RINNOVATO IL CCNL FARMACIE MUNICIPALIZZATE

A cura della Redazione

Il 7 luglio 2022 si sono incontrate le Parti ASSOFARM, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL per stipulare l’Ipotesi di rinnovo per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:

 

Nuovi Livelli

Minimi

EPA

1.7.2022

1.7.2023

1.7.2024

1°Q

2.418,48

2.439,44

2.456,91

64,30

1°S

2.335,35

2.355,59

2.372,46

61,41

1°C

2.230,93

2.250,26

2.266,38

54,59

2.076,97

2.094,97

2.109,97

51,65

1.842,88

1.858,85

1.872,16

40,90

1.749,50

1.764,66

1.777,29

36,26

1.626,76

1.640,86

1.652,61

34,09

1.498,36

1.511,35

1.522,17

30,01

1.399,25

1.411,37

1.421,48

-

Verrà riconosciuto, al personale in forza alla data del 16.6.2000, quale Emolumento Personale Aggiuntivo (EPA) non riassorbibile, che farà parte della retribuzione individuale.

Contingenza: conglobata nel minimo.

 

 

Una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, a tutto il personale in forza alla data del 7.7.2022, incluso il personale assunto con contratto a termine, spetta un riconoscimento economico come di seguito riportato:

 

Livello

1° tranche alla ratifica dell’Ipotesi di Accordo

2° tranche con cedolino di gennaio 2023

Totale

1°Q

291,11

291,11

582,21

1°S

281,10

281,10

562,20

1°C

268,53

268,53

537,06

1° + 12 anni

250,00

250,00

500,00

1° + 2 anni

250,00

250,00

500,00

250,00

250,00

500,00

221,82

221,82

443,65

210,58

210,58

421,17

195,81

195,81

391,62

180,35

180,35

360,71

168,42

168,42

336,85

 

Al personale assunto nel periodo 1.1.2022 – 07.07.2022, l’importo di tale riconoscimento economico verrà corrisposto pro quota rispetto al periodo di lavoro effettuato in tale periodo, intendendo per mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.

Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Detta indennità non è utile ai fini del calcolo dei vari istituti legali e contrattuali, né costituisce base imponibile ai fini del TFR. 

 

 

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