Rinnovata la parte economica del CCNL calzature piccola industria

A cura della Redazione

Il 13 aprile 2006, tra UNIONTESSILE  e la Federazione energia, moda, chimica e affini (FEMCA); la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (FILTEA) la Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento è stato stipulato il verbale di accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL del settore calzature del 24/06/2004.

I nuovi minimi retributivi sono i seguenti:

 

Livello

Elemento retributivo nazionale

 in vigore dal

 1.4.2006

 1.2.2007

 1.1.2008

8

1.658,56

1.697,56

1.713,56

7

1.543,24

1.579,24

1.594,24

6

1.410,73

1.445,73

1.459,73

5

1.344,01

1.377,01

1.390,01

4

1.286,85

1.318,85

1.331,85

3S

1.259,29

1.290,29

1.303,29

3

1.231,74

1.262,74

1.274,74

2S

1.201,07

1.230,07

1.242,07

2

1.172,00

1.200,00

1.212,00

1

997,31

1.015,31

1.021,31

N.B. Per le aziende terziste nel Mezzogiorno i minimi di cui sopra entreranno in vigore alle seguenti scadenze: ottobre 2006, luglio 2007, gennaio 2008.

 

 

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