I nuovi minimi del CCNL Assopiastrelle- Confindustria

A cura della Redazione

Il 23 gennaio 2003, l'Assopiastrelle-Confindustria ha comunicato la suddivisione della prima tranche dei minimi retributivi e delle IPO da valere per l'anno 2003 del CCNL 19/02/2002 applicato ai dipendenti delle aziende industriali ceramiche assopiastrelle.  

Minimi

Categorie

Scala

dall'1.1.2003

Una tantum

Versamento al Fondo

Minimo

IPO

A

198

1.550,00

  82,88

301

329

B1

182

1.440,00

124,98

277

303

B2

168

1.440,00

  38,33

256

280

C1

155

1.250,00

  96,66

236

258

C2

148

1.250,00

  71,41

225

246

C3

143

1.250,00

  31,01

218

238

D1

138

1.140,00

104,75

210

230

D2

132

1.140,00

  57,73

201

220

D3

125

1.140,00

  40,23

190

208

E1

117

1.060,00

  68,72

178

194

E2

110

1.060,00

  52,25

167

182

F

100

1.046,00

  10,26

152

166

Una tantum

A tutti i dipendenti in forza e con diritto a trattamento economico alla data del 19.12.2002, verrà corrisposta una somma una tantum (come da tabella sopra riportata), rapportata al periodo di servizio 1/07/2002-31/12/2002.

Nell'ambito delle misure finalizzate ad incentivare la previdenza complementare, ai dipendenti iscritti a Foncer, in luogo della erogazione di tale una tantum, verrà riconosciuto un importo  (come da tabella sopra riportata), da versare al fondo pensione contrattuale (Foncer).

Il lavoratore aderente a Foncer che voglia optare per il pagamento dell'una tantum, in luogo del versamento al Fondo, dovrà presentare all'azienda specifica richiesta scritta in tal senso entro il 20 gennaio 2003.

Gli importi di cui sopra (una tantum oppure versamento sul fondo), riproporzionati in ragione d'anno per i lavoratori a tempo parziale, saranno accreditati assieme alla retribuzione del mese di gennaio 2003.

Dalla una tantum verrà dedotto l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale erogata.

Le suddette erogazioni sono comprensive dei riflessi sui diversi istituti di retribuzione diretta e indiretta di origine legate o contrattuale e sono altresì escluse dalla base di computo del TFR

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