Rinnovato il CCNL dirigenti industria

A cura della Redazione

Il 24/11/2004 tra la Confindustria e la Federmanager è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti industria del 23 maggio 2000.

Le principali novità sono riassunte nella seguente tabella:

 

Qualifica

Trattamento annuo minimo complessivo di garanzia 1 ,2

Per il 2004, 2005 e 2006

Per il 2007

 

-          dirigente con anzianità di servizio nell'azienda fino a 6 anni

-           

-          dirigente con anzianità di servizio nell'azienda superiore a 6 anni compiuti

 

 

? 52.000,00

 

? 62.000,00

 

 

? 55.000,00

 

? 70.000,00

 

1 Con verifica al 31.12 di ogni anno. La suddetta verifica verrà effettuata rispetto al trattamento annuo lordo con esclusione dei soli compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente, le gratifiche una tantum nonché l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili.

2 A far data dal 1° gennaio 2005, le voci che compongono la retribuzione continueranno ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a:

-   minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica;

-   ex elemento di maggiorazione;

-   aumenti di anzianità,

-   superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam,

che saranno riunite in un'unica voce denominata "trattamento economico individuale".

Una tantum

Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, riconosciuto al dirigente ed il "trattamento minimo complessivo di garanzia", deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia, attraverso la corresponsione di un importo una tantum da erogare a titolo di "adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia", con la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo sarà considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Inoltre, a partire dall'anno successivo, il trattamento economico annuo del dirigente sarà incrementato di un importo pari all'una tantum erogata nel mese di dicembre a titolo di "adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia" che, suddiviso per il numero delle mensilità normalmente spettanti, sarà erogato mensilmente sotto la voce "trattamento economico individuale".

Indennità trasferta

Oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, al dirigente in trasferta per periodi non inferiori a 12 ore e non superiori a 2 settimane è dovuto, per ogni giorno di trasferta, un importo aggiuntivo per il rimborso delle spese non documentabili pari al 2% del minimo mensile contrattuale base, diminuito dell'importo dell'ex meccanismo di variazione automatica (? 816,52).

Relativamente alle trasferte e missioni effettuate dopo il 31.12.2001 e fino al 26.3.2003, l'importo aggiuntivo (art. 10 CCNL 23.5.2000) continua ad essere calcolato sul minimo mensile contrattuale base in vigore al 31.12.2002, sempre diminuito dell'importo per ex variazione automatica confluito nel predetto minimo.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabile, è stabilito in cifra fissa nell'importo di ? 65,00 (sessantacinque/00 euro). A decorrere dal 1° gennaio 2007 tale importo sarà elevato a ? 75,00 (settantacinque/00 euro).

Scatti anzianità

L'accordo sindacale del 24.11.2004 ha previsto l'abrogazione dell'istituto degli scatti di anzianità con regime transitorio per i dirigenti in servizio ai quali:

-     viene riconosciuto lo scatto in corso di maturazione alla data del 24.11.2004;

-     in via transitoria, nel periodo di vigenza del contratto collettivo, vengono riconosciuti al dirigente in servizio che non abbia maturato il numero massimo di scatti previsto dall'art. 6 del CCNL 23/05/2000,

-     gli ulteriori scatti erogati ai sensi del comma precedente saranno assorbibili da futuri aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente, a partire dal 1° gennaio 2005.

Il ogni caso il numero massimo di scatti non potrà superare il numero di dieci, comprensivi degli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti.

Ferie

Sono riconosciuti 35 giorni, con esclusione delle giornate di riposo settimanale e delle festività infrasettimanali. Qualora eccezionalmente le ferie non risultino fruite, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, una indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno

L'accordo del 24.11.2004 ha precisato che, il predetto periodo di va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione

Enti e fondi bilaterali

L'accordo del 21.9.2004 ha previsto:

-     l'istituzione di un fondo bilaterale integrativo per il sostegno al reddito dei dirigenti involontariamente disoccupati. Le modalità operative dovranno essere definite entro il 28.2.2005, in funzione anche dell'iter parlamentare del D.d.L. 848-bis di riforma degli ammortizzatori sociali;

-     l'istituzione di un'agenzia per il lavoro (nell'ambito di fondirigenti), con esclusivo riferimento ai dirigenti disoccupati o dipendenti da aziende in liquidazione, con la finalità di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro

Previdenza integrativa/complementare

PREVINDAI:

a.       dirigenti già iscritti prima del 28.4.1993:

       massimale contributivo

aliquote

TFR

impresa

dirigente

fino a ? 100.709,10

da ? 100,709,10 a 139.443,36

3%

4%

3%

4%

Al fondo dovrà essere versata una quota di TFR annuale pari al 2% della retribuzione globale percepita utile al TFR senza limite di massimale

b.       dirigenti nuovi iscritti (dall'1.1.1996) con prima occupazione precedente al 28.4.1993:

       massimale contributivo

aliquote

TFR

impresa

dirigente

fino a ? 85.215,39

3%

3%

Al fondo dovrà essere versata una quota di TFR annuale di ammontare pari alla contribuzione a carico dell'azienda

c.        dirigenti nuovi iscritti (dall'1.1.1996) con prima occupazione successiva al 28.4.1993:

       massimale contributivo

aliquote

TFR

impresa

dirigente

fino a ? 85.215,39

3%

3%

Al fondo dovrà essere destinato l'integrale accantonamento annuale del TFR

L'accordo 24.11.2004 ha previsto:

-          un rafforzamento della previdenza integrativa attraverso l'aumento della quota del TFR destinato al Fondo e l'aumento della contribuzione a carico delle imprese e del dirigente in servizio in servizio alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di deducibilità fiscale:

 

Massimale contributivo

Quota dirigente

Quota azienda

TFR (dall'1.1.2005)

Dirigenti vecchi iscritti

Fino a ? 150.000

4%

4%

3% retribuzione utile TFR

Dirigenti nuovi iscritti

Fino a ? 100.000

4%

4%

4% retribuzione utile TFR

Dirigenti di prima occupazione post 28.4.93

Fino a ? 100.000

4%

4%

Integrale accantonamento

-          una contribuzione volontaria: possibilità di versare al fondo contributi aggiuntivi, volontari e a totale carico degli iscritti, secondo le seguenti aliquote: 1%, 1,5% o 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita

Assistenza integrativa

FASI:

a.       impresa:

-          per ogni dirigente in servizio iscritto: ? 1.134,14 (? 1.380,00 dall'1.1.2005; e 1.440,00 dall'1.1.2006);

-          per ciascun dirigente in servizio, anche non iscritto, in favore dei dirigenti pensionati: ? 766,42 (? 912,00 dall'1.1.2005 e ? 972,00 dall'1.1.2006);

b.       dirigente iscritto:

-          quota individuale a prescindere da familiari assistiti (esclusi i genitori): ? 610,45 (? 684,00 dall'1.1.2005 e ? 732,00 dall'1.1.2006);

-          per ciascun genitore a carico iscritto: ? 864,00;

-          premio di ingresso una tantum (prima iscrizione al fondo) a eccezione dei neo dirigenti iscritti entro 6 mesi dalla nomina: ? 206,58 (iscrizioni con decorrenza 1.4.1998);

-          per le aziende, per le quali operino a favore dei soli dirigenti in servizio forme di assistenza sanitaria sostitutive del Fasi, sarà stabilito un contributo di solidarietà alternativo e più elevato rispetto a quello stabilito dall'articolo 8 dell'attuale Statuto-Regolamento. Tale nuovo contributo si applicherà alle aziende che si iscriveranno alle citate forme sostitutive a partire dal 1° gennaio 2006.

 

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