Rinnovato il CCNL Calzature industria

A cura della Redazione

Il 2 luglio 2008, tra l'ANCI e la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini, la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento e l'Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori addetti all'industria delle calzature.

I nuovi minimi retributivi sono i seguenti:

 

Livelli

Minimi retributivi in vigore dal

1.7.2008

1.4.2009

1.12.2009

8

1.757,00

1.795,00

1.828,00

7

1.633,00

1.668,00

1.698,00

6

1.498,50

1.532,00

1.561,00

5

1.425,00

1.456,50

1.484,00

4

1.369,00

1.400,00

1.426,50

3S

1.340,00

1.370,00

1.396,00

3

1.311,00

1.340,50

1.365,50

2S

1.277,00

1.305,00

1.329,50

2

1.247,00

1.274,50

1.298,50

1

1.040,00

1.056,50

1.071,00

N.B. Per le aziende terziste nel Mezzogiorno i minimi di cui sopra entreranno in vigore alle seguenti scadenze: gennaio 2009, ottobre 2009, giugno 2010

 

Una tantum

 

Ai lavoratori in forza al 30.6.2008 verrà corrisposto, unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2008, un importo una tantum pari a ? 114,00 lordi, a copertura del periodo 1.4.2008-30.6.2008.

La suddetta erogazione non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del TFR.

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