Le anticipazioni sulle novità della CU 2023
A cura della Redazione
L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile la prima bozza della CU 2023 e delle relative istruzioni di compilazione.
Nella compilazione si dovrà tener conto delle numerose novità intervenute dalla legge di bilancio 2022 in poi, ad esempio con riferimento ai criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico.
Ulteriori novità riguardano il bonus carburante esente di cui al D.L. 21/2022, le modifiche dei criteri di attribuzione del trattamento integrativo e l’abrogazione dell’ulteriore detrazione, l’elevazione del limite di esenzione dei fringe benefit e la previsione di nuovi oneri deducibili.
Per quanto concerne i dati previdenziali, si deve tenere in considerazione il trasferimento all’INPS della gestione sostitutiva dell’INPGI.
Il termine per la consegna del modello sintetico ai percipienti e quello per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate del modello ordinario sono fissati al 16 marzo 2023 (il termine di trasmissione si sposta al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata).
Parte delle novità di seguito esaminate non hanno avuto impatto sul tracciato, essendo rimasti invariati i campi di riferimento, ma solo sulle istruzioni per la compilazione.
Detrazioni e crediti
La novità di maggior interesse è quella relativa alla compilazione delle informazioni sulle detrazioni per familiari a carico, profondamente modificate a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di assegno unico universale, con effetto dal 1° marzo 2022. Da tale data hanno cessato di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni, per figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di 3 figli a carico. Inoltre, è abrogata la detrazione per famiglie numerose (presenza di almeno 4 figli), che quest’anno può essere riconosciuta nell’importo massimo di 200 euro per i primi due mesi del 2022 (100 al mese), anche se la nascita del quarto figlio è avvenuta successivamente.
Con riferimento alle detrazioni per figli a carico, occorre dunque distinguere i due periodi dell’anno: ante 1° marzo, in cui si applica la precedente disciplina e post 1° marzo 2022, in cui si applicano le nuove disposizioni.
Ciò ha determinato la necessità di implementare le istruzioni dei punti 362 e seguenti e di introdurre due nuove colonne nella sezione dedicata all’esposizione dei “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”: la colonna 9, riservata all’indicazione del numero di mesi per cui spettano le detrazioni per figli a carico nel periodo ante 1° marzo; la colonna 10, riservata all’indicazione del numero di mesi per cui spettano le detrazioni per figli a carico a partire dal 1° marzo e relativo ai soli figli di età pari o superiore a 21 anni
Inoltre, si deve considerare che il decreto sostegni-ter ha inserito il nuovo comma 4-ter nell’articolo 12 del Tuir, il quale stabilisce che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel predetto articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. Conseguentemente, è richiesta la compilazione del prospetto dei familiari a carico a prescindere se spettano o meno le detrazioni.
Fringe benefit e bonus carburanti
L’art. 12 del D.L. n. 115/2022 ha previsto che, solo per il periodo d’imposta 2022, non concorrono alla formazione del reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, fino a 3.000,00 euro. Tali erogazioni confluiscono nel punto 474, dove devono essere riportate a prescindere dall’importo e anche se sono conferite in sostituzione del premio di risultato. Nel secondo caso occorre verificare anche i punti 573 (pdr convertito in benefit) e 580 (pdr convertito in erogazioni in natura).
| NB: rimane fermo che se il valore indicato nel punto 474 supera i 3.000 euro, deve essere assoggettato a tassazione ordinaria e quindi confluisce anche nei punti relativi ai redditi, ovvero i punti 1 e 2. |
Per l’esposizione delle informazioni relative al bonus carburanti esente fino a 200 euro, introdotto dall’articolo 2 del D.L. n. 21/2022, che può essere erogato anche in sostituzione del premio di risultato, è stato inserito il nuovo punto 475 (bonus carburanti) nella sezione “Altri dati”. Nella sezione “Somme erogate per premi di risultato” sono previsti anche i nuovi punti 582 e 602 (di cui Bonus carburante) per indicare la quota di pdr convertita, appunto, in bonus carburante.
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NB: le istruzioni indicano che se si supera il limite di 200 euro le somme erogate a titolo di bonus carburanti sono soggette a tassazione ordinaria. Occorre tuttavia considerare che potrebbe esserci capienza nella soglia di 3.000 euro dei fringe benefit e che, quindi, si potrebbe far confluire l’importo eccedente i 200 euro in questa soglia (si richiamano in proposito i princìpi espressi dalla circolare n. 35/2022 dell’Agenzia delle entrate). Pertanto, nel caso di superamento della soglia di 200 euro:
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Sia per il punto 474 che per il 475 vale poi la seguente considerazione: se il sostituto d’imposta effettua erogazioni in natura o di buoni carburante, tiene conto dell’eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma, verificando l’esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.
Addizionali
Nel caso di operazioni straordinarie senza estinzione del precedente sostituto e con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio, la cessione di ramo d’azienda), il punto 25 (Saldo 2021 – Addizionale comunale) deve essere compilato nelle rispettive CU, sia dal soggetto cedente sia da quello subentrante, riportando unicamente quanto da ciascuno trattenuto. Si sottolinea che il punto è quello in cui deve essere indicato il saldo dell’addizionale comunale all’Irpef 2021, determinato in sede di conguaglio 2021 e trattenuto in 9 rate nel 2022.
Resta fermo che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, diversamente, il punto 25 dovrà essere presente solo nella CU rilasciata dal sostituto che ha effettuato tali trattenute, pertanto tale dato non si dovrà riportare nella CU eventualmente conguagliante.
Viene inoltre precisato che, anche in caso di operazioni straordinarie senza estinzione del sostituto d’imposta, nei punti 22 (addizionale regionale all’Irpef), 26 (acconto 2022 - Addizionale comunale) e 27 (Saldo 2022 – Saldo comunale), devono essere indicate le somme trattenute dai precedenti sostituti d‘imposta (in analogia a quanto avviene in caso si operazioni di conguaglio in presenza di altre CU).
Le ulteriori novità
Si riportano, in sintesi, le seguenti ulteriori novità/precisazioni che interessano la dichiarazione 2023.
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Le ulteriori modifiche/precisazioni relative ai “Dati fiscali”:
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Le modifiche ai Dati previdenziali e assistenziali:
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