Dirigenti Imprese Autotrasporto - Accordo di rinnovo 18-05-2023
A cura della Redazione
Il 18 maggio 2023 si sono incontrate le parti CONFETRA e MANAGERITALIA per stipulare l’Accordo di Rinnovo per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato.
Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:
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Dirigenti |
Minimo |
Aumenti |
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1.12.2023 |
1.7.2024 |
1.7.2025 |
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Assunti o nominati fino al 31.8.1997 |
2.780,00 |
2.930,00 |
3.080,00 |
3.230,00 |
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Assunti o nominati dall'1.9.1997 |
3.000,00 |
3.150,00 |
3.300,00 |
3.450,00 |
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Assunti o nominati dall’1.1.2013 |
3.500,00 |
3.650,00 |
3.800,00 |
3.950,00 |
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Assunti o nominati dall’1.1.2017 |
3.800,00 |
3.950,00 |
4.100,00 |
4.250,00 |
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Assunti o nominati dall’1.12.2023 |
3.950,00 |
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Assunti o nominati dall’1.7.2024 |
4.100,00 |
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Assunti o nominati dall’1.7.2025 |
4.250,00 |
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Superminimo: ai dirigenti compete, sulla retribuzione di fatto, e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento da calcolarsi, in percentuale, così come previsto dagli accordi di rinnovo del 20.9.2001, 16.4.2004, 6.4.2005, 31.7.2007 e 31.3.2010. Elemento di maggiorazione: € 309,87; non spetta ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 30.4.1996. Contingenza: conglobata nel minimo. Aumenti: tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende successivamente al 31.12.2019, ad eccezione di quelli concessi con clausola espressa di non assorbibilità. |
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Una tantum
Ad integrale copertura del periodo 1.1.2022 – 31.12.2022, ai dirigenti in forza alla data del 18.5.2023, verrà corrisposto un importo una tantum di € 1.500,00 lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches secondo le seguenti scadenze: € 700,00 con la retribuzione di giugno 2023; € 800,00 con la retribuzione di novembre 2023.
Ai dirigenti assunti nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022, in forza alla data del 15.5.2023, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo suddetto.
L’importo una tantum non è utile agli effetti del computo del TFR né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches, l’importo totale o residuo dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.
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