Rinnovato il CCNL legno e arredamento piccola industria
A cura della Redazione
Il 22 settembre 2004, tra la Unital confapi e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e per le industrie boschive e forestali.KABS
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Rinnovato il
CCNL legno e arredamento piccola industria - Il 22 settembre 2004, tra la
Unital confapi e le
Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori è stato siglato l'accordo per
il rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria del legno, del sughero, del
mobile e dell'arredamento e per le industrie boschive e forestali.
I nuovi minimi retributivi sono i seguenti:
Livello
|
Minimi retributivi in vigore dal |
||
|
1° settembre 2004 |
1° gennaio 2005 |
1° agosto 2005 |
|
|
AS |
1.057,77 |
1.096,45 |
1.115,02 |
|
A |
947,15 |
981,79 |
998,42 |
|
B |
795,71 |
824,80 |
838,77 |
|
C |
683,56 |
708,56 |
720,56 |
|
D |
606,17 |
628,36 |
638,95 |
|
E |
515,83 |
534,70 |
543,76 |
Una Tantum
Ai lavoratori in forza alla data
del 22.9.2004 è corrisposto, con le competenze del mese di ottobre
2004, un importo forfettario
di ? 200,00 lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del
rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 agosto 2004.
Agli apprendisti l'importo forfettario è erogato nella misura percentuale applicata alla loro retribuzione all'1/10/2004.
L'importo dell'una tantum è stato
quantificato considerando in esso anche i riflessi
sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o
contrattuali ed è quindi comprensivo degli stessi; è inoltre escluso dalla base
di calcolo del TFR.
Dall'importo dell'una tantum, così come definito, deve
essere detratto quanto erogato a titolo di indennità
di vacanza contrattuale per il periodo aprile - agosto 2004.
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