Le criticità del nuovo bonus carburante ai dipendenti

A cura della Redazione

L’art.2 del D. L. 21 del 21 marzo 2022 (G.U. n. 67/2022), con cui sono state introdotte misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, ha previsto una nuova agevolazione di carattere fiscale, riservata ai dipendenti, nel caso di ricezione di buoni carburante dal proprio datore di lavoro.

In particolare, il provvedimento, vigente dal 22 marzo u.s. e in attesa di conversione in legge, stabilisce che per l'anno 2022 l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51,comma 3, del TUIR.

La disposizione, nella sua attuale formulazione, presenta alcune criticità operative.

L’analisi del provvedimento – Come anticipato, il D.L. fissa uno specifico limite di € 200 che non concorre a formare reddito ai fini fiscali ai sensi dell’art. 51, c. 3 del DPR 917/1986 (e conseguentemente ai fini contributivi, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili di cui al D.Lgs. 314/1997), se nel 2022 le “aziende private” cedono buoni carburante ai propri lavoratori dipendenti.

Art. 51, c. 3, D.P.R. 917/1986 - Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.


Datori interessati: il legislatore individua nelle “aziende” del settore privato i soggetti che possono decidere (si tratta di una facoltà) di erogare ai propri dipendenti buoni carburante esenti. Si ritiene che il termine “Aziende” possa essere riferito in generale ai “datori di lavoro”. Conseguentemente, la platea dei soggetti possibili erogatori dei buoni benzina in questione è quella generalizzata (imprese e non).

Lavoratori coinvolti: i beneficiari dell’agevolazione sono i lavoratori (tutte le categorie) titolari di contratto di lavoro dipendente (nelle varie tipologie: a tempo indeterminato, determinato, tempo parziale, apprendistato, intermittente), compresi i soci di cooperativa con contestuale rapporto di lavoro subordinato. Conseguentemente, sembra doversi escludere l’applicabilità della nuova misura ai lavoratori titolari di contratto di collaborazione tipica e non (amministratori, co.co.co, ecc.) e agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato a quello dipendente.

Condizioni: il decreto non condiziona l’erogazione agevolata del bonus carburante solo al caso del riconoscimento alla generalità o categoria omogenea di dipendenti, conseguentemente l’erogazione può avvenire anche in via discrezionale. Non è altresì previsto (ma nulla lo vieta) che il beneficio risulti contenuto in un regolamento aziendale ovvero in un accordo sindacale aziendale.

Valore complessivo annuo: il limite di € 200 dei buoni carburante da escludere dal reddito imponibile si ritiene riferito al periodo d’imposta 2022 e non riferito a ogni rapporto dii lavoro che potrebbe essere intrattenuto nel corso del 2022. Conseguentemente, prima di erogare il buono a un dipendente nuovo assunto nel corso del 2022 occorre recuperare l’informazione che lo stesso non abbia già percepito buoni carburante (e se percepiti, il relativo ammontare)dal precedente datore di lavoro.

Ammontare del buono e regime fiscale: il valore limite del buono carburante che non concorre a formare base imponibile fiscale è fissato in €200, che si aggiunge al limite di € 258,23 di cui al comma 3, dell’art. 51, del TUIR, così come precisato anche dalla relazione tecnica allegata al provvedimento che specifica che sono “ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista”. Si ricorda che il superamento della soglia di € 258,23di cui al citato comma, per sommatoria con altri benefit normalmente imponibili(ad esempio: buoni spesa, alloggio, auto in uso promiscuo, ecc.), comporta l’imponibilità dell’intero valore. A tale proposito si ritiene, vista la finalità dell’art. 2del D.L. 21/2022, che il valore di € 200 fissato dal citato provvedimento non segue detta condizione.

Si vedano, in proposito, i seguenti esempi:

Fattispecie

Trattamento fiscale

Il datore di lavoro eroga al dipendente buoni carburante per € 458,00 (€ 200 D.L. 21/2022 più € 258,00, comma 3, art. 51, del TUIR), in assenza di altri benefit normalmente imponibili

L’intero valore non concorre a formare reddito imponibile

Il datore di lavoro corrisponde € 200 di buoni carburante e € 250 di buoni spesa

L’ammontare complessivo di € 450 non concorre a formare reddito imponibile

Il datore di lavoro corrisponde € 300 di buoni carburante e € 250 di buoni spesa, per un totale di € 550

€ 200 (art. 2 D.L. 21/2022) non concorre a formare reddito imponibile, mentre € 350 concorre a formare reddito imponibile (è stato superato il limite di e 258,23, di cui al comma 3, dell’art. 51, del TUIR) – (*)

Il datore di lavoro corrisponde € 350 di buoni carburante e € 100 di buoni spesa

L’ammontare complessivo di € 450 non concorre a formare reddito imponibile (€ 200, art. 2, D.L. 21/2022 - € 250, art. 51, c.3, TUIR)

Il datore di lavoro corrisponde € 450 di buoni carburante a un dipendente cui è dato in uso un alloggio (valore imponibile del benefit € 1.250)

€ 200 non concorre a formare reddito imponibile (art. 2, D.L. 21/2022), mentre € 250 concorre a formare reddito imponibile, in quanto con il benefit alloggio è stato superato il limite di € 258,23 (art. 51, c. 3, TUIR) – (*)

Dipendente che a febbraio 2022 ha già utilizzato complessivamente il tetto di esenzione di cui al comma 3 dell’art. 51 del TUIR (€ 258,00, di cui € 150 in buoni benzina e € 108,00 in buoni spesa)

dal 22.3.2003 può ricevere dal proprio datore di lavoro altri € 200 in buoni carburante (D.L. 21/2022), escludendo il relativo valore dal reddito imponibile

(*) Se questa non dovesse risultare l’esatta interpretazione, comporterebbe far concorrere nel reddito imponibile l’intero valore dei benefit (a nostro avviso, comunque, sembrerebbe non ipotizzabile, in quanto si vanificherebbe la finalità della norma).


Welfare e/o pdr: anche il nuovo beneficio (buoni carburante esenti per € 200) può rientrare ovviamente nel piano welfare aziendale. L’agevolazione può inoltre essere applicata anche ai dipendenti che nel 2022 maturano un premio di risultato detassabile convertibile, per accordo sindacale, in flexible benefit.

Adempimenti: nel libro unico è consigliabile tenere sempre distinta l’erogazione del buono carburante di cui al D. L. 21/2022 (valore fino a € 200) dall’erogazione degli altri benefit riconducibili al comma 3 dell’art. 51 del TUIR, per essere agevolati nella compilazione della CU 2023 che sicuramente introdurrà un campo specifico.

Durata: l’agevolazione vale per il solo 2022.

Deducibilità dal reddito d’impresa: al pari dei benefit di cui al comma3, dell’art. 51, del TUIR, il costo per l’acquisto dei buoni è interamente deducibile dal reddito d’impresa.

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