Le anticipazioni sulle novità della CU 2023

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile la prima bozza della CU 2023 e delle relative istruzioni di compilazione.

Nella compilazione si dovrà tener conto delle numerose novità intervenute dalla legge di bilancio 2022 in poi, ad esempio con riferimento ai criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico.

Ulteriori novità riguardano il bonus carburante esente di cui al D.L. 21/2022, le modifiche dei criteri di attribuzione del trattamento integrativo e l’abrogazione dell’ulteriore detrazione, l’elevazione del limite di esenzione dei fringe benefit e la previsione di nuovi oneri deducibili.

Per quanto concerne i dati previdenziali, si deve tenere in considerazione il trasferimento all’INPS della gestione sostitutiva dell’INPGI.

​Il termine per la consegna del modello sintetico ai percipienti e quello per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate del modello ordinario sono fissati al 16 marzo 2023 (il termine di trasmissione si sposta al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata).

Parte delle novità di seguito esaminate non hanno avuto impatto sul tracciato, essendo rimasti invariati i campi di riferimento, ma solo sulle istruzioni per la compilazione.

Detrazioni e crediti

​La novità di maggior interesse è quella relativa alla compilazione delle informazioni sulle detrazioni per familiari a carico, profondamente modificate a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di assegno unico universale, con effetto dal 1° marzo 2022.​ Da tale data hanno cessato di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni, per figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di 3 figli a carico. Inoltre, è abrogata la detrazione per famiglie numerose (presenza di almeno 4 figli), che quest’anno può essere riconosciuta nell’importo massimo di 200 euro per i primi due mesi del 2022 (100 al mese), anche se la nascita del quarto figlio è avvenuta successivamente. ​

Con riferimento alle detrazioni per figli a carico, occorre dunque distinguere i due periodi dell’anno: ante 1° marzo, in cui si applica la precedente disciplina e post 1° marzo 2022, in cui si applicano le nuove disposizioni.​

Ciò ha determinato la necessità di implementare le istruzioni dei punti 362 e seguenti e di introdurre due nuove colonne nella sezione dedicata all’esposizione dei “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”: la colonna 9, riservata all’indicazione del numero di mesi per cui spettano le detrazioni per figli a carico nel periodo ante 1° marzo; la colonna 10, riservata all’indicazione del numero di mesi per cui spettano le detrazioni per figli a carico a partire dal 1° marzo e relativo ai soli figli di età pari o superiore a 21 anni

Inoltre, si deve considerare che il decreto sostegni-ter ha inserito il nuovo comma 4-ter nell’articolo 12 del Tuir, il quale stabilisce che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel predetto articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.​ Conseguentemente, è richiesta la compilazione del prospetto dei familiari a carico a prescindere se spettano o meno le detrazioni.​​

Fringe benefit​ e bonus carburanti

L’art. 12 del D.L. n. 115/2022 ha previsto che, solo per il periodo d’imposta 2022, non concorrono alla formazione del reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, fino a 3.000,00 euro.​ Tali erogazioni confluiscono nel punto 474, dove devono essere riportate a prescindere dall’importo e ​anche se sono conferite in sostituzione del premio di risultato. Nel secondo caso occorre verificare anche i punti 573 (pdr convertito in benefit) e 580 (pdr convertito in erogazioni in natura).​

NB: rimane fermo che se il valore indicato nel punto 474 supera i 3.000 euro, deve essere assoggettato a tassazione ordinaria e quindi confluisce anche nei punti relativi ai redditi, ovvero i punti 1 e 2.

Per l’esposizione delle informazioni relative al bonus carburanti esente fino a 200 euro, introdotto dall’articolo 2 del D.L. n. 21/2022, che può essere erogato anche in sostituzione del premio di risultato, è stato inserito il nuovo punto 475 (bonus carburanti) nella sezione “Altri dati”. Nella sezione “Somme erogate per premi di risultato” sono previsti anche i nuovi punti 582 e 602 (di cui Bonus carburante) per indicare la quota di pdr convertita, appunto, in bonus carburante.​

NB: le istruzioni indicano che se si supera il limite di 200 euro le somme erogate a titolo di bonus carburanti sono soggette a tassazione ordinaria. Occorre tuttavia considerare che potrebbe esserci capienza nella soglia di 3.000 euro dei fringe benefit e che, quindi, si potrebbe far confluire l’importo eccedente i 200 euro in questa soglia (si richiamano in proposito i princìpi espressi dalla circolare n. 35/2022 dell’Agenzia delle entrate).

Pertanto, nel caso di superamento della soglia di 200 euro:

  • Se c’è capienza nei fringe benefit, si riporta il valore di 200 euro nel punto 475 e il residuo nel punto 474;
  • Se invece non c’è capienza, si riporta l’intero valore nel punto 474 e anche nei punti 1 o 2.​

Sia per il punto 474 che per il 475 vale poi la seguente considerazione: se il sostituto d’imposta effettua erogazioni in natura o di buoni carburante, tiene conto dell’eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, verificando l’esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.

Addizionali

​Nel caso di operazioni straordinarie senza estinzione del precedente sostituto e con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio, la cessione di ramo d’azienda), il punto 25 (Saldo 2021 – Addizionale comunale) deve essere compilato nelle rispettive CU, sia dal soggetto cedente sia da quello subentrante, riportando unicamente quanto da ciascuno trattenuto. Si sottolinea che il punto è quello in cui deve essere indicato il saldo dell’addizionale comunale all’Irpef 2021, determinato in sede di conguaglio 2021 e trattenuto in 9 rate nel 2022.

Resta fermo che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, diversamente, il punto 25 dovrà essere presente solo nella CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato tali trattenute, pertanto tale dato non si dovrà riportare nella CU eventualmente conguagliante.

​Viene inoltre precisato che, anche in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto d’imposta, nei punti 22 (addizionale regionale all’Irpef), 26 (acconto 2022 - Addizionale comunale) e 27 (Saldo 2022 – Saldo comunale), devono essere indicate le somme trattenute dai precedenti sostituti d‘imposta (in analogia a quanto avviene in caso si operazioni di conguaglio in presenza di altre CU).​

Le ulteriori novità

​Si riportano, in sintesi, le seguenti ulteriori novità/precisazioni che interessano la dichiarazione 2023.

Le ulteriori modifiche/precisazioni relative ai “Dati fiscali”:

  • Trattamento integrativo: il tracciato relativo ai dati del trattamento integrativo non ha subìto modifiche, ma si dovrà tener conto delle modifiche normative intervenute dal periodo d’imposta 2022. Dal 1° gennaio 2022, in particolare, il trattamento integrativo è riconosciuto per un importo pari a 1.200 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati e il reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro. È comunque riconosciuto se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma di determinate detrazioni (si veda l’art. 1, comma 3 lett. a) della L. n. 234/2021) sia di ammontare superiore all’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo. In questo caso il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.
  • Ulteriore detrazione: è stata definitivamente abrogata dal 2022. Conseguentemente, è stato eliminato il punto 368 (Ulteriore detrazione) e nelle istruzioni relative al punto 469 (Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio) non si fa più riferimento al recupero dell’ulteriore detrazione non spettante effettuato dopo il conguaglio.
  • Docenti e ricercatori: vengono fornite indicazioni per la compilazione della CU del docente e del ricercatore rientrati prima del periodo d’imposta in essere al 31 dicembre 2019 e che hanno esercitato, previo versamento della somma necessaria (5 o 10%), l’opzione di prolungare il periodo di applicazione del regime impositivo di favore secondo quanto disposto dall’art. 44, c. 3-ter del D.L. n. 78/2010 (8 periodi d’imposta quando l’interessato abbia almeno un figlio minore d’età; 11 periodi d’imposta nell’ipotesi in cui il soggetto abbia due figli minori d’età a carico; 13 periodi d’imposta nel caso in cui l’interessato abbia almeno 3 figli minori d’età a carico). In particolare, le somme che non hanno concorso a formare il reddito (90%) dovranno essere riportate tra i redditi esenti di cui al punto 463, indicando nel punto 462 il nuovo codice 15. Nella CU lavoro autonomo il codice 15 dovrà essere indicato nel punto 6 e l’importo esente nel punto 7. Se il sostituto non ha previsto l’abbattimento dell’imponibile, pur sussistendone le condizioni, dovrà compilare le annotazioni con il nuovo codice CV, indicando l’importo, cosicché il percipiente possa fruire dell’agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi.
  • Previdenza complementare: non è cambiato il tracciato (punti da 411 a 427), ma sono state integrate le istruzioni in quanto da quest’anno devono essere indicati anche i dati relativi ai contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 252/2005.​ Ulteriori implementazioni delle istruzioni sono poi relative alle modalità di esposizione delle informazioni sulle prestazioni erogate dai PEPP tra i «Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta».-         
  • Redditi esentier la compilazione del punto 464 è stato previsto il nuovo codice 26 da indicare nel caso di somme percepite dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico, assunto dalla start-up che in base all’art. 12-quinquies del D.L n. 146 del 2021, non concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo.
  • Oneri detraibili: nella tabella A – Oneri per i quali spetta la detrazione del 19% sono stati inseriti i seguenti nuovi codici: 46 – interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022​; 47 – interessi per prestiti o mutui agrari stipulati dal 1° gennaio 2022​; 48 – interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale stipulati dal 1° gennaio 2022.
  • Detrazioni per canoni di locazione: sono state modificate le istruzioni relative alla compilazione del punto 370, per accogliere la modifica dell’art. 16 del TUIR che interessa la stipula dei contratti di locazione da parte dei giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti. È stata inoltre prevista una nuova annotazione BG da compilare se nel corso dell’anno si sono stipulati uno o più contratti di locazione, per indicare le diverse tipologie di canoni. In ogni caso, si tratta di detrazioni che esulano dal rapporto di lavoro e che il sostituto non è obbligato a far transitare dal cedolino ove richiesto dal dipendente.
  • Assistenza fiscale: da quest’anno, anche i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale trasmettono direttamente all’Agenzia delle entrate, in via telematica, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Le modifiche ai Dati previdenziali e assistenziali:

  • Sezione INPS – Lavoratori subordinati, le istruzioni precisano che a seguito del trasferimento dal 1° luglio 2022 della funzione previdenziale svolta dall’INPGI limitatamente alla gestione sostitutiva, i dati dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, vanno riportati nella Sezione 1 –INPS – Lavoratori subordinati per il periodo decorrente dal 1° luglio 2022. Nel caso che allo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (variazione nel corso dell’anno di Ente pensionistico di appartenenza) potranno essere compilati distinti prospetti dei dati previdenziali ed assistenziali.
  • Sezione INPS – Lavoratori subordinati – Casi particolari, da quest’anno si dovrà indicare anche la contribuzione «correlata» versata ai sensi dell’art. 41, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, ovvero quella utile al conseguimento della pensione anticipata versata dal datore in relazione agli accordi stipulati con i lavoratori nell’ambito del contratto di espansione.
  • Sezione INPS – GESTIONE SEPARATA Parasubordinati, con riferimento al punto 45 (Compensi corrisposti al lavoratore), l’Agenzia precisa che il principio di cassa allargato non trova applicazione per i compensi erogati quali redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. l (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).
  • Sezione INPS – Soci cooperative Artigiane, viene segnalato deve essere compilata per indicare i redditi ai fini previdenziali corrisposti da Sostituto che riveste la tipologia di Cooperativa artigiana. Ai soci che hanno compilato il punto 8 della sezione «dati anagrafici relativi al dipendente» e hanno inserito il codice Z3, poiché titolari di un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L- 142/2001.

 

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