Le novità dei conguagli fiscali di fine anno
A cura della Redazione
Il datore di lavoro sostituto d’imposta, al fine di dare carattere di definitività alle ritenute di acconto operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell’anno 2022, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute fiscali operate in corso d’anno e l’imposta effettivamente dovuta dal lavoratore sull’ammontare complessivo dei citati redditi, tenendo conto delle detrazioni d’imposta. Le istruzioni per il calcolo del conguaglio sono contenute nell’art 23, comma 3, del DPR 600/73 e successive modificazioni. In particolare, la norma stabilisce che i datori di lavoro sostituti d’imposta devono effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione. Le operazioni di conguaglio possono quindi essere effettuate con il mese di dicembre 2022 oppure rinviate ai mesi di gennaio e febbraio 2023 (entro il 28).
Si riportano di seguito le principali novità che interessano il conguaglio fiscale del 2022.
Cuneo fiscale redditi lavoro dipendente/assimilato – Sono confermate l’applicazione annuale del nuovo trattamento integrativo introdotto dal D.L. 3/2020 (L. 21/2020) e ss.mm., nonché le istruzioni per la corretta assegnazione in funzione del reddito e relativa sistemazione in sede di conguaglio di fine anno. Si ricorda che la L. 234/2021 ha ridotto da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale il trattamento integrativo non spetta. È fatta salva la sua attribuzione per redditi non superiori a 28.000 euro solo al sussistere di incapienza determinata dall’applicazione delle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente (art. 13, c. 1, del TUIR), e per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR) nonché per effetto dell’applicazione delle detrazioni per oneri (interessi passivi, art. 15, c. 1 lett. a) e b) e c. 1-ter, del TUIR, contratti fino al 31.12.2021, spese sanitarie, art. 15, c. 1, lett. c), del TUIR) e per recupero patrimonio edilizio (art. 16-bis del TUIR), per spese sostenute fino al 31.12.2021.
È stata invece abrogata, dal periodo d’imposta 2022, l’ulteriore detrazione.
Aliquote per scaglio di reddito – Sono cambiate, con decorrenza 1.1.2022, le aliquote progressive per scaglioni di reddito.
| Irpef dal periodo d’imposta 2022 | |
| fino a 15.000 euro | 23% |
| da 15.000 euro a 28.000 euro | 25% |
| da 28.000,01 a 50.000 euro | 35% |
| oltre 50.000 euro | 43% |
Detrazioni d’imposta – Occorre tenere presente che dal mese di marzo 2022 non spettano più le detrazioni per i figli minori di 21 anni e non spetta più la detrazione per le famiglie numerose (4 e più figli), per effetto dell’introduzione dell’Assegno Unico Universale. Occorre, altresì, come di consueto, verificare con attenzione i giorni di detrazione spettanti alla luce dei periodi di congedo e integrazioni salariali derivanti da situazioni emergenziali, tenendo conto dei periodi in cui è stato richiesto il pagamento diretto da parte dell’l’INPS.
Prestiti agevolati – La BCE ha modificato l’ex TUR passandolo dallo 0,00% al 2,00%, occorrerà quindi effettuare il calcolo del possibile benefit, secondo quanto disposto dal comma 4 lett. b) dell’art. 51 del TUIR (durante l’anno non è scaturito alcun reddito imponibile in quanto è stato utilizzato il tasso BCE allo 0,00%, vigente al 31.12.2021), tenendo altresì conto che il valore imponibile potrebbe rientrare nel limite di esenzione, in vigore per il 2022, di € 3.000 fissato dall’art. 12 del D.L. 115/2022, L. 142/2022, e ss. mm. (decreto Aiuti quater), in deroga al comma 3 dell’art. 51 del TUIR.
Sgravio fiscale lavoratori rientrati dall’estero (impatriati) – Si deve applicare il regime fiscale agevolato tenendo conto delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 (L. 58/2019) e dalla L. n. 234/2021, che ha introdotto la possibilità di prorogare di cinque anni il regime agevolato tramite l’esercizio di specifica opzione. È opportuno memorizzare lo stato estero in cui il dipendente era residente fino al rientro, in quanto si tratta di un dato che andrà riportato nella CU/2023.
