Istruzioni operative su cuneo fiscale e Assegno Unico e universale

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 18/02/2022 n. 4/E, ha fornito chiarimenti e istruzioni operative in merito alla riduzione della pressione fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad opera della Legge 234/2021 e alcune precisazioni sull’assegno unico e universale che spetterà a decorrere dal 1° marzo p.v. ai nuclei familiari con figli a carico in luogo degli ANF.

 Redditi di lavoro dipendente e assimilati

La circolare, riguardo alla detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, di cui all’art. 13 del TUIR, ed in particolare all’aumento pari a 65 euro riconosciuto se il reddito complessivo è superiore a 25 mila euro ma non a 35 mila, precisa che tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate e deve essere corrisposto per intero nel corso dell’anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell’anno.

Ne consegue che il sostituto di imposta riconosce l’ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro se questa dovesse intervenire prima, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.

In sintesi, sottolinea l’Agenzia delle entrate, rispetto alla precedente disciplina, il regime delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente vigente dal 1° gennaio 2022:

-       amplia, da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro (rimasta invariata);

-       estende la misura della detrazione base, che passa da 978 euro a 1.910 euro, per la seconda soglia di reddito (superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro); viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale da 902 euro a 1.190 euro e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; pertanto, tale quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.001 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;

-       riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro; essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei 50.000 euro;

-       prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

La circolare fa presente che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19. Questo perché le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

 Trattamento integrativo

In merito al trattamento integrativo (ex bonus Renzi), prima della modifica normativa disposta dalla Legge di Bilancio 2022 (che ha ridotto da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dal DL 3/2020 sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta), al lavoratore veniva riconosciuta una somma di denaro che non concorreva alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro qualora:

-       l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati risultasse superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati e

-       il reddito complessivo non risultasse superiore a 28.000 euro.

Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio era necessaria la verifica della c.d. capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, con riferimento al medesimo periodo di imposta, ossia l’anno in corso.

A seguito delle modifiche disposte dalla Legge 234/2021, fermo restando che la verifica della capienza dell’imposta lorda deve essere sempre effettuata, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative) sia di ammontare superiore all’imposta lorda.

In tale ipotesi, precisa l’Agenzia delle entrate, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

Per il calcolo del trattamento integrativo effettivamente dovuto al lavoratore è necessario tenere conto delle seguenti detrazioni, spettanti per l’anno d’imposta 2022:

a) detrazioni per carichi di famiglia;

b) detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;

c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;

d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;

f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;

g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data.

In sintesi, in materia di trattamento integrativo, la Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare dello stesso:

-       se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;

-       se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g); in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontareari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda, comunque non superiore a 1.200 euro annui.

 

Esempio 1

Si ipotizzi il caso di un contribuente che abbia un reddito complessivo pari a 14.000 euro derivante esclusivamente da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni).

Occorre, innanzitutto, verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Successivamente occorre appurare che il lavoratore abbia un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e calcolare l’importo del trattamento integrativo spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Pertanto, per un lavoratore impiegato per l’intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 14.000 euro, l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.220 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 1.880 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.340 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 14.000 euro per l’anno 2022 e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 1.200 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.

 

Esempio 2

Si ipotizzi, inoltre, il caso di un contribuente che abbia un reddito complessivo pari a 25.000 euro derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni) per un importo pari a 18.000 euro e da redditi agrari pari a 7.000 euro. Per l’anno d’imposta 2022, tale lavoratore ha il coniuge a carico, ha sostenuto spese per interessi passivi pari a 4.000 euro per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021 e fruisce della seconda rata riferita a spese, sostenute nell’anno 2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex articolo 16-bis del TUIR pari a 3.000 euro.

Occorre, innanzitutto, verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente rispetto alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR. Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g). Occorre, infine, verificare se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro e, poi, calcolare l’importo del trattamento integrativo teorico spettante tenendo conto che il predetto trattamento va rapportato al periodo di lavoro nell’anno e deve essere pari alla differenza tra la somma delle predette detrazioni d’imposta e l’imposta lorda. Tale importo non può, comunque, essere superiore a 1.200 euro annui.

Pertanto, per un lavoratore impiegato per l’intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 18.000 euro, l’importo dell’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.970 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 2.825 euro, l’imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.145 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata).

Successivamente occorre verificare che vi sia “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie rispetto alle detrazioni di cui alle precedenti lettere da a) a g):

  • imposta lorda, pari a 5720 euro;
  • ammontare detrazioni lavoro dipendente, pari a 2.185 euro;
  • ammontare detrazioni per carichi di famiglia, pari a 690 euro;
  • ammontare detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (1.500 x 19/100), pari a 760 euro;
  • ammontare della seconda rata di detrazione di cui all’articolo 16-bis del TUIR, pari a 3.000 euro;
  • totale detrazioni, pari a 6.635 euro.

Nell’esempio appena descritto, la differenza fra imposta lorda e detrazioni è, pertanto, pari a meno 915 euro (la seconda condizione richiesta dalla norma, relativa alla incapienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 25.000 euro per l’anno 2022 (e quindi non superiore a 28.000 euro) e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 915 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.

