Rinnovata la parte economica del CCNL calzature industria

A cura della Redazione

Il 12 marzo 2002 tra l'Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani (assistita da Confindustria) e le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori è stato siglato l'accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL del 27 aprile 2000 per i lavoratori addetti all'Industria delle Calzature. I nuovi importi delle retribuzioni minime sono riportati nella tabella seguente:  

Livelli

Minimi contrattuali in vigore

dall'1.4.2002

dall'1.10.2002

dall'1.4.2003

8

1.446,21

1.475,57

1.504,00

7

1.347,59

1.374,69

1.401,00

6

1.223,58

1.249,71

1.275,00

5

1.167,72

1.191,92

1.215,00

4

1.117,56

1.141,27

1.164,00

3 S 1

-

-

1.140,00

3

1.071,42

1.094,07

1.116,00

2 S 1

-

-

1.090,00

2

1.023,04

1.044,01

1.064,00

1

904,18

917,08

929,00

1Le parti hanno previsto, con decorrenza 1.4.2003, l'introduzione di due livelli intermedi, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 48 parte B, del CCNL 27.4.2000.
Una tantum Ai lavoratori in forza alla data dell'1.3.2002 sarà corrisposto, a copertura del periodo 1.1.2002 - 31.3.2002, un importo una tantum di ? 78, da erogarsi in due rate di ? 50 e ? 28, rispettivamente con le competenze del mese di marzo 2002 e giugno 2002.   Per i lavoratori a tempo parziale l'una tantum sarà proporzionata all'orario concordato e per gli apprendisti verrà corrisposta in proporzione alla percentuale di retribuzione prevista contrattualmente.   La suddetta erogazione non rientra nella base di computo degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di ordine legale o contrattuale né del TFR.    

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