Lavoro domestico: i minimi retributivi per il 2023

A cura della Redazione

Come di consueto, ad inizio anno, con due provvedimenti emanati a breve distanza l’uno dall’altro, vengono fissati i minimi retributivi e le aliquote contributive per il lavoro domestico. Per l’anno 2023, occorre fare riferimento al Verbale di Accordo del 16.1.2023, che ha fissato i nuovi minimi retributivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio.

Dal verbale di riunione del 16 gennaio u.s., che fa seguito ad altri due incontri (segnatamente, quelli del 19.12.2022 e del 3.1.2023), è emerso che, a fronte di acceso dibattito circa l’opportunità di predisporre degli aumenti significativi in grado di assicurare adeguati livelli retributivi ad una platea di lavoratrici e lavoratori già particolarmente provati del costante aumento del costo della vita, le Parti hanno deciso di ricorrere, vista la mancanza di un accordo, alla variazione periodica della retribuzione minima nella misura pari all’80% ella variazione del costo della vita rilevata dall’ISTAT, per ciò che concerne i minimi retributivi contrattuali, e in misura pari al 100% per i valori convenzionali di vitto e alloggio.

Il Verbale di Accordo senza l'accordo

Con Verbale di Accordo del 16 gennaio 2023, le Parti - FIDALDO, DOMINA, FEDERCOLF, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS -, hanno reso noti i trattamenti economici valevoli su tutto il territorio nazionale a far data dal 1° gennaio 2023.

Nel medesimo incontro, è stato sollecitato un tavolo di confronto con i rappresentanti del Ministero del Lavoro, al fine di valutare possibili misure a sostegno del settore, anche alla luce di quanto previsto nel PNRR per il contrasto al lavoro sommerso.

Dal 1° gennaio 2023, dunque, il minimo retributivo mensile per i lavoratori inquadrati nel livello BS aumenterà di 83,31 euro lordi e, in proporzione, saranno incrementati i minimi retributivi per gli altri livelli. Sono aumentati, inoltre, anche i valori giornalieri convenzionali del vitto e dell'alloggio.

Minimi retributivi

Come sopra anticipato, le Parti hanno aggiornato, con decorrenza 1.1.2023, le tabelle dalla A alla L, comprensive dei valori convenzionali di vitto e alloggio sulla base degli aumenti contrattuali e dei dati Istat, secondo quanto previsto dall'art. 38 del CCNL del Lavoro Domestico dell’8.9.2020, così come integrato Verbale di Accordo del 28.9.2020.

Minimi retributivi in vigore dall’1.1.2023

Tabella A - Lavoratori conviventi (valori mensili)

Livelli

Valori

Indennità

A

725,19

 

AS

857,06

 

B

922,98

 

BS

988,90

 

C

1.054,85

 

CS

1.120,76

 

D

1.318,54

194,98

DS

1.384,46

194,98

Tabella B Lavoratori conviventi inquadrati nei liv. C, B e BS, nonché lavoratori studenti di età compresa tra i 16 ed i 40 anni, frequentanti corsi di studio con conseguimento di un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici (valori mensili)

B

659,27

 

BS

692,25

 

C

764,74

 

Tabella C – Lavoratori non conviventi (valori orari)

A

5,27

 

AS

6,21

 

B

6,58

 

BS

6,99

 

C

7,38

 

CS

7,79

 

D

8,98

 

DS

9,36

 

Tabella D – Assistenza notturna (valori mensili) – Personale non infermieristico assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna per soggetti autosufficienti (infanti, anziani, portatori di handicap o ammalati), conseguentemente inquadrato nel livello B super; ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la durata della prestazione sia interamente ricompressa tra le ore 20,00 e le ore 8,00

BS

1.137,23

 

CS

1.288,87

 

DS

1.592,17

 

Tabella EPresenza notturna (valori mensili) – Personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21,00 e le ore 8,00

Livello Unico

761,45

 

Tabella GLavoratori conviventi e non (valori orari) – Personale a tempo pieno inquadrato dei livelli CS e DS, addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assenza.

CS

8,36

 

DS

10,09

 

Tabella HIndennità mensile sino al compimento del 6° anno di età di ciascun bambino assistito – Assistente familiare inquadrata nel profilo B super (baby-sitter); tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore.

BS

130,05

 

Lavoratori tabella B

91,12

 

Tabella IIndennità mensile – lavoratore inquadrato nel livello CS o DS addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente; tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore.

CS/DS

112,34

 

Tabella LIndennità mensile – lavoratore inquadrato nei livelli B. BS, CS e DS, in possesso della certificazione di qualità UNI 11766:2019 in corso di validità; tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore e cessa di essere corrisposta allo scadere della validità. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo DS, tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla tabella A.

B

8,99

 

BS, CS

11,24

 

 

Vitto e alloggio - I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio dall’1.1.2023 sono i seguenti:

-          Pranzo e/o colazione: € 2,26;

-          Cena: € 2,26;

-          Alloggio: € 1,95.

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