Rinnovato il CCNL dirigenti industria
A cura della Redazione
Il 24/11/2004 tra la Confindustria e la Federmanager è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti industria del 23 maggio 2000.Le
principali novità sono riassunte nella seguente tabella:
Qualifica
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Trattamento annuo minimo complessivo di garanzia 1 ,2 |
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Per il 2004, 2005 e 2006 |
Per il 2007 |
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-
dirigente con
anzianità di servizio nell'azienda fino a 6 anni -
-
dirigente con
anzianità di servizio nell'azienda superiore a 6 anni compiuti |
?
52.000,00 ?
62.000,00 |
?
55.000,00 ? 70.000,00 |
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1 Con
verifica al 31.12 di ogni anno. La suddetta verifica
verrà effettuata rispetto al trattamento annuo lordo
con esclusione dei soli compensi di importo variabile collegati ad indici e/o
risultati concordati individualmente e/o collettivamente, le gratifiche una
tantum nonché l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. 2 A far data dal 1° gennaio 2005, le voci
che compongono la retribuzione continueranno ad avere le attuali descrizioni
tranne quelle riferite a: - minimo contrattuale comprensivo del
meccanismo di variazione automatica; - ex elemento di maggiorazione; - aumenti di anzianità, - superminimi e/o sovraminimi
e/o assegni ad personam, che saranno
riunite in un'unica voce denominata "trattamento economico individuale". |
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Una
tantum |
Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, riconosciuto
al dirigente ed il "trattamento minimo complessivo di garanzia", deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali
differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello
di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione
di un importo una tantum da erogare
a titolo di "adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia", con
la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale
importo sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Inoltre, a partire dall'anno
successivo, il trattamento economico annuo del dirigente sarà incrementato di
un
importo pari all'una tantum erogata
nel mese di dicembre a titolo di "adeguamento al trattamento minimo
complessivo di garanzia" che, suddiviso per il numero delle mensilità
normalmente spettanti, sarà erogato mensilmente sotto la voce "trattamento
economico individuale". |
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Indennità
trasferta |
Oltre al rimborso
delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, al dirigente in
trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a 2 settimane è dovuto, per ogni giorno di trasferta, un importo
aggiuntivo per il rimborso delle spese non documentabili pari al 2% del
minimo mensile contrattuale base, diminuito dell'importo dell'ex meccanismo
di variazione automatica (? 816,52). Relativamente
alle trasferte e missioni effettuate dopo il 31.12.2001 e
fino al 26.3.2003, l'importo aggiuntivo (art. 10 CCNL 23.5.2000) continua ad
essere calcolato sul minimo mensile contrattuale base in vigore al
31.12.2002, sempre diminuito dell'importo per ex variazione automatica
confluito nel predetto minimo. A decorrere dal 1° gennaio 2005
l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabile, è stabilito in cifra
fissa nell'importo di ? 65,00 (sessantacinque/00 euro). A decorrere dal 1° gennaio
2007 tale importo sarà elevato a ? 75,00 (settantacinque/00 euro). |
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Scatti
anzianità |
L'accordo sindacale del
24.11.2004 ha previsto l'abrogazione dell'istituto degli scatti di anzianità con regime transitorio per i dirigenti in
servizio ai quali: - viene riconosciuto lo scatto in
corso di maturazione alla data del 24.11.2004; - in via transitoria, nel periodo di vigenza del
contratto collettivo, vengono riconosciuti al dirigente in servizio che non
abbia maturato il numero massimo di scatti previsto dall'art. 6 del CCNL
23/05/2000, - gli ulteriori scatti erogati ai sensi del comma
precedente saranno assorbibili da futuri aumenti economici strutturali
riconosciuti al dirigente, a partire dal 1° gennaio 2005. Il ogni
caso il numero massimo di scatti non potrà superare il numero di dieci,
comprensivi degli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti
contratti. |
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Ferie |
Sono riconosciuti 35
giorni, con esclusione delle giornate di riposo settimanale e delle festività
infrasettimanali. Qualora eccezionalmente le ferie non risultino
fruite, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo,
verrà corrisposta, per il periodo non goduto, una indennità pari alla
retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo mese del secondo
semestre di detto anno L'accordo del 24.11.2004 ha
precisato che, il predetto periodo di va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta
del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due
settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione |
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Enti e
fondi bilaterali |
L'accordo del 21.9.2004 ha
previsto: - l'istituzione di un fondo bilaterale integrativo per
il sostegno al reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati. Le modalità operative dovranno essere definite entro il
28.2.2005, in funzione anche dell'iter parlamentare del D.d.L. 848-bis di
riforma degli ammortizzatori sociali; - l'istituzione di un'agenzia per il lavoro (nell'ambito
di fondirigenti), con esclusivo riferimento ai
dirigenti disoccupati o dipendenti da aziende in liquidazione, con la
finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro |
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Previdenza
integrativa/complementare |
PREVINDAI: a.
