Dirigenti Imprese Autotrasporto - Accordo di rinnovo 18-05-2023

A cura della Redazione

Il 18 maggio 2023 si sono incontrate le parti CONFETRA e MANAGERITALIA per stipulare l’Accordo di Rinnovo per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato.

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:

 

Dirigenti

Minimo

Aumenti

1.12.2023

1.7.2024

1.7.2025

Assunti o nominati fino al 31.8.1997

2.780,00

2.930,00

3.080,00

3.230,00

Assunti o nominati dall'1.9.1997

3.000,00

3.150,00

3.300,00

3.450,00

Assunti o nominati dall’1.1.2013

3.500,00

3.650,00

3.800,00

3.950,00

Assunti o nominati dall’1.1.2017

3.800,00

3.950,00

4.100,00

4.250,00

Assunti o nominati dall’1.12.2023

3.950,00

-

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Assunti o nominati dall’1.7.2024

4.100,00

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Assunti o nominati dall’1.7.2025

4.250,00

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Superminimo: ai dirigenti compete, sulla retribuzione di fatto, e a titolo di superminimo contrattuale, un aumento da calcolarsi, in percentuale, così come previsto dagli accordi di rinnovo del 20.9.2001, 16.4.2004, 6.4.2005, 31.7.2007 e 31.3.2010.

Elemento di maggiorazione: € 309,87; non spetta ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 30.4.1996.

Contingenza: conglobata nel minimo.

Aumenti: tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende successivamente al 31.12.2019, ad eccezione di quelli concessi con clausola espressa di non assorbibilità.

 

 

 

Una tantum

Ad integrale copertura del periodo 1.1.2022 – 31.12.2022, ai dirigenti in forza alla data del 18.5.2023, verrà corrisposto un importo una tantum di € 1.500,00 lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches secondo le seguenti scadenze: € 700,00 con la retribuzione di giugno 2023; € 800,00 con la retribuzione di novembre 2023.

Ai dirigenti assunti nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022, in forza alla data del 15.5.2023, l’importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo suddetto.

L’importo una tantum non è utile agli effetti del computo del TFR né di alcun istituto contrattuale. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches, l’importo totale o residuo dell’una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

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