Qualora la differenza di cui sopra risulti di un ammontare pari, ad esempio, a 1.400 euro, spetterebbe, a titolo di trattamento integrativo, una somma pari a 1.200 euro, limite massimo prescritto dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 3 del 2020.

 

Viene ribadito quanto già noto con la circolare 29/E del 2020 secondo cui il trattamento integrativo va attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza.

In particolare, i sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sulla base dei dati a loro disposizione, in base al reddito previsionale relativo all’anno in corso e alla “capienza” ed alla “incapienza”, relative all’anno in corso stesso. A tal riguardo l’Agenzia delle entrate evidenzia che il sostituto d’imposta è tenuto a verificare la “capienza” e la “incapienza” sulla base delle detrazioni a lui note, vale a dire quelle di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, del TUIR, e ad effettuare un conguaglio di fine anno/cessazione; l’eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.

I sostituti d’imposta riconoscono il trattamento in automatico, senza preventiva richiesta del lavoratore. Ne consegue che il beneficio non troverà applicazione nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente informato il sostituto d’imposta che non intende fruirne.

Si pensi al caso in cui il lavoratore, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa ragionevolmente presumere di non avere diritto al trattamento integrativo in esame; in tal caso, il sostituto d’imposta può recuperare il trattamento integrativo eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.

L’importo del trattamento integrativo riconosciuto è indicato nella CU.

Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione che tiene conto degli effetti del conguaglio.

L’Agenzia delle entrate ricorda anche che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine rapporto di lavoro è tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata. Se il recupero del beneficio non spettante non può avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto di lavoro, ad esempio per incapienza della retribuzione, deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

 L’Assegno Unico e universale

Come ricordato all’inizio, l’Agenzia delle entrate interviene anche sull’assegno unico e universale spettante dal 1° marzo 2022, ricordando che a decorrere dalla medesima data, entrano in vigore le modifiche apportate all’art. 12 del TUIR contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con la conseguenza che cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità ed è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

Sull’art. 12 è intervenuto anche il DL 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) che, inserendo nell’art. 12 del TUIR il comma 4-ter, stabilisce che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel citato articolo 12, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione (ossia quelli di età minore di 21 anni) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.

La modifica non è di poco conto, dato che va a risolvere un vuoto normativo che si sarebbe venuto a creare dal 1° marzo 2022.

In particolare, le disposizioni del TUIR che rinviano all’art. 12 dello stesso Testo Unico (si pensi ad esempio all’art. 51, c. 2 lett. f), f-bis)) e che riconoscono beni e servizi all’interno di piani di welfare aziendale, in esenzione fiscale e contributiva, non solo ai dipendenti ma anche ai loro familiari (tramite il rinvio appunto all’art. 12 del TUIR) avrebbero incontrato particolari difficoltà in seguito all’esclusione dal citato articolo dei figli di età inferiore a 21 anni.

Pensiamo ad esempio al rimborso dei libri di testo oppure ad altre spese come rette scolastiche, iscrizioni a gite didattiche ecc. supportate dai lavoratori per i propri figli in età scolare.

Con la citata modifica legislativa, per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano ad essere riconosciute le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR.

Mentre per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR in tema di welfare.

Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio 2022, restano in vigore le misure in essere, ossia le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose di cui al richiamato articolo 12 del TUIR.

Ne deriva che il sostituto d’imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo, deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per i primi due mesi dell’anno in corso (gennaio e febbraio) l’articolo 12 nella versione vigente al 28 febbraio 2022 e, per il restante periodo dell’anno, nella versione come modificata, a decorrere dal 1° marzo 2022, dall’articolo 10 del d.lgs. n. 230 del 2021.

Il ragguaglio della detrazione ai soli due mesi di vigenza dell’articolo 12 deve essere effettuato anche con riferimento alla detrazione per famiglie numerose. Infatti, dato che tale detrazione è stata sostituita dall’Assegno Unico, l’Agenzia delle entrate ritiene che per il solo anno 2022, se il contribuente ha diritto alla predetta detrazione, la stessa debba essere rapportata ai soli due mesi di vigenza della disposizione. La condizione richiesta dalla norma dell’esistenza di almeno quattro figli a carico può, tuttavia, verificarsi in tutto il periodo d’imposta 2022, ciò in quanto l’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose, senza la necessità di verificare che l’evento che dà diritto alla detrazione stessa sia avvenuto prima del 1° marzo 2022.

 

Esempio

Se si ipotizza, al 1° gennaio 2022, un nucleo familiare composto da genitori e quattro figli, l’ulteriore detrazione per figli a carico di 1.200 euro prevista dall’articolo 12, comma 1-bis, del TUIR deve essere riconosciuta per soli due mesi (gennaio e febbraio 2022) nella misura di 200 euro (1.200/12 x 2). Tale detrazione spetta, nella medesima misura, anche se il quarto figlio nasce, ad esempio, a settembre 2022.

 

Infine, precisa l’Agenzia delle entrate, dato che le predette detrazioni sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, la detrazione per i figli di età superiore a 21 anni, spetta dal mese del compimento del ventunesimo anno di età del figlio.

 

Qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell’articolo 12 del TUIR, si ritiene che i sostituti d’imposta possano applicare le modifiche normative in commento entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

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