Servizio civile universale: NASpI e compensi totalmente cumulabili
A cura della Redazione
Il compenso erogato agli operatori in servizio civile universale è totalmente cumulabile con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. È quanto chiarito dall’INPS, con un recente messaggio che cambia un precedente orientamento consolidato (almeno fino al 2017).
L’INPS, con il messaggio n. 1800 del 29 aprile 2022, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla cumulabilità tra l’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e l’assegno corrisposto agli operatori in servizio civile universale.
La normativa che disciplina la materia, recentemente, è mutata e, di conseguenza, l’Istituto previdenziale è intervenuto al fine di precisarne meglio la portata.
In particolare, si ricorda che il D.Lgs. 77/2002 non poneva alcuna disciplina in ordine alla natura delle somme percepite dai volontari del servizio civile, qualificate dall’Agenzia delle Entrate (circ. 24/2004) quali redditi da collaborazione coordinata e continuativa ex art. 50, lett. c-bis), del DPR 917/1986.
|
Art. 50, c. 1, lett. c-bis, TUIR 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: [OMISSIS] c bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 49, c. 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, c. 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. [OMISSIS] |
In virtù di quanto sopra, dunque, lo stesso INPS aveva chiarito, con la circolare 142/2015, che le somme percepite dai volontari del servizio civile dovessero essere ricondotte all’ipotesi normativa di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22/2015, in materia di cumulo della prestazione NASpI con i redditi da lavoro autonomo, con la conseguenza che il compenso da servizio civile volontario fosse, pertanto, da ritenersi cumulabile con la prestazione di disoccupazione, con abbattimento della stessa nella misura pari all’80% del compenso previsto.
Nel 2017, tuttavia, il citato D.Lgs. 77/2022 è stato abrogato e sostituito da un altro decreto legislativo e, precisamente, dal D.Lgs. 40/2017, il quale prevede che:
- il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità;
- gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
La suddetta novella, determina, in sostanza una nuova e diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale, con conseguente possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con i predetti compensi. Ulteriore conseguenza della novità in commento – aggiunge l’INPS, nel messaggio 1800/2022 – è che il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale non è tenuto a effettuare all’Istituto alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.
Non solo. Con riferimento alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che, in attuazione della pregressa disciplina, - sono state oggetto di riduzione in presenza di contestuale svolgimento del servizio civile, l’INPS chiarisce che le stesse potranno essere, su istanza di parte, oggetto di riliquidazione da parte delle Strutture territorialmente competenti.
Detta riliquidazione, infine, può trovare applicazione retroattivamente con il solo limite dei rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato ovvero per il decorso del termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 47, c. 6, del DPR 639/1970 (quanto alla sola NASpI), o della prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione ai sensi dell’art. 47-bis del DPR 639/1970 (quanto alla sola NASpI).
Per la DIS-COLL, invece, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale.
Riproduzione riservata ©