Gli incentivi all’occupazione nella Legge di Bilancio 2023: giovani e donne

A cura della Redazione

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 (S.O. n. 43), la L. 197/2022, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

Tra le principali novità in materia di sgravi contributivi, in attesa delle necessarie istruzioni operative INPS, si segnalano le seguenti:

1.      Esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36. L’esonero contributivo già previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età (biennio 2021-2022) dall’art. 1, c. 10, della L. 178/2020 viene prorogato anche per l’anno 2023.

L’agevolazione costituisce una deroga alla misura strutturale introdotta, per le assunzioni di giovani under 30, dall’art. 1, commi da 100 a 107 e da 113 a 115, della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), e riguarda sempre soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Lo sgravio, inoltre, escludendo i premi e contributi INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto:

-          nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, in luogo dei valori previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50% ed a 3.000 euro su base annua;

-          per un periodo massimo di 36 mesi, elevato, in via transitoria, a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);

-          ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa (in luogo dei 6 richiesti dalla normativa a regime), a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (nella normativa a regime non è richiesta invece la medesima qualifica).

Così come previsto per l’esonero ex L. 178/2020, anche questa agevolazione non si applica (INPS, circ. 56/2021):

-          ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico;

-          alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato;

-          alle assunzioni, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero ex art. 1, c. 108 della L. 205/2017 (sgravio contributivo pari al 100%);

2.      Esonero contributivo per l’assunzione di donne. Anche in questo caso, si tratta di una proroga. In particolare, l’esonero contributivo totale (100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, in luogo del 50% previsto dalla normativa strutturale), già previsto per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, c. 16, della L. 178/2020, è stato esteso alle nuove assunzioni delle medesime donne effettuate nel 2023.

In analogia con lo sgravio ex art. 1, c. 16, della L. di Bilancio 2021 (L. 178/2020), anche l’esonero in commento spetta per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (INPS, circolare 32/2021).

L’agevolazione è riconosciuta per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato (si tratta di una conferma), per le assunzioni effettuate, nel 2023, di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

-          donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

-          donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

-          donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (per il 2023, si fa riferimento al DM del 16 novembre 2022);

-          donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

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