Addizionali all’IRPEF – Occorre effettuare la verifica della corretta applicazione delle addizionali all’IRPEF. In particolare:
- addizionali regionali: acquisire le modifiche alle aliquote disposte dalle Regioni nel corso del 2022, che hanno, altresì, dovuto adeguare ai nuovi scaglioni di reddito IRPEF fissati per il 2022 dalla L. 234/2021 (v. A.E. circ. 4/2022).
- addizionali comunali: acquisire le modifiche disposte dai comuni. Nel 2022, alla data di predisposizione del presente intervento non si rilevano nuove fusioni tra comuni.
Welfare – Considerando il susseguirsi degli interventi legislativi e di prassi in materia, occorre prestare attenzione della gestione dei piani welfare aziendale. In particolare:
- Fringe benefit – Rispetto/gestione del limite di esenzione relativo al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché, per il solo 2022, delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Si ribadisce che per il solo 2022 il limite di esenzione è passato a € 3.000 permettendo anche il rimborso delle utenze domestiche (acqua, luce, gas naturale);
- Bonus carburante – Rispetto/Gestione del Bonus carburante per il solo 2022 (D.L. 21/2022, L. 51/2022), fissato in 200 euro da gestire autonomamente in quanto non incide sul limite di cui al precedente punto.
- Versamento ai fondi di previdenza dell'incentivazione all'esodo – L'Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 323/2022, ha precisato che l'eventuale trasferimento al fondo di previdenza delle somme spettanti a titolo di incentivo all'esodo non può avvenire in neutralità fiscale e che tali somme potranno essere versate al fondo di previdenza al netto dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Tuir;
- Buoni pasto – L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 377/2022, ha precisato che il contributo in denaro una tantum, derivante dal risparmio dei buoni pasto non erogati nell'anno precedente, concesso alla generalità dei dipendenti nella logica di un piano di welfare integrativo, non conserva la natura di buono pasto, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 51, c. 2, lett. c), del TUIR. Il contributo in denaro in esame non essendo riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente concorre, pertanto, alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 1, del TUIR;
- Ricarica auto elettrica – Con la risposta all’interpello n. 329/2022, l’A.E. ha precisato che risulta possibile far rientrare nel piano welfare l’offerta ai dipendenti del servizio di ricarica dell’auto elettrica, laddove rientri in una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda. La società interpellante ha esposto la volontà di riconoscere sei mesi di ricarica gratuita per i dipendenti che acquistano auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l'energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche, e comunque stabilendo delle limitazioni (ad esempio, un numero massimo di ricariche effettuabili) al fine di evitare abusi. Secondo L’A.E., il relativo benefit può beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente purché il servizio di ricarica gratuito deve essere limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili al fine di evitare abusi e deve soddisfare il requisito della finalità educativa previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir. Rimane inoltre fermo che devono sussistere gli ulteriori presupposti di cui alla richiamata disposizione (generalità o categorie di dipendenti quali destinatari del servizio; erogazione in natura; finalità di educazione, …).
Auto in uso promiscuo – Occorre verificare con attenzione la valorizzazione forfettaria o al valore normale delle auto concesse in uso promiscuo, ai sensi del comma 4, lettera a), dell’art. 51 del TUIR (come modificato dall’art. 1, cc. 632 e 633, L. 160/2020 – si veda A.E., ris. 46/2020). Per i valori convenzionali 2022 occorre fare riferimento alla G.U. n. 307 del 28.12.2021 (le tabelle sono state sviluppate, nelle varie categorie, fatta eccezione per le auto immatricolate prima dell'1.7.2020 e assegnate ai dipendenti dopo il 30.6.2020).
Si ricorda inoltre di prestare particolare attenzione alla gestione dei seguenti aspetti:
- tassazione dei premi di risultato e conversione in welfare;
- restituzione da parte del dipendente di somme indebitamente ricevute;
- tassazione di bonus e stock option;
- limiti di esenzione dei contributi versati ai fondi sanitari o alla previdenza complementare;
- tassazione del TFR eccedente un milione di euro.
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