dirigenti già
iscritti prima del 28.4.1993: |
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massimale
contributivo |
aliquote |
TFR |
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impresa |
dirigente |
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fino a ?
100.709,10 da ?
100,709,10 a 139.443,36 |
3% 4% |
3% 4% |
Al fondo dovrà essere versata
una quota di TFR annuale pari al 2% della retribuzione globale
percepita utile al TFR senza limite di massimale |
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b.
dirigenti nuovi
iscritti (dall'1.1.1996) con prima occupazione precedente al 28.4.1993: |
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massimale
contributivo |
aliquote |
TFR
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impresa |
dirigente |
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fino a ?
85.215,39 |
3% |
3% |
Al fondo dovrà essere versata
una quota di TFR annuale di ammontare pari alla
contribuzione a carico dell'azienda |
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c.
dirigenti nuovi iscritti (dall'1.1.1996) con prima
occupazione successiva al 28.4.1993: |
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massimale
contributivo |
aliquote |
TFR
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impresa |
dirigente |
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fino a ?
85.215,39 |
3% |
3% |
Al fondo dovrà essere destinato
l'integrale accantonamento annuale del TFR |
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L'accordo 24.11.2004 ha
previsto: -
un
rafforzamento della previdenza integrativa attraverso l'aumento della quota
del TFR destinato al Fondo e l'aumento della contribuzione a carico delle
imprese e del dirigente in servizio in servizio alla data di entrata in
vigore delle nuove disposizioni in materia di deducibilità
fiscale: |
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Massimale contributivo |
Quota dirigente |
Quota azienda |
TFR (dall'1.1.2005) |
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Dirigenti
vecchi iscritti |
Fino a ? 150.000 |
4% |
4% |
3% retribuzione utile TFR |
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Dirigenti
nuovi iscritti |
Fino a ? 100.000 |
4% |
4% |
4% retribuzione utile TFR |
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Dirigenti
di prima occupazione post 28.4.93 |
Fino a ? 100.000 |
4% |
4% |
Integrale accantonamento |
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-
una contribuzione volontaria: possibilità di versare al fondo
contributi aggiuntivi, volontari e a totale carico degli iscritti, secondo le
seguenti aliquote: 1%, 1,5% o 2% della retribuzione globale lorda
effettivamente percepita |
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Assistenza
integrativa |
FASI: a. impresa: -
per ogni dirigente in servizio iscritto: ? 1.134,14 (?
1.380,00 dall'1.1.2005; e 1.440,00 dall'1.1.2006); -
per ciascun dirigente in servizio, anche non iscritto, in
favore dei dirigenti pensionati: ? 766,42 (? 912,00 dall'1.1.2005 e ? 972,00
dall'1.1.2006); b. dirigente iscritto: -
quota individuale a prescindere da familiari assistiti (esclusi
i genitori): ? 610,45 (? 684,00 dall'1.1.2005 e ? 732,00 dall'1.1.2006); -
per ciascun genitore a carico iscritto: ? 864,00; -
premio di ingresso una tantum (prima iscrizione al fondo)
a eccezione dei neo dirigenti iscritti entro 6 mesi dalla nomina: ? 206,58
(iscrizioni con decorrenza 1.4.1998); -
per le aziende, per le quali operino a favore dei soli
dirigenti in servizio forme di assistenza sanitaria sostitutive del Fasi,
sarà stabilito un contributo di solidarietà alternativo e più elevato
rispetto a quello stabilito dall'articolo 8 dell'attuale Statuto-Regolamento.
Tale nuovo contributo si applicherà alle aziende che si iscriveranno
alle citate forme sostitutive a partire dal 1° gennaio 2006. |
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