Under 36 e donne svantaggiate: l’esonero di luglio non è arretrato
A cura della Redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2598 del 10 luglio 2023, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS dei dati relativi alla fruizione degli esoneri previsti per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 e di donne svantaggiate.
Con riferimento all’esonero under 36 (sia ex L. 178/2020 che ex L. 197/2022), si precisa che, per quanto attiene al recupero dell’esonero per le mensilità pregresse, la valorizzazione dell’elemento
Al paragrafo 11, Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che i
Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che i
Si specifica, inoltre, che i suddetti
Si precisa che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.
Con riferimento all’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate (sia ex L. 178/2020 che ex L. 197/2022), si precisa che, per quanto attiene al recupero del pregresso, anche in questo caso, la valorizzazione dell’elemento
Al paragrafo11, Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, si precisa che il
Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, si precisa che il
Si specifica, inoltre che, entrambi i suddetti CodAgio, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce con competenza settembre 2023 da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023 (cfr. la circolare 65/2019).
Le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.
Infine, a parziale rettifica di quanto indicato nelle circolari 57/2023 e 58/2023, l’INPS precisa che l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework è a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.
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