Lavoro domestico: minimi retributivi, contribuzione e novità per il 2022

A cura della Redazione

Con Verbale di Accordo del 2 febbraio 2022, le Parti - FIDALDO, DOMINA, FEDERCOLF, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS -, hanno reso noti i trattamenti economici valevoli su tutto il territorio nazionale a far data dal 1° gennaio 2022.

Nella medesima comunicazione, le Parti hanno chiesto al Dicastero di prender atto della decisione assunta all’unanimità per i conseguenti adempimenti.

Dal 1° gennaio 2022, dunque, il minimo retributivo mensile per i lavoratori inquadrati nel livello BS aumenterà di 25,35 euro lordi e, in proporzione, saranno incrementati i minimi retributivi per gli altri livelli. Sono aumentati, inoltre, anche i valori giornalieri convenzionali del vitto e dell'alloggio.

Minimi retributivi

Come sopra anticipato, le Parti hanno aggiornato, con decorrenza 1.1.2022, le tabelle dalla A alla L, comprensive dei valori convenzionali di vitto e alloggio sulla base degli aumenti contrattuali e dei dati Istat, secondo quanto previsto dall'art. 38 del CCNL del Lavoro Domestico dell’8.9.2020, così come integrato Verbale di Accordo del 28.9.2020.

Minimi retributivi in vigore dall’1.1.2022

Tabella A - Lavoratori conviventi (valori mensili)

Livelli

Valori

Indennità

A

664,09

 

AS

784,85

 

B

845,22

 

BS

905,59

 

C

965,98

 

CS

1.026,34

 

D

1.207,45

178,55

DS

1.267,82

178,55

Tabella B – Lavoratori conviventi inquadrati nei liv. C, B e BS, nonché lavoratori studenti di età compresa tra i 16 ed i 40 anni, frequentanti corsi di studio con conseguimento di un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici (valori mensili)

B

603,73

 

BS

633,93

 

C

700,31

 

Tabella C – Lavoratori non conviventi (valori orari)

A

4,83

 

AS

5,69

 

B

6,03

 

BS

6,40

 

C

6,76

 

CS

7,13

 

D

8,22

 

DS

8,57

 

Tabella D – Assistenza notturna (valori mensili) – Personale non infermieristico assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna per soggetti autosufficienti (infanti, anziani, portatori di handicap o ammalati), conseguentemente inquadrato nel livello B super; ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la durata della prestazione sia interamente ricompressa tra le ore 20,00 e le ore 8,00

BS

1.041,42

 

CS

1.180,28

 

DS

1.458,03

 

Tabella E – Presenza notturna (valori mensili) – Personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21,00 e le ore 8,00

Livello Unico

697,30

 

Tabella G – Lavoratori conviventi e non (valori orari) – Personale a tempo pieno inquadrato dei livelli CS e DS, addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assenza.

CS

7,66

 

DS

9,24

 

Tabella H – Indennità mensile sino al compimento del 6° anno di età di ciascun bambino assistito – Assistente familiare inquadrata nel profilo B super (baby-sitter); tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore.

BS

119,09

 

Lavoratori tabella B

83,44

 

Tabella I – Indennità mensile – lavoratore inquadrato nel livello CS o DS addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente; tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore.

CS/DS

102,88

 

Tabella L – Indennità mensile – lavoratore inquadrato nei livelli B. BS, CS e DS, in possesso della certificazione di qualità UNI 11766:2019 in corso di validità; tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore e cessa di essere corrisposta allo scadere della validità. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo DS, tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla tabella A.

B

8,23

 

BS, CS

10,29

 

 

Vitto e alloggio - I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio dall’ 1.1.2022 sono i seguenti:

-          Pranzo e/o colazione: € 2,03;

-          Cena: € 2,03;

-          Alloggio: € 1,75.


Aliquote contributive

L’INPS, con la circolare n. 17 dell’1 febbraio 2022, ha pubblicato le tabelle con l’importo dei contributi per i lavoratori domestici dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e la ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dell’1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2020 - dicembre 2020 ed il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021.

L’art. 1, c. 287, della L. 208/2015, dispone che, “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.

Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici.

Sono confermati la minore aliquota dovuta per l’Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) e il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), dovuto per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Considerando, infine, che i contributi per attività domestica si versano trimestralmente, la prossima scadenza da segnare sul calendario è quella del 10 aprile, quando si dovranno versare i contributi trimestrali INPS per attività lavorativa svolta tra gennaio e marzo 2022. Nella stessa data dovranno essere versati anche i contributi di assistenza contrattuale Cassacolf (codice F2).

I contributi 2022

Senza contributo addizionale ex art. 2, c. 28, L. 92/2012 e ss.mm.ii.

Retribuzione oraria

Importo contributo orario

Effettiva

Convenzionale

Con CUAF

Senza CUAF1

 

Fino a € 8,25

 

€ 7,31

€ 1,46 (0,37)2

€ 1,47 (0,37)2

Oltre € 8,25

fino a € 10,05

 

€ 8,25

 

€ 1,65 (0,41)2

 

€ 1,66 (0,41)2

 

Oltre € 10,05

€ 10,05

€ 2,01 (0,50)2

€ 2,02 (0,50)2

Orario di lavoro superiore a 24 ore

settimanali

€ 5,32

€ 1,06 (0,27)2

€ 1,07 (0,27)2

 

Comprensivo del contributo addizionale ex art. 2, c. 28, L. 92/2012 e ss.mm.ii., da applicare ai rapporti a tempo determinato

Retribuzione oraria

Importo contributo orario

Effettiva

Convenzionale

Con CUAF

Senza CUAF1

 

Fino a € 8,25

 

€ 7,31

€ 1,56 (0,37)2

€ 1,57 (0,37)2

Oltre € 8,25

€ 8,25

 

€ 1,76 (0,41)2

 

€ 1,77 (0,41)2

 

fino a € 10,05

 

Oltre € 10,05

€ 10,05

€ 2,15 (0,50)2

€ 2,16 (0,50)2

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 5,32

€ 1,14 (0,27)2

€ 1,14 (0,27)2

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 1403/1971).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

Coefficienti di ripartizione 2022

Senza contributo addizionale ex art. 2, c. 28, L. 92/2012 e ss.mm.ii.

Gestione

Lavoratori domestici con CUAF

Lavoratori domestici senza CUAF

Aliquote

Coefficienti

Aliquote

Coefficienti

FPLD

17,4275%

0,872793

17,4275%

0,867579

NASpI

1,0300%

0,051584

1,1500%

0,057250

CUAF

0%

0

 

 

MATERNITA’

0%

0

0%

0

INAIL

1,31%

0,065607

1,31%

0,065215

Fondo garanzia

tratt. fine rapporto

0,20%

0,010016

0,2000%

0,009956

TOTALE

19,9675%

1

20,0875%

1

 

 

 

 

 

Comprensivo del contributo addizionale ex art. 2, c. 28, L. 92/2012 e ss.mm.ii., da applicare ai rapporti a tempo determinato

Gestione

Lavoratori domestici con CUAF

Lavoratori domestici senza CUAF

Aliquote

Coefficienti

Aliquote

Coefficienti

FPLD

17,4275%

0,815608

17,4275%

0,811053

NASpI

1,0300%

0,048204

1,1500%

0,053519

CUAF

0%

0

 

 

MATERNITA’

0%

0

0%

0

INAIL

1,31%

0,061308

1,31%

0,060966

Contributo addizionale

1,40%

0,065520

1,40%

0,065154

Fondo garanzia tratt. fine rapporto

0,20%

0,009360

0,20%

0,009308

TOTALE

21,3675%

1

21,4875%

1

 

Le novità del 2022

ASSINDTACOLF, sul proprio sito internet, ha reso noto che a causa del perdurare dell’emergenza pandemica, è stato prorogato al 30 aprile 2022 il termine per accedere alle prestazioni COVID dedicate a colf, badanti e baby sitter iscritte alla Cassa (servono solo due trimestri di contribuzione la cui somma non deve essere inferiore agli 8 euro). Allo scopo, si ricorda alle famiglie datrici che, dal punto della gestione del rapporto di lavoro, in caso di documentata positività al COVID del domestico, il periodo di isolamento deve essere equiparato alla malattia secondo tempi e modi previsti nel CCNL di riferimento.

Tra le novità, si segnala anche che, dal 1° gennaio 2022, i genitori con figli minorenni a carico possono presentare domanda per ottenere l’Assegno Unico e Universale. Si tratta di una misura, introdotta dal D.Lgs. 230/2021, che sostituisce e aggrega tutte le prestazioni e le detrazioni previste a sostegno della genitorialità nel passato (il premio alla nascita o all’adozione; Bonus mamma domani; l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè); le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni). La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido. Destinatari del provvedimento sono sia i datori di lavoro che i domestici (in passato, ad esempio, gli autonomi non avevano diritto agli assegni familiari, mentre colf, badanti e baby sitter potevano ottenerli ma con modalità e tempistiche diverse rispetto agli altri aventi diritto).

L’istanza si presenta on line sul sito dell’INPS, tramite contact center (06164164 mobile 803164 rete fissa) o patronati. La prestazione sarà pagata per un anno direttamente sul conto corrente bancario a partire da marzo 2022.

Infine, appare opportuno ricordare che i nuovi limiti per i pagamenti in contanti (€ 1.000, fatte salve alcune eccezioni), entrati in vigore dal 1° gennaio 2022 per effetto della conversione in legge del D.L. 146/2021 (c.d. Decreto fiscale), si applicano anche per gli stipendi dei lavoratori domestici.

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