Rinnovato il CCNL Cemento, calce e gesso Industria

A cura della Redazione

Il 18 febbraio 2010, si sono incontrate le parti, Federazione Italiana Materiali da Costruzione (FEDERMACO), FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Cemento, calce e gesso Industria. Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:

 

Area professionale

livelli

Minimi 1

Contingenza 2

1.3.2010

1.1.2011

1.1.2012

Area direttiva

3

1.489,23

1.549,23

1.639,23

533,43

2

1.333,21

1.386,92

1.467,49

530,24

1

1.219,75

1.268,89

1.342,60

523,11

Area concettuale

3

1.155,92

1.202,49

1.272,35

523,11

2

1.113,38

1.158,24

1.225,53

523,11

1

1.056,64

1.099,21

1.163,07

519,55

Area specialistica

3

992,82

1.032,82

1.092,82

519,46

2

950,28

988,57

1.046,00

517,65

1

914,81

951,67

1.006,96

517,65

Area qualificata

2

858,07

892,64

944,50

515,49

1

822,62

855,76

905,47

515,49

Area esecutiva

1

710,70

739,27

782,13

 

513,24

1 Agli appartenenti al gruppo 1 dell'area esecutiva saranno erogati  ? 7,75 mensili a titolo di superminimo collettivo di gruppo.

2 Valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

N.B. - Dopo il compimento del periodo di prova i lavoratori in possesso di laurea universitaria o titolo equipollente, attinente alle mansioni svolte, anche se di primo impiego, saranno assegnati a livello non inferiore al 2° dell'area concettuale.

I lavoratori in possesso di laurea universitaria o di titolo equipollente, non attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati a un livello non inferiore al 3° dell'area specialistica e nel caso di attribuzione a questo livello sarà ad essi corrisposta una indennità mensile di importo pari al 4,15 % del minimo tabellare previsto per tale livello.

I lavoratori in possesso di diploma di scuola media superiore, attinente alle mansioni svolte, saranno assegnati a un livello non inferiore al 3° dell'area specialistica senza corresponsione di alcuna indennità.

Le norme del presente articolo avranno applicazione anche se il titolo venga conseguito durante il rapporto di lavoro e saranno estese ai rapporti in atto.

 

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data del 18.2.2010 sarà corrisposto con la retribuzione del mese di marzo 2010 un importo forfettario una tantum di ? 60,00 lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.1 - 28.2.2010.

L'importo della una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi; inoltre è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

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