Lavoro agile: le novità del Decreto 149/2022
A cura della Redazione
Novità in arrivo per i datori di lavoro che intendono ricorrere allo smart working. Dal 1° settembre 2022, infatti, è possibile in via strutturale inviare la comunicazione al Ministero del Lavoro senza allegare l’accordo individuale. In fase di prima applicazione delle nuove modalità prevista dal decreto ministeriale 149/2022, inoltre, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
Il Ministero del Lavoro, con il decreto n. 149 del 22 agosto 2022, pubblicato sul proprio sito internet, fa seguito alla modifica, disposta dall’art. 41-bis della Legge 122/2022 (di conversione del D.L. 73/2022 – c.d. Decreto Semplificazione), all’art. 23 della L. 81/2017 che rende strutturale la comunicazione semplificata dello smart working al Ministero del Lavoro a decorrere dal 1° settembre 2022.
La possibilità di inviare la citata comunicazione al Ministero senza allegare l’accordo individuale di smart working, introdotta durante il periodo Covid-19, infatti, è terminata il 31 agosto 2022.
Quindi, al fine di agevolare le aziende che intendono continuare a fruire di questa modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, la comunicazione semplificata diventa, ad oggi, strutturale.
A dire il vero, il nuovo testo dell’art. 23 della L. 81/2017 prevede che debbano essere comunicati solo i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile1.
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1 I dati sono poi resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del Lavoro, si applica la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. |
Invece, il decreto ministeriale richiede molti più dati. Entrando nel dettaglio: i dati del datore di lavoro e quelli del lavoratore, il rapporto di lavoro in essere, la data di sottoscrizione dell’accordo individuale sullo smart working e il periodo di validità, la tipologia di comunicazione che si intende effettuare e se chi invia è un soggetto abilitato.
A questo punto, l’aspetto più interessante riguarda la trasmissione massiva in caso di un numero elevato di accordi di smart working.
In particolare, nelle istruzioni per la comunicazione, viene evidenziato che, in alternativa alla trasmissione tramite applicativo web, è disponibile una modalità “Massiva REST”, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare.
L’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’azienda o il soggetto abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.
Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione.
Con questo passaggio si realizzerà la registrazione al sistema di gestione degli accessi alle API REST (secondo il modello OAuth2.0) e lo scambio delle informazioni per le invocazioni.
Come spesso accade, gli intenti di semplificazione del Legislatore si scontrano con la realtà esistente, fatta di prassi amministrative e burocratiche eccessive o, come nella fattispecie in esame, con la necessità di attivare una procedura informatica (ulteriore adempimento) che richiede, addirittura, l’individuazione di un referente tecnico e che potrebbe, ingenerare, almeno nella sua fase iniziale, non poche difficoltà per gli operatori coinvolti.
Il Ministero del Lavoro, probabilmente, si è reso conto di tali criticità e, con un comunicato stampa del 26 agosto u.s., ha, dapprima, informato che, in virtù del D.M. 149/2022 in commento, con cui sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all'accordo di lavoro agile, per tutti i datori di lavoro interessati - pubblici e privati - è effettivamente disponibile, dal 1° settembre 2022, l'apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
Ha, quindi, ricordato che tale adempimento è previsto, a decorrere dalla suddetta data, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi; mentre, restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto dal c. 3 dell'art. 1 del citato Decreto ministeriale.
Per quanto attiene, infine, al termine entro cui effettuare questo adempimento, il Dicastero chiarisce che lo stesso si riferisce a una “mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell'art. 4-bis, c. 5, del D.Lgs. 181/20002, con le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 19, c. 3, del D.Lgs. 276/2003 (ut supra specificate), espressamente richiamato nel nuovo c. 1, ultimo periodo, dell'art. 23 della L. 81/2017.
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2 I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: a) proroga del termine inizialmente fissato; b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato. e bis) trasferimento del lavoratore; e ter) distacco del lavoratore; e quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa. |
Come accennato in precedenza, la piena operatività della nuova procedura richiede, tra l'altro, anche l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi REST di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero del Lavoro e che rappresentano una modalità alternativa all'uso dell'applicativo web sopraindicato.
Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
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