalle ore 9.00 del 27 gennaio 2022 e fino al 17/03/2022. Il termine così ridotto è una novità rispetto agli anni scorsi dove invece gli interessati avevano tempo fino alla fine dell’anno di competenza per presentare le istanze.
Con tutta probabilità il motivo deve essere ricercato nel fatto che il Governo adotterà in tempi abbastanza brevi il DPCM sui flussi per l’anno in corso, ossia il 2022.
Dovranno invece essere inoltrate dalle ore 9.00 del 1° febbraio 2022, le istanze per le categorie di lavoratori cittadini di Paesi con i quali, nel corso del 2022, entrano in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.
E’ possibile inviare l’istanza direttamente oppure avvalendosi dell’assistenza delle associazioni e dei patronati. In quest’ultimo caso il programma gestirà gli invii in maniera singola, domanda per domanda, e non a pacchetto. Quindi se si spediscono più domande con un solo invio, la procedura gestirà l’inoltro come se fossero una serie di singole spedizioni in base all’ordine di compilazione.
Le domande verranno trattate invece sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.
I modelli
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I modelli da utilizzare per l'invio delle domande - disponibili sul sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp - sono i seguenti: Modelli A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile; Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato; Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato; Modello Z conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo; Modello LS richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro; Modello LS1 richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro; Modello LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati da altro Stato membro; Modello B-PS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali. Modello B2020 richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione dei lavoratori da adibire nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero. |
Settore autotrasporto merci per conto terzi
Riguardo al settore dell’autotrasporto, l’istanza di nulla osta è ammessa soltanto in favore dei lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini di uno dei Paesi sopra evidenziati che rilasciano patenti di guida equipollenti convertibili in base ai vigenti accordi di reciprocità (Albania, Algeria, Marocco, Moldavia, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia e Ucraina).
Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria, potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente. L’impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere: iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla Legge n.298/74) della provincia di appartenenza, iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) di cui al Regolamento CE n. 1071/2009; in possesso di licenza comunitaria in corso di validità, in caso di trasporti internazionali. La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato. In caso di trasporti internazionali l’impresa, successivamente alla comunicazione di assunzione agli Enti competenti e al rilascio da parte della Questura del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all’Ispettorato Territoriale del Lavoro il rilascio dell’Attestato di conducente.
LAVORO STAGIONALE
Il DPCM 21/12/2021 ha autorizzato 42.000 (nel 2020 erano 18.000) ingressi a favore dei cittadini extracomunitari che intendono entrare regolarmente in Italia per svolgere un lavoro subordinato stagionale, di cui 1.000 (come nel 2020) riservati alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale.
La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
La circolare interministeriale conferma che il lavoratore che è già entrato in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti, matura il diritto di precedenza per il rientro in Italia sempre per lavoro stagionale presso lo stesso o diverso datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Permesso pluriennale
Nell’ambito delle 42.000 quote, 1.000 unità sono riservate ai cittadini dei Paesi che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro stagionale per almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Come chiarito dalla circolare interministeriale, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.
Inoltre viene ribadita la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Invio e trattazione delle domande
A partire dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda (mod. C-STAG). L’invio delle stesse sarà poi possibile per via telematica a decorrere dalle ore 9.00 del 1° febbraio 2022 e fino al 17 marzo 2022. Anche per l’invio dei mod. C-Stag è necessario essere in possesso dell’identità SPID come evidenziato all’inizio.
Al fine di contrastare l’intermediazione illecita di manodopera nel settore agricolo, viene replicato quanto previsto in via sperimentale per l’anno 2020. Più precisamente 14.000 quote (erano 6.000) delle 42.000 per lavoro stagionale, vengono riservate per le istanze presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali: CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).
Le associazioni datoriali non si limiteranno all’inoltro delle istanze per conto del datore di lavoro, ma procederanno anche alla trasmissione dell’eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega datoriale, alla successiva stipula del contratto di soggiorno con attivazione della comunicazione obbligatoria di assunzione. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
L’AVVIO DELLE START UP
Come ricordato sopra 500 quote sono riservate all’ingresso per lavoro autonomo a particolari categorie di soggetti, tra i quali i cittadini stranieri che intendono costituire imprese start up innovative ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
A tal fine sono state predisposte dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’interno e quello del lavoro, le linee guida che devono essere osservate per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo da utilizzare per l’avvio della start up innovativa.
Inoltre il Ministero dell’interno ha messo a disposizione sul proprio sito internet anche i modelli di candidatura che devono essere utilizzati dai soggetti interessati ad avviare una start up.
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Start up e Incubatori certificati Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del DL 179/2012, noto come "Decreto Crescita 2.0", con il quale il Governo ha adottato una normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese. Per start up innovativa si intende una nuova impresa il cui modello di business è caratterizzato da una forte componente di innovazione tecnologica. Secondo il dettato normativo (d.l. 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, non quotata, che possiede i seguenti requisiti: a) è di nuova costituzione o comunque è stata costituita da meno di 5 anni; b) ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; c) presenta un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro; d) non distribuisce e non ha distribuito utili; e) ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; f) non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; g) infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri: a. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; b. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; c. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato. L’incubatore di start-up innovative certificato è invece una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che sostiene la nascita e lo sviluppo di startup innovative mediante l’offerta di servizi di incubazione fisica. La certificazione va intesa come uno strumento di valorizzazione delle eccellenze nazionali in questo campoer questa ragione essa è subordinata al raggiungimento di requisiti qualificanti definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016. Tra questi, la disponibilità da parte della società di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta competenza, nonché l’esistenza di regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari. |
La procedura per ottenere il nulla osta è strutturata su tre fasi:
Fase 1: invio della candidatura. Il cittadino straniero invia all’indirizzo italiastartupvisa@mise.gov.it un modulo di candidatura compilato e l’attestazione riguardante il possesso di una disponibilità finanziaria non inferiore a 50.000 euro, da impiegare per la costituzione della nuova startup innovativa, unitamente al passaporto. Il modulo e la dimostrazione di risorse finanziarie possono essere compilati sia in italiano che in inglese. Il controllo formale sulla documentazione inviata è eseguito dalla Segreteria del programma Italia Startup Visa, costituita presso la Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI del MISE.
- Fase 2: valutazione di merito. Concluso il controllo preliminare, la fase istruttoria prosegue con l’invio della documentazione all’organo preposto per la valutazione, il Comitato tecnico Italia Startup Visa (Comitato ISV), composto da esponenti delle principali organizzazioni dell’ecosistema nazionale dell’innovazione. Entro 30 giorni dall’invio della candidatura, acquisita dalla Questura competente la certificazione dell’insussistenza di elementi che impediscano l’ingresso in Italia del richiedente visto, il Comitato comunica al candidato il risultato della valutazione: in caso di esito positivo, il candidato riceve via posta elettronica un Nulla Osta al visto per lavoro autonomo finalizzato alla costituzione di una startup innovativa (Nulla Osta ISV).
- Fase 3: rilascio del visto. Entro tre mesi dall’invio del Nulla Osta, il candidato si presenta alla sede diplomatico-consolare italiana competente per territorio per ritirare il suo visto per lavoro autonomo startup, della durata di un anno.
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Conversione del permesso per l’avvio della Start up - Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta secondo le modalità indicate nelle linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l’immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato. Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno. Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all’art. 39, comma 3, d.lgs.286/1998. Rimane invariata l’esibizione dell’ulteriore documentazione prevista. |
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