Le novità del 770/2022

A cura della Redazione

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 11224/2022 del 14 gennaio 2022 ha approvato il modello 770/2022, relativo all’anno d’imposta 2021. Il successivo 15 aprile, a norma del punto 1.4 del citato provvedimento, ha apportato alcune modifiche sia al modello sia alle relative istruzioni.

Il modello 770/2022 deve essere presentato telematicamente entro il 31 ottobre 2022 (ovvero entro lo stesso termine previsto per le CU 2022 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

Di seguito si fornisce una sintesi delle novità che interessano i quadri destinati all’esposizione dei dati relativi all’amministrazione del personale.

Quadro ST

Sezione 1 (Erario) - Punto 2 (Ritenute operate)

  • Deve essere indicato anche l’importo del trattamento integrativo di cui al DL n. 3/2020 che il sostituto ha provveduto a recuperare. Previsto anche il nuovo codice P - se il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2021), ma pertinente l’anno precedente (2020) - da indicare nel punto 10 (vedi in seguito).
  • Deve essere indicato anche l’importo dell’Irpef che il sostituto ha recuperato a rate nell’anno 2021 ma riferito all’anno precedente 2020, versato con i codici tributo 1066 ovvero 103E (Ritenute, comprese le rate corrispondenti al recupero dell’ulteriore detrazione, sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno – v. ris. 6/2021).
  • N.B. – Sono state tolte le istruzioni riferite al riversamento del c.d. Bonus Renzi (sostituito integralmente dal trattamento integrativo).

Sezione 1 (Erario) - Punto 10 (Note)

  • Eliminato il codice «M» che era utilizzato per indicare se il versamento si riferiva alle ritenute sui redditi da pensione non superiori a 18.000 euro ex art. 38, c. 7, D.L. 78/2010.
  • Previsto il nuovo codice «P» per indicare se il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2021), ma pertinente l’anno precedente (2020).

Sezione 1 e 2 (Erario e addizionale regionale) - Punti 15 e 16 (Sospensione Covid: Nota e importo sospeso)

  • Le istruzioni precisano che: Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e hanno proseguito nei versamenti anche nell’anno 2021, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16
  • NB: Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2022 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.

Sezioni 1 e 2 (Erario e Addizionale regionale - Punto 15 (Sospensione Covid: Nota)

  • Previsti i nuovi codici (utilizzabili per le sospensioni dei versamenti riproposte anche per il 2021 a favore delle federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche a favore delle attività di allevamento nelle aree soggette a restrizioni sanitarie):

13 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute nell’anno 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall’art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall’art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE)

14 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2021 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022 dall’art. 1, comma 923 della Legge n. 234/2021, per i quali è stata disposta la riscossione dall’art. 1, comma 924 della Legge 234/2021 senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. (SOLO PRIMA SEZIONE)

15 - Se il sostituto di imposta che svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ha operato ritenute e trattenute relative al mese di dicembre 2021 ovvero relative alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e prorogati al 31 luglio 2022 come previsto dal comma 6-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE) 

Sezioni 1 e 2 (Erario e Addizionale regionale) - Punto 16 (Sospensione Covid: Importo sospeso) 

  • È stata modificata l’attenzione riferita al caso in cui siano esposti i codici da 1 a 12 più i nuovi codici 13, 14 e 15 nel campo 15, che ora è formulata come segue: ATTENZIONE: In presenza dei codici Covid 19 da 1 a 12 nel campo 15, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 "Importo versato" (indicando le rate versate nel 2021), 10 "note" (nelle sole ipotesi di note “F»,»L»,»Q», «S») 11 "codice tributo", 13 "Codice regione" e 16 "importo sospeso". Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dai codici 13, 14 e 15 (Nuovi codici per attività sportive e di allevamento), devono compilare i campi 1 "mese e anno", 2 "ritenute operate", 7 "Importo versato" (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 "note" (nelle sole ipotesi di note “F», «K», «L», «Q», «S»), 11 "codice tributo», 13 «codice regione»  e 16 "importo sospeso". Si ricorda che nella compilazione dei versamenti in presenza dei codici Covid 19 non valgono le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del presente quadro e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.        

Sospensione dei versamenti modalità di compilazione del rigo   - esempio

Si supponga, ad esempio, che per effetto delle disposizioni emanate per l’emergenza COVID qualificate con un codice da 1 a 12, il sostituto abbia effettuato nell’anno 2020, tre versamenti parziali di 100 euro ciascuno a fronte di un importo di ritenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 1.000 euro utilizzando la disposizione normativa di cui alla nota 3 e che nell’anno 2021 abbia effettuato sei versamenti parziali di 100 euro ciascuno. 

In tal caso, nel modello 770/2021 (anno di imposta 2020) la compilazione è stata la seguente:

quadro ST, prima sezione

punto 1, 03/2020

punto 2, 1.000

punto 7, 300

punto 11, 1001

punto 15, 3

punto 16, 700

Nel modello 770/2022 la compilazione dovrà essere la seguente:

quadro ST, prima sezione

punto 7, 600

punto 11, 1001

punto 15, 3

punto 16, 100


Quadro SV

  • Previsto il seguente nuovo codice, utilizzabile per le sospensioni dei versamenti riproposte anche per il 2021 a favore delle attività di allevamento nelle aree soggette a restrizioni sanitarie:

15 - Se il sostituto di imposta che svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ha operato ritenute e trattenute relative al mese di dicembre 2021 ovvero relative alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e prorogati al 31 luglio 2022 come previsto dal comma 6-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022)

Punto 16 (Sospensione Covid: Importo sospeso)

  • Anche in questo caso è cambiata l’attenzione nel caso di compilazione del punto 16 (in cui deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi – sospensione Covid 19 - alla data del 1 gennaio 2022 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15). ATTENZIONE: In presenza dei codici Covid 19 nel campo 15 (5, 6, 7, 8, 11 e 12), nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 (indicando le rate versate nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note “F», «L», «Q», «S») 11 e 16. Invece, i sostituti che nel corso del 2021 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 15, devono compilare i campi 1, 2, 7 (indicando i versamenti effettuati nel 2021), 10 (nelle sole ipotesi di note “F», «K», «L», «Q», «S»), 11 e 16. Si ricorda che nella compilazione dei versamenti in presenza dei codici Covid 19 non valgono le regole di aggregazione previste per l’esposizione dei dati nel presente quadro e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice. 

Quadro SX

Rigo SX42, Credito di cui all’art.1 comma 2 sexies D.L. 209 del 2002 (credito maturato a seguito dei versamenti dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi di compagnie estere operanti in regime di LPS):

  • Alle colonne 3 (importo del credito acquisito per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie) e 5 (importo del credito ceduto per effetto di cessioni avvenute infragruppo o per effetto di operazioni straordinarie) nelle istruzioni sono state aggiunte le seguenti parole: «ovvero per effetto di nuovo affidamento di incarico alla riscossione (circolare n. 41 del 2012)»
  • Eliminata la colonna 7, riguardante «importo dell’eventuale eccedenza di imposta restituita al contraente al momento di liquidazione della polizza»; le successive colonne 8, 9, 10 e 11 sono state rinumerate in 7, 8, 9 e 10.
  • Nella nuova colonna 8 (importo del credito residuo alla data del 31 dicembre 2021) la formula è stata così corretta: colonna 1 + colonna 2 + colonna 3 – colonna 5 – colonna 7.
  • Nella nuova colonna 9 (importo di colonna 8 che si intende utilizzare in compensazione) è stato aggiunto quanto segue: comprensivo dell’eccedenza di imposta restituita al contraente al momento di liquidazione della polizza, avvalendosi del Mod. F24 (codice tributo 6780).

Rigo SX47 Credito bonus IRPEF (ex bonus Renzi)

  • Le informazioni, vista l’abrogazione del bonus, riguardano solo la gestione del credito residuo, conseguentemente, sono state eliminate le colonne 2 e 3 relative all’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d’imposta all’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Rigo SX49 Trattamento integrativo

  • Inserita colonna 1 (credito residuo) per indicare il credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 della precedente dichiarazione. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto.
  • Modificate le istruzioni della colonna 3 (credito recuperato erogato anno corrente): indicare l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nell’anno in corso e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E. Si precisa che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti d’imposta. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 393 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare del trattamento integrativo eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 400). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto.
  • Modificate le istruzioni della colonna 5 (credito recuperato erogato anno precedente):  l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l’anno precedente e recuperato ratealmente nell’anno corrente dal sostituto d’imposta (eliminato: in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio), da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E (eliminata la precisazione che non si tratta del credito utilizzato in compensazione, ma quello recuperato al sostituito in quanto non spettante…), indicando la nota P nel campo 10. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 395 delle CU trasmesse (eliminata l’indicazione che l’importo era al netto di quanto eventualmente già recuperato dal precedente sostituto). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto.
  • Confermate le istruzioni delle colonne 2 (credito maturato nell’anno), 4 (credito da recuperare), 6 (credito da utilizzare in F24) e 7 (credito residuo).

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