Agenzie di somministrazione: siglata l'intesa per il rinnovo del CCNL
A cura della Redazione
Il 16 maggio u.s. è stata siglata l'intesa tra le parti sociali che rivede il testo del CCNL per le agenzie di lavoro interinale.
Tra le novità contenute nell'accordo quella di maggior risalto riguarda la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Più precisamente le parti sociali hanno deciso che dopo 36 mesi di missioni effettuate dal lavoratore "somministrato" presso lo stesso utilizzatore e nell'ambito della medesima somministrazione o reiterazione senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro in essere con l'agenzia si trasformi in rapporto a tempo indeterminato. In questo caso il lavoratore sarà mantenuto alle dipendenze dell'agenzia per un periodo pari ad almeno 12 mesi salvo il caso in cui il lavoratore rifiuti una congrua offerta di lavoro.
Nel computo dei 36 mesi sono considerati utili i periodi di infortunio, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, i periodi di formazione propedeutici all'avvio in missione, i periodi di interruzione della missione per ferie e festività ed il periodo di formazione per l'aggiornamento professionale.
Nel caso in cui l'agenzia non possa più mantenere alle proprie dipendenze il lavoratore assunto a tempo indeterminato per mancanza di occasioni di lavoro, al lavoratore dovrà essere assicurata per un periodo massimo di 6 mesi (o 7 per gli over 50) un'indennità di disponibilità di importo pari a 700 euro mensili (50% a carico Agenzia e 50% a carico ente previdenziale) per favorire nuove opportunità di lavoro e politiche attive.
L'accordo prevede anche che alle lavoratrici in gravidanza per le quali la missione cessi nell'arco dei primi 180 giorni della stessa è corrisposta un'indennità una tantum pari a 1.400 euro a carico della bilateralità.
Si ricorda infine che le parti hanno deciso di attivare l'attivazione di un fondo di previdenza integrativa di settore che sarà alimentato dai contributi del lavoratore e da quelli dell'agenzia di somministrazione.
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