Rete di impresa e codatorialità: comunicazioni obbligatorie e altri adempimenti

A cura della Redazione

È sempre più frequente, nel contesto economico di riferimento, il ricorso a forme di cooperazione fra imprese che detengono o perseguono interessi comuni.

Uno dei principali strumenti giuridici con cui si concretizza la cooperazione è indubbiamente quello del contratto di rete, con cui le imprese si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti alle proprie attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune determinate attività relative all’oggetto di ciascuna impresa. Con il contratto di rete le aziende (retiste) si impegnano a esercitare in comune l'attività di impresa, collaborare nell’ambito delle rispettive imprese e, inoltre, a scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche.

Reti miste imprese-professionisti (art. 12, L. n. 81/2017): al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’art. 3, co. 4-ter e ss, del D.L. n. 5/2009, con accesso alle relative provvidenze in materia.

La sussistenza di un contratto di rete rende molto frequente, per evidenti ragioni pratiche, la mobilità del personale tra aziende retiste.

A tal proposito, si deve considerare che il nostro ordinamento prevede norme di favore per l’ipotesi del distacco di personale che avvenga tra aziende retiste. In tali casi, infatti, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso (art. 7, L. 99/2013).

Proprio con riferimento a tale aspetto, l'INL ha già avuto modo di precisare che nel caso in cui il contratto di rete preveda la codatorialità nei confronti di tutti o solo alcuni dei lavoratori dipendenti di ciascuna impresa, tale circostanza deve risultare dallo stesso contratto, così come deve risultare dal contratto la "platea" dei lavoratori che vengono, in questo modo, messi "a fattor comune" al fine di collaborare agli obiettivi comuni (INL, circ. 29.3.2018, n. 7). Detti lavoratori devono essere formalmente assunti, mediante l'assolvimento dei relativi adempimenti di legge (comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, consegna della dichiarazione di assunzione e registrazioni sul Libro unico del lavoro) da una delle imprese partecipanti anche laddove si tratti di socio di cooperativa.

Al fine di dare compiuta attuazione alle norme in materia, il Ministero del Lavoro, in data 22 febbraio 2022, ha pubblicato nella sezione pubblicità legale del proprio sito istituzionale il decreto n. 205 del 29 ottobre 2021, con cui ha definito le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito dei contratti di rete. Il decreto si applica anche nell’ipotesi di comunicazione dei lavoratori in distacco tra aziende retiste.

A stretto giro, l’INL ha fornito le prime indicazioni al riguardo.

Le indicazioni ministeriali

 

Il richiamato decreto dello scorso ottobre, oggetto di recente pubblicazione, ha innanzitutto definito l’ambito di applicazione delle norme in materia di comunicazioni obbligatorie in caso di contratto di rete. Come anticipato, la comunicazione riguarda i rapporti di lavoro in regime di codatorialità, nonché il distacco di lavoratori tra retiste. Diversamente, nel caso di co-assunzione in agricoltura, non trovano applicazione le norme in esame ma rimane applicabile il D.M. 27 marzo 2014.

Quanto ai soggetti obbligati, il decreto specifica che le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, ivi comprese le comunicazioni di distacco fra retisti, sono effettuate telematicamente per il tramite del modello “Unirete”, messo a disposizione sul sito www.servizi.lavoro.gov.it.

Le imprese aderenti al contratto di rete effettuano tali comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

La retribuzione imponibile ai fini previdenziali è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa di provenienza, fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile dal contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella denuncia mensile Uniemens all’INPS a cura dell’impresa di provenienza.

Quanto al LUL, il decreto specifica che i lavoratori in codatorialità sono iscritti sul libro unico del lavoro dell’impresa di provenienza e le relative annotazioni evidenziano separatamente l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.

Le sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione sono a carico dell’impresa di individuata quale referente.

Le prime indicazioni dell’INL

 

Con la nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022, l’INL ha fornito le prime indicazioni in merito all’utilizzo del modello “Unirete”.

La nota precisa che le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del D.M. n. 205/2021.

In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio u.s., sarà invece possibile effettuare le comunicazioni entro il giorno 24 marzo compreso.

Gli adempimenti comunicativi devono essere effettuati da un’unica impresa retista, allo scopo individuata come referente nel contratto di rete, che deve allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di quest’ultime, dell’impresa referente.

I modelli disponibili sono:

-       Modello Unirete Assunzione, con cui l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità.

I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore. Il contratto collettivo di lavoro applicato al lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.

Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione Unilav Assunzione resta sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità.

Da ciò consegue che l’impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente individuata quale datore di lavoro di riferimento del lavoratore. Tale coincidenza, peraltro, risulta certamente interdetta in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro preesistente al contratto di rete sia stato instaurato con impresa diversa da quella referente per le comunicazioni.

-       Il Modello Unirete Trasformazione, da compilare nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In particolare, con riferimento all’istituto del distacco, andrà specificato nell’apposito campo se l’invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.

-       Il Modello Unirete Proroga dovrà essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.

-       Il Modello Unirete Cessazione, che trova utilizzo nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell’impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità. Nel caso di cessazione dell’intera rete, l’impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e per effetto di tale comunicazione cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune.

Il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità viene definito in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione UniRete come datore di lavoro di riferimento ed in virtù dell’imponibile retributivo determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa. Resta fermo che laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo.

 

Quanto a regime di solidarietà, si evidenzia che l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro può essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell’adempimento dell’uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti. Occorre infatti considerare che nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un’unica impresa. La stipula del contratto di rete e dell’accordo di co-datorialità, infatti, implica l’insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, in capo a quest’ultimi, l’obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